Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33521 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33521 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10379/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1151/4/2022, della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, depositata il depositata il 13.12.2022;
e sul ricorso iscritto al n. 10571/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1078/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, depositata il 22 novembre 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
1. Nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., con avviso n. 2019NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di trasmissione in data 4.7.2017 da parte della Cancelleria del Tribunale di Torino della scrittura privata del 7.8.2014, proAVV_NOTAIOa in giudizio da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., liquidava, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione al decreto ingiuntivo n. 10891/2017, ottenuto dalla predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, una maggiore imposta di registro per l’importo di euro 52.700,00 ed irrogava sanzioni per euro 63.240,00. In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo veniva richiamata la proposta di accordo di ristrutturazione dell’indebitamento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei confronti della predetta banca, con l’intervento della RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME, in cui era previsto un accollo parziale e liberatorio dell’indebitamento rinegoziato, nonché una garanzia
fideiussoria solidale rilasciata dagli stessi, in favore di RAGIONE_SOCIALE
Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione, lamentando il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione e la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, e la C.T.P. di Torino, con sentenza n. 472/08/2020, disposta la riunione dei giudizi instaurati dai coobbligati, rigettava i ricorsi (dichiarando cessata la materia del contendere per la parte relativa alle sanzioni), affermando, in particolare, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo vi era un esplicito riferimento alla scrittura privata del 9.4.2010, all’accollo e alla fideiussione.
Il contribuente proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’impugnazione affermando: che vi era stata una limitazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che l’Ufficio si era limitato a indicare la data e il numero dell’atto oggetto della registrazione senza allegare alcunché; che nel decreto ingiuntivo non era stato enunciato alcun atto; che l’avviso doveva comunque essere annullato perché, in applicazione dell’art. 40 T.U.R., trattandosi di operazioni soggette ad IVA, era dovuta solo l’imposta di registro in misura fissa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso.
Nel procedimento iscritto al n. 10571NUMERO_DOCUMENTO, con avviso n. 2019NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di trasmissione in data 4.7.2017 da parte della Cancelleria del Tribunale di Torino della scrittura privata del 7.8.2014, proAVV_NOTAIOa in giudizio da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., liquidava, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione al decreto ingiuntivo n. 10891/2017, ottenuto dalla predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti NOME COGNOME e della
RAGIONE_SOCIALE, una maggiore imposta di registro per l’importo di euro 52.700,00 ed irrogava sanzioni per euro 63.240,00. In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo veniva richiamata la proposta di accordo di ristrutturazione dell’indebitamento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei confronti della predetta banca, con l’intervento della RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME, in cui era previsto un accollo parziale e liberatorio dell’indebitamento rinegoziato, nonché una garanzia fideiussoria solidale rilasciata dagli stessi, in favore di RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di liquidazione e la C.T.P. di Torino, con sentenza n. 472/08/2020, disposta la riunione dei giudizi instaurati dai coobbligati, rigettava i ricorsi, affermando, in particolare, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo vi era un esplicito riferimento alla scrittura privata del 9.4.2010, all’accollo e alla fideiussione.
L’istituto di credito proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’impugnazione limitatamente al motivo di gravame relativo all’inapplicabilità degli interessi, non dovuti in quanto trattavasi di imposta che doveva essere liquidata dall’Ufficio a titolo principale e non complementare.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
In primo luogo, il Collegio dispone la riunione del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. al ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., ritenendone sussistenti i presupposti, in ragione degli evidenti
profili di unitarietà sostanziale e processuale della controversia (le due sentenze impugnate prendono in esame la medesima fattispecie).
1.1. Secondo un consolidato orientamento interpretativo, infatti, la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE controversie (v., ex plurimis , Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405).
1.2. In particolare, si è, al riguardo, precisato che «l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria RAGIONE_SOCIALE situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità al ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2005, n. 18125; conf. Cass. 14 ottobre 2005. n. 19978; 31 ottobre 2005, n. 21109; 20 dicembre 2005, n. 28227; 28 settembre 2006, n. 21032)» (così Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050).
Nel procedimento iscritto al n. 10379 del 2024, con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/00, nonché 54 del d.P.R. 131/1986 (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.)’, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la decisione del giudice regionale nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione sul presupposto che l’obbligo di portare a conoscenza tutti gli atti richiamati dall’avviso costituisca prescrizione prevista a pena di nullità dell’atto impositivo.
2.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass., Sez. T., 7 aprile 2022, n. 11283, ai cui ampi contenuti e riferimenti giurisprudenziali si rinvia).
Si è, altresì, precisato che:
«nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti RAGIONE_SOCIALE statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero RAGIONE_SOCIALE parti interessate dal giudizio; del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti
decisori; della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato; della più o meno immediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti per l’imposizione; della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata della statuizione, così come desumibile dall’integrazione di motivazione e dispositivo; della pluralità RAGIONE_SOCIALE voci tariffarie astrattamente applicabili agli effetti giuridici del decisum ecc. »;
«Deriva quindi da questa impostazione, volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che il criterio discretivo non passa attraverso la formalità dell’allegazione – non allegazione, vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentare tanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell’atto giudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi non adeguatamente motivati pur in presenza di allegazione – bensì attraverso un controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perché di natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionale dell’avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenuto suo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimento giudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri di liquidazione dell’imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente (in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento in rapporto alla imposizione» (in termini: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340)»;
– «in linea con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha valutato che «l’avviso di liquidazione può limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l’agevole
intellegibilità dei valori imponibili, RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate e dell’imposta liquidata» (Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9344; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30084; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31934; Cass., Sez. 6^- 5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18491; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27153)» (cfr. Cass., Sez. T. 16 giugno 2023, n. 17359, cit.).
2.2. Nella specie, l’avviso impugnato il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso introduttivo, in ossequio al principio di autosufficienza -indica il numero del decreto ingiuntivo, l’imponibile considerato, le aliquote previste dal d.P.R. n. 131 del 1986, dettagliando tutte le singole voci oggetto della pretesa.
Deve pertanto ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice regionale, la mera mancata allegazione del decreto ingiuntivo (e degli atti allegati al ricorso monitorio) non abbia in alcun modo inciso sulla congruità motivazionale, dovendosi al contrario affermare, sulla base degli elementi specificamente indicati nell’avviso, che il contribuente ne abbia avuto conoscenza, ed avendo l’RAGIONE_SOCIALE comunque garantito l’agevole intellegibilità dei valori imponibili, RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate e dell’imposta liquidata.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 37 e 40 del d.P.R. 131/1986 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)’, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’oggetto della tassazione dovesse essere solo il decreto ingiuntivo e non anche gli atti di accollo e fideiussione enunciati nella scrittura privata posta a base della domanda monitoria e per aver, altresì, ritenuto che -trattandosi di negozi collegati a contratto di finanziamento soggetto a IVA -l’imposta di registro non avrebbe potuto che essere liquidata nella sola misura fissa.
3.1. Anche il secondo motivo è fondato.
Nella sentenza impugnata, il giudice regionale ha affermato che: «La liquidazione è illegittima sotto ulteriori profili come precisato dalla Corte di Cassazione che ‘in tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero RAGIONE_SOCIALE somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nell’art. 40 del d.P.R. n.131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell’art.8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria, come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art.8 della detta tariffa, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo proAVV_NOTAIOo dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA’ (Corte di Cassazione 8/10/2020 n. 21702, n.17276, n.17277 e n. 27304 del 2017). La tassazione del decreto ingiuntivo e dell’atto enunciato non possono quindi prescindere dalla valutazione sulla natura del rapporto giuridico che ha dato origine al debito del COGNOME. In questo caso, il rapporto sottostante rientra nel campo d’applicazione dell’IVA, in quanto le pretese creditorie di RAGIONE_SOCIALE San Paolo, sono relative a finanziamenti soggetti a IVA con le relative garanzie. Pertanto, per l’art. 40 del DPR 917/1986 le operazioni soggette ad IVA sono soggette ad imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVARegistro, pacificamente applicabile anche all’enunciazione (art.22 del TUIR) e tassazione degli atti dell’Autorità giudiziaria». 3.2. Al fondo della questione v’è il dubbio sull’applicabilità nel caso in esame del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, delineato, per i profili rilevanti nella controversia, dalla
combinazione: dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/86, secondo cui «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa» (comma 1); dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/86, che si riferisce, tra l’altro, ai «decreti ingiuntivi esecutivi…recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura», per i quali prevede l’aliquota pari al 3% del valore della condanna; della nota II in calce all’art. 8, a norma della quale «gli atti di cui al comma 1, lettera b)…non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico».
3.3. Questa Corte ha da tempo chiarito che: «la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 cod. civ.) non può essere riportata nell’ambito tributario, e segnatamente in quello della disciplina dell’imposta di registro, per la quale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, vale invece il principio dell’autonomia dei singoli negozi; la relativa tassazione non resta, quindi, attratta nella disciplina tributaria dell’IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA» (Cass., 12 luglio 2013, n. 17237; Cass., 8 settembre 2005, n. 17899).
3.4. Le pronunce citate dalla Corte di Giustizia Tributaria si riferiscono a sentenze di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero RAGIONE_SOCIALE somme dovutegli per un finanziamento, fattispecie del tutto diversa da quella per cui è causa. Nel caso in esame, infatti, l’avviso di liquidazione è stato emesso in relazione agli atti enunciati, l’accollo e la garanzia fideiussoria.
3.5. Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE predette argomentazioni, deve ritenersi che la Corte di Giustizia Tributaria abbia fatto malgoverno dei principi
appena indicati, con riferimento al l’invocato principio di alternatività.
3.6. In accoglimento del ricorso iscritto al n. 10379 del 2024, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Nel procedimento iscritto al n. 10571 del 2024, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, per aver la CTR ritenuto che l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE clausole dell’accollo e della fideiussione nel ricorso per decreto ingiuntivo e non nel provvedimento giudiziario fosse idonea a giustificare la tassazione ai sensi del predetto art. 22.
Con il secondo motivo, si censura la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), la ricorrente lamenta la violazione del principio di non contestazione per avere il giudice regionale assegnato al decreto ingiuntivo un contenuto la cui mancanza era pacifica in corso di causa (atteso che nelle controdeduzioni depositate nel giudizio d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto che solo nel ricorso per decreto ingiuntivo erano contenuti riferimenti specifici all’accollo e alla fideiussione).
Con il terzo motivo, si censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per non aver il giudice regionale statuito sul motivo di impugnazione relativo alla deAVV_NOTAIOa illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 conseguente al richiamo all’accordo di ristrutturazione nel solo ricorso per decreto ingiuntivo, ma non nel provvedimento monitorio.
Con il quarto motivo, infine, si censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992
(in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) lamentando la completa assenza di elementi di fatto e di diritto in forza dei quali il giudice regionale avrebbe ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Si impone, preliminarmente, l’esame del quarto motivo di ricorso.
8.1. Nella sentenza impugnata, dopo aver illustrato i motivi di gravame (‘Sull’illegittimità per violazione di legge dell’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986, per assoluta mancanza del presupposto oggettivo. Nessuna imposta è dovuta. Conseguente inapplicabilità anche degli interessi’; Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. Il collegamento tra negozi e il rinvio a elementi extratestuali è illegittimo; Sull’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 2 della l. 26.1.1961 n. 29 nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto l’accollo e la fideiussione non erano soggetti a registrazione in termine fisso e l’imposta liquidata non è di tipo complementare. Conseguente inapplicabilità degli interessi’), il giudice ha così motivato: «E’ evidente che trattandosi di enunciazione nell’ambito di un provvedimento giudiziario, la registrazione degli atti pretesi come enunciati non poteva che avvenire su impulso della cancelleria dell’organo giudicante che, nel trasmetterla unitamente alla sentenza, ha avviato l’ordinario procedimento di liquidazione d’ufficio. Nessuna violazione può quindi essere imputata al contribuente che ha atteso la liquidazione del tributo (in quanto imposta ‘principale’) da parte dell’Amministrazione finanziaria tramite apposito avviso di liquidazione. Da tale data decorrono gli ordinari termini di pagamento e impugnazione. Pertanto, l’imposta sugli atti enunciati doveva essere liquidata dall’Ufficio ex art. 42 t.u.i.r. a titolo principale e non complementare. Sino alla liquidazione da parte dell”RAGIONE_SOCIALE non decorrono interessi ed è quindi
illegittima la richiesta di pagamento degli stessi come mora in violazione dell’art. 2 della l. 29/1961 che recita: ‘gli interessi di computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE vigenti disposizioni’.
8.2. Il giudice regionale si è limitato a statuire sul motivo relativo agli interessi, accogliendo parzialmente l’appello, così implicitamente rigettando gli altri motivi di gravame, senza tuttavia svolgere alcuna altra argomentazione dalla quale, potersi, anche implicitamente, desumere l’adesione ad una ovvero all’altra RAGIONE_SOCIALE tesi difensive svolte e, soprattutto, comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione.
Nella motivazione, come sopra riportata, manca qualsiasi riferimento alle ragioni che avrebbero portato la Corte di Giustizia Tributaria a disattendere la prospettazione della banca ricorrente in forza RAGIONE_SOCIALE quali era comunque necessario che l’enunciazione degli atti avvenisse nel decreto ingiuntivo e non solo nel ricorso volto ad ottenere il provvedimento monitorio.
8.3. L’accoglimento del quarto motivo di ricorso porta all’assorbimento degli ulteriori tre motivi.
In accoglimento del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., la sentenza n. 1078/2022 va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i giudizi,
accoglie il ricorso proposto nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., cassa la sentenza n. 1151/04/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte e rinvia la causa alla stessa Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i primi tre, proposto nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e, per l’effetto, cassa la sentenza n. 1078/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte e, rinvia la causa alla stessa Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, l’11 settembre 2025 .
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO