Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27964 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27964 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5670/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1068/2021 depositata il 31/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 22 e 40 del d.p.r. 131/86, nonché dell’art. 1, lett. b) tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986 e art. 8 tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986, nonché degli artt. 636, 641 e 643 c.p.c.,, in relazione all’art. 360 comma 1, n, 3) c. p.c.’, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR dell’Emilia Romagna ha -per quanto interessa- confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento dell’impugnazione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME avverso l’atto notificatogli da essa ricorrente di accertamento di imposta di registro in misura fissa su mandati difensivi ricevuti dall’AVV_NOTAIO per la difesa di NOME in più cause civili svoltesi davanti al Tribunale di Foggia, alla corte di Appello di Bari e alla Corte di Cassazione, tassati come atti enunciati nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì in data 30 giugno 2015, con n.1330/2015, su ricorso dell’AVV_NOTAIO nei confronti della cliente per il pagamento dei compensi professionali. La CTR ha annullat o l’avviso (per la parte relativa alla tassazione dei mandati) confermando il rilievo del primo giudice per cui ‘nel decreto ingiuntivo emesso non si riscontra alcun richiamo dei contraenti al negozio contenuto in un atto scritto o un contratto verbale dag li stessi posto in essere’ ed ulteriormente rimarcando in fatto che ‘nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n.1330/2015 del 30.06.2015 e nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’AVV_NOTAIO non vi sono sufficienti elementi identificativi degli asseriti negozi sottostanti enunciati e conseguentemente l’RAGIONE_SOCIALE nzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non poteva applicare una ulteriore imposta fissa di €
200,00 su ciascuno dei rapporti Iva enunciati e sottostanti al decreto ingiuntivo’.
il contribuente resiste con controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi;
il contribuente ha depositato memoria;
considerato che:
il ricorso principale è inammissibile.
1.1. L’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recita: “1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69. 2 L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita”.
1.2.La CTR ha rilevato che il contratto o i contratti d’opera professionale, sulla base del quale o dei quali l’AVV_NOTAIO ha svolto la propria attività nell’interesse della cliente, non è menzionato o non sono menzionati nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì (che nell’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE è l’atto enunciante) ma costituisce o costituiscono solamente un implicito presupposto logico del decreto ingiuntivo stesso.
1.3. il ricorso è inammissibile perché esso, sotto l’apparente deduzione di violazione di norme del d.P.R. 131 del 1986, mira a
rimettere in discussione davanti a questa Corte di legittimità l’accertamento dei giudici d’appello e dei giudici di primo grado riguardo al contenuto della provvedimento del Tribunale di Forlì siccome, per tali giudici, non enunciativo, e per la ricorrente, invece enunciativo, per gli effetti dell’art. 22 del ricordato d.P.R., del mandato o mandati difensivi a cui è riferita la pretesa impositiva;
il ricorso incidentale è tardivo essendo stato notificato nell’aprile del 2022, oltre il termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. scaduto il 28 febbraio precedente, e deve pertanto essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, nel minimo stante la serialità del contenzioso;
non si applica nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
non si applica nei confronti del ricorrente incidentale il cui gravame ha perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (v. Cass.25 luglio 2017 n.18348);
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in €380,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario
RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre