Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18470 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, con sede in Verdello, e COGNOME NOME , sia nella predetta qualità sia quale obbligato in solido, entrambi con l’ avv. NOME COGNOME
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3164/21 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Brescia e depositata in data 6 settembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava maggior imposta relativamente all’anno d’imposta 2012, disconoscendo all’associazione oggi ricorrente la natura di ente non commerciale, in assenza dei requisiti di legge ed in particolare di quelli individuati
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE
dall’art. 90, l. n. 289/2002, altresì individuando negli assegni per oltre centomila euro tratti sul conto dell’associazione e in favore del legale rappresentante altrettanti redditi da imputare al medesimo.
La CTP e la CTR respingevano rispettivamente il ricorso ed il gravame presentati dai ricorrenti, i quali quindi hanno così proposto impugnazione in cassazione affidato a un solo motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo formulato, si denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, TUIR.
Si deduce, in sostanza, come l’iscrizione da parte della ASD Intercomunale Verdello al CONI ne certifichi l’effettiva natura dilettantistica sportiva, legittimando la stessa a beneficiare del citato regime agevolato ex L. 398/1991; che lo statuto a differenza di quanto sostenuto in sede di merito aveva data certa, pur essendo elemento non richiesto dalla legge per la sua validità, in quanto in data 23/06/2011 la società aveva depositato il verbale dell’assemblea degli associati, lo statuto e l’atto costitutivo agli uffici della RAGIONE_SOCIALE. come da timbro presente sulla penultima pagina del documento. L’associazione aveva anche, come confermato dai verificatori, trasmesso regolarmente il c.d. modulo EAS al SIAT in forma telematica. Successivamente, l’associazione aveva annualmente comunicato alla stessa F.RAGIONE_SOCIALE. la mancanza di modifiche nello statuto già depositato.
Neppure -si assume – è condivisibile la motivazione con la quale il Giudice del merito ha ritenuto che l’ASD RAGIONE_SOCIALE fosse carente del requisito attinente ai principi di democraticità e parità degli associati, in quanto il dato normativo si limita a disporre che lo statuto dell’associazione o della società sportiva dilettantistica, ai fini della possibilità di accedere al regime fiscale
agevolato, debba prevedere norme ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti.
Inoltre, come rilevabile dal verbale di assemblea straordinaria del 16/06/2011, dell’allora G.RAGIONE_SOCIALE, divenuta appunto RAGIONE_SOCIALE la pluralità degli associati era perfettamente integrata e conforme alle prescrizioni normative per quanto riguarda i criteri di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati. All’allegato 1 del citato verbale di assemblea ordinaria del 16/06/2011 si possono leggere in calce le firme dei signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti consiglieri dell’associazione, ad eccezione di COGNOME NOME, socio. In ultimo, di nessun rilievo era l’osservazione attinente al fatto che numerose spese siano state poste in essere in modo non tracciato, e dunque per contanti, atteso che, a tenore della norma, la modalità del pagamento non sono oggetto di disciplina specifica in tema di associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
2. Il motivo è infondato.
La sentenza d’appello ha accertato che lo statuto fu registrato solo nel 2017 con pagamento degli arretrati, il cui effetto aveva però valenza meramente fiscale, e che lo statuto stesso, pur formalmente improntato ai requisiti di democraticità e rispetto dei diritti dei soci, non era mai stato applicato, mancando ad esempio la prova delle convocazioni, delle domande di ammissione degli aspiranti soci e della regolarità formale dei verbali relativi alle assemblee deputate all’elezione o al rinnovo del Consiglio direttivo. Da ultimo, in merito al rendiconto economico-finanziario della società, la CTR ha sottolineato la palese inattendibilità del documento in esame a causa dell’omissione di idonea documentazione giustificativa dei significativi prelievi per contanti effettuati dal presidente pro tempore .
Le censure si appuntano, in effetti, sul fatto che il giudice d’appello non avrebbe individuato correttamente i presupposti applicativi per la concessione del regime fiscale agevolato, che nella specie ricorrerebbero.
Viceversa, sotto il profilo della registrazione, i ricorrenti cadono in un duplice equivoco, poiché se è vero che nessuna norma impone la data certa, è altrettanto indispensabile per la disciplina rilevante, ed in particolare per l’art. 90 della l. n. 289/2002, che l’ente beneficiato nel periodo d’imposta in discussione, sia retto da uno statuto avente le caratteristiche di democraticità e rispetto dei diritti.
Orbene l’Agenzia ha contestato di aver avuto certezza che nel 2011 siffatto statuto fosse presente, proprio perché lo stesso non era contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.
In proposito vale qualsiasi atto scritto (come prescritto dall’art. 4 del d.l. n. 72/2004) che risulti inequivocabilmente presente nell’anno d’imposta rilevante.
In proposito i ricorrenti, in tutti i gradi di giudizio, hanno allegato che lo statuto, appunto nel 2011, venne consegnato alla FRAGIONE_SOCIALE come da apposito timbro apposto nell’ultima pagina.
E’ evidente che tale elemento, liberamente apprezzabile (non si sa peraltro neppure se trattasi di timbro datato o meno), è stato valutato in fatto dal giudice di merito come non sufficiente, e d’altronde l’avvenuto pagamento nel 2017 degli arretrati dell’imposta di registro può valere ai fini della regolarizzazione relativamente rispetto all’obbligo di assolvimento di quest’ultima, ma non certo per retrodatare al 2011 la certezza della data dell’atto.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere la sufficienza di siffatto elemento al fine di ritenere vigente nel 2011 lo statuto esibito, va ricordato che in base all’art. 90, comma 18, l. n. 289/ 2002 (nel testo ‘ratione temporis’ vigente), nello statuto avrebbero dovuto
essere previsti: ‘… d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del c.c.; f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell’associazione; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni’, e che la vita sociale andava in concreto regolata in tal guisa.
Orbene sul punto va rilevato che la CTR ha accertato che, invece, non venivano effettuate convocazioni formali, né redatti ordini del giorno (il che già di per sé renderebbe vana una pur informale convocazione), né adottata la delibera circa il rinnovo degli organi direttivi, né si procedeva all’approvazione di un rendiconto con un minimo di attendibilità (essendosi osservato da parte della medesima CTR che allo stesso era omessa l’allegazione dei significativi prelievi, come detto per oltre centomila euro all’anno, da parte del legale rappresentante, rendendo così l’approvazione un vuoto simulacro), né infine sono state trovate domande di ammissione, a differenza invece di quanto previsto dallo statuto.
Infine, circa l’ulteriore aspetto sottolineato dai ricorrenti, e cioè la pretesa sufficienza ai fini della fruizione dei benefici fiscali, del riconoscimento da parte del CONI, va ricordato in proposito come invece lo stesso, pur costituendo in proposito condizione necessaria, non è altresì condizione sufficiente, dovendo invece l’associazione essere comunque caratterizzata da effettivo svolgimento di attività associativa con le caratteristiche sopra
descritte, in quanto l’iscrizione in parola costituisce un requisito meramente formale che non può, di per se stesso, essere scriminante ai fini della sussistenza o meno della natura commerciale di una società o associazione.
In definitiva il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo -in capo ai ricorrenti – di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in € 5.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.