Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2210 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2210 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA 2013-2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5250/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-controricorrenti –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 275/7/2023, depositata in cancelleria l’11 /1/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025;
Fatti di causa
I fatti riguardanti il presente giudizio scaturiscono da un processo verbale di c ostatazione elevato dall’RAGIONE_SOCIALE Enna nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in epigrafe e relativo alle annualità dal 2013 al 2015, a seguito del quale l’Amministrazione notificava alla parte contribuente i due avvisi di accertamento oggetto di causa, rispettivamente relativi alle annualità 2013 e 2014.
Con il menzionato processo verbale, rilevata l’assenza di requisiti formali e sostanziali propri degli enti non commerciali, unitamente all’ omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni annuali e del moRAGIONE_SOCIALE di comunicazione EAS, era stata disconosciuta la natura associativa dell’ente, ritenendo l’attività svolta commerciale. L’RAGIONE_SOCIALE era stata infatti costituita esclusivamente al fine di beneficiare dei contributi concessi in esecuzione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, e in particolare per costruire o migliorare le strade che attraversano i terreni di proprietà degli associati stessi.
Le risultanze della verifica circa la natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE e l’inattendibilità e incompletezza RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie avevano quindi determinato l’emissione degli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva proceduto alla determinazione analiticoinduttiva del reddito d’impresa e del volume
d’affari, ritenendo dovute le conseguenti somme a titolo di Irap e Iva oltre sanzioni ed interessi.
Parte contribuente impugnava gli avvisi per difetto di motivazione, per non aver svolto attività commerciale, per erroneo trattamento ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette degli apporti dei soci senza finalità corrispettive, per erroneo trattamento dei contributi percepiti con bonifico da imputare per competenza e non per cassa in quanto contributi in conto impianti, per erroneo trattamento Iva dei contributi percepiti e degli apporti dei soci non aventi alcuna finalità corrispettiva, e, in subordine, per mancato riconoscimento dell’Iva sugli acquisti.
L’Ufficio resisteva, eccependo che era proprio l’asservimento della strada interpoderale ai terreni di proprietà degli associati, e solo degli associati, che vi avevano contribuito anche con degli apporti di danaro, che evidenziava il carattere commerciale dell’operazione di costruzione della strada, che nulla aveva di istituzionale e/o sociale, come sostenuto dai contribuenti e come invece smentito dai controlli effettuati da cui era risultata la mancanza di democraticità dell’ente, innumerevoli irregolarità descritte nel processo verbale di constatazione, l’omessa redazione e approvazione del rendiconto economico finanziario, l’omessa presentazione del moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO e del moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO, nonché l’omessa presentazione del moRAGIONE_SOCIALE EAS e l’assenza di versamenti Iva.
Dalla verifica effettuata era quindi emersa la natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE per mancanza di requisiti formali e sostanziali, con la rilevazione dell’assenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 148 del DPR 917/1986 per essere considerata ‘ente non commerciale’ in ordine alla valutazione complessiva dell’esistenza del vincolo associativo, del criterio di democraticità tipico RAGIONE_SOCIALE associazioni, per cui si configurava come ‘ente commerciale’ e come tale tenuta all’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole ordinarie per la determinazione del reddito e dell’Iva. Sul piano
della prova, argomenta l’RAGIONE_SOCIALE, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano le agevolazioni sarebbe stato a carico del soggetto collettivo che le invocava, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c., ma la ricorrente non avrebbe dimostrato che l’attività svolta non avesse natura commerciale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, previa riunione dei ricorsi, li accolse, ritenendo che le omissioni di carattere formale imputabili all’RAGIONE_SOCIALE non potessero determinare la perdita RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste per enti di tipo associativo, e ciò in quanto non era affatto emerso che la stessa abbia operato ponendo in essere attività di carattere commerciale. Non sarebbe stata tale, secondo i Giudici, la realizzazione della strada interpoderale. In sintesi, annullava gli avvisi di accertamento ritenendo che tutte le omissioni imputabili alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, quali l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni annuali previste per gli enti non commerciali, l’omessa presentazione del moRAGIONE_SOCIALE EAS, l’omessa redazione del rendiconto economico finanziario e la sua approvazione da parte dell’assemblea degli associati, e, ancora, le lacunose indicazioni nel libro dei soci RAGIONE_SOCIALE generalità complete dei medesimi, le omissioni nel libro dei verbali RAGIONE_SOCIALE assemblee e la mancata convocazione dell’assemblea almeno due volte l’anno, non valessero a smentire la natura non commerciale e precluderle quindi di beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali disconosciute.
L’Ufficio impugn ò la pronuncia, e la CGT-2 della Sicilia confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i contribuenti associati si difendono con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.l. 185/2008, dell’art. 148 Tuir, dell’art. 4 d.P.R. 633/72 nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ , l’Ufficio ha dedotto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE in epigrafe è da ricondurre agli enti di tipo associativo soggetti alla disciplina fiscale di cui all’art. 148 del TUIR.
Gli enti associativi, pur non essendo obbligati alla tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, devono porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura e le circostanze di esercizio dell’attività. Si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere previsto l’assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi RAGIONE_SOCIALE attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Ai sensi dell’art. 30 del D.L. 185/2008, gli enti di tipo associativo che sono in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di favore previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72 sono obbligati a comunicare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante moRAGIONE_SOCIALE EAS.
Ne consegu irebbe, secondo l’ Ufficio, che l’omessa presentazione del moRAGIONE_SOCIALE EAS, come avvenuto nel caso che ci occupa, comporta di per sé la perdita RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’Iva.
Al fine della fruizione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste, gli enti non commerciali di tipo associativo devono inoltre fornire la prova che la vita associativa all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE avvenga in maniera democratica e la partecipazione degli associati non sia meramente temporanea.
Nella fattispecie, dal controllo effettuato era emersa la totale mancanza di ‘democraticità’. In particolare, le decisioni erano state prese da un ristretto numero di persone, in spregio ai principi di trasparenza e democraticità che devono essere garantiti per potere usufruire del regime fiscale agevolato.
Ancora, non erano stati redatti i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione de gli associati durante le assemblee.
L’RAGIONE_SOCIALE era stata costituita al fine di beneficiare dei contributi per costruire o migliorare le strade interpoderali, ma a vantaggio solo di alcuni associati proprietari dei terreni percorsi dalla strada finanziata.
Ciò era suffragato anche dal dato testuale dell’art. 6 dell’atto costitutivo, che prevedeva una quota di iscrizione di 300,00 euro, mentre l’analisi della prima nota cassa e del c/c bancario evidenziava che alcuni soci nemmeno avevano versato la quota di iscrizione; altri invece avevano versato quote diversificate e di importi molto più consistenti. Appariva quindi chiaro che alcuni apporti non avevano natura di quota associativa, ma piuttosto quella di conferimenti tipici di un’impresa commerciale in relaz ione ai vantaggi ottenuti dall’opera. Ci si riferisce, in particolare, agli apporti di ben euro 140.000,00 ed euro 116.000,00 effettuati dai soci COGNOME NOME e NOME. In sintesi, l’apporto degli associati non era per quota parte, ma basato sui vantaggi prodotti dai lavori effettuati secondo una logica commerciale.
In virtù di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, la documentazione prodotta ed i riscontri effettuati hanno evidenziato che l’ RAGIONE_SOCIALE non era in possesso dei requisiti per poter essere considerato un ente non commerciale.
Le carenze descritte e l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie hanno legittimato la rideterminazione del reddito d’impresa e del volume d’affari in modo analitico induttivo.
In conclusione, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, dietro lo schermo dell’ RAGIONE_SOCIALE, alcuni soci avevano fatto impresa ottenendo considerevoli vantaggi dalla costruzione della strada interpoderale attraversante i loro terreni, come dimostrerebbero le innumerevoli omissioni e irregolarità riscontrate nella gestione della RAGIONE_SOCIALE di fatto gestita, diretta e partecipata da un ristrettissimo numero di persone.
I l contributo comunitario percepito dall’RAGIONE_SOCIALE e concretamente erogato dalla Regione Sicilia sarebbe stato solo formalmente destinato alla soddisfazione degli scopi istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE medesima .
Per contro, risulterebbe dimostrato l’enorme vantaggio ottenuto da alcuni associati dalla realizzazione della strada interpoderale sicuramente funzionale all’ottenimento di maggiori ricavi per le aziende agricole interessate oltre all’aumento di valore dal punto di vista patrimoniale RAGIONE_SOCIALE proprietà asservite, mentre nessuna prova contraria sarebbe stata offerta dall’ RAGIONE_SOCIALE.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata costituita, dunque, al solo fine di beneficiare dei contributi stanziati per costruire o migliorare le strade interpoderali, ma a vantaggio solo di alcuni degli associati proprietari dei terreni percorsi dalla strada finanziata.
La CGT ha annullato gli accertamenti per la ritenuta assenza di finalità commerciali nell’attività di costruzione della strada interpoderale a servizio dei fondi di proprietà di alcuni associati.
Ma proprio l’asservimento della strada interpoderale ai terreni di proprietà degli associati e solo di alcuni di essi, che vi hanno contribuito con apporti in danaro diversificati, sarebbe elemento idoneo a
manifestare il carattere commerciale dell’operazione di costruzione della strada.
Si ribadiscono le rilevate omissioni, incontestate, cui la legge riconnette la perdita del vantaggio fiscale, la esclusione della natura associativa, la riconduzione a un regime di ordinaria ‘tassazione’.
In conclusione, le operazioni compiute dall’RAGIONE_SOCIALE avrebbero potuto avere un agevolato inquadramento ove fossero state rispettate le regole poste ex lege . In mancanza, quelle operazioni avrebbero un ordinario carattere imprenditorial e, con l’applicazione consequenziale dell’ordinario trattamento fiscale.
La CGT di appello avrebbe svalutato le omissioni argomentate e provate dall’Ufficio , ed avrebbe ingiustificatamente avallato la tesi del carattere non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha trascurato immotivatamente alcuni princìpi di diritto che sono stati costantemente affermati da questa Corte.
Innanzitutto, vertendosi in tema di agevolazioni fiscali, il soggetto che pretenda di goderne deve dimostrare in giudizio il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto ( ex multis , Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017, Rv. 646307 – 01).
Nel caso di specie, il giudice di appello ha, di fatto, presunto il carattere non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente , così già violando l’art. 2697 c.c., senza dar conto dei fatti e RAGIONE_SOCIALE circostanze dedotte dall’RAGIONE_SOCIALE a sostegno del carattere commerciale dell’ente, così violando anche l’art. 148 Tuir.
In particolare, l’Ufficio aveva dedotto nei gradi di merito, e suffragato documentalmente, che l’RAGIONE_SOCIALE , anche se formalmente qualificata tale, non rispettava i requisiti formali e
sostanziali RAGIONE_SOCIALE associazioni, così che non poteva fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui all’art. 148 Tuir .
Orbene, se, con riferimento all’obbligo di trasmissione del moRAGIONE_SOCIALE EAS, di cui all’art. 30, comma 1, del d.l . n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, questa Corte ha statuito che il relativo inadempimento non è, di per sé solo, sufficiente a determinare la perdita del regime agevolato a danno dell’RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 20027 del 18/07/2025, Rv. 675513 – 01), è altresì vero che questa stessa Corte ha affermato che in tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale, rileva l’esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall’art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di “decommercializzazione”, in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell’ente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25401 del 23/09/2024, Rv. 672379 – 01).
Nel caso di specie, nulla ha argomentato il giudice di appello circa il mancato rispetto del requisito della ‘democraticità’ in capo all’RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare circa il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 148 Tuir.
Inoltre, il giudice di appello ha trascurato, nel riconoscere il carattere non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE, di indagare il funzionamento concreto del rapporto associativo: per godere RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali legate al carattere non commerciale dell’ente, ed al di là di quanto formalmente previsto dallo statuto, il rapporto associativo, così come si evince dalla lettera c) del comma 8 dell’art. 148 Tuir, deve essere improntato a criteri di uniformità e omogeneità.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nei gradi di merito, aveva dedotto e documentato che tali criteri non erano stati, in concreto, rispettati: l’RAGIONE_SOCIALE, lungi dal perseguire scopi ideali , sarebbe stata costituita, di fatto, unicamente al fine di costruire una strada interpoderale a servizio di alcuni proprietari terrieri, sicché le quote che venivano corrisposte all’RAGIONE_SOCIALE erano tra loro diseguali (addirittura vi era chi non corrispondeva quote associative, secondo quanto dedotto dall’Ufficio) e variavano in base all’utilità che la costruenda strada aveva per gli associati.
Rispetto a tale profilo, nulla ha argomentato il giudice di appello, al quale spetta, in definitiva, per escludere il carattere commerciale dell’ente, accertare il funzionamento concreto dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, verificandone il carattere non commerciale alla stregua dei requisiti indicati nel comma 8 dell’art. 148 Tuir .
Il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (art. 360, n. 5, c.p.c.)’ , rappresenta in sostanza la stessa doglianza di cui al promo motivo, ed è stato espressamente proposto in subordine, sicché esso è assorbito dall’accoglimento del primo.
E’ accolto il primo motivo, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)