Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9709 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE CUSANO TELEMATICA ROMA
avverso l’ordinanza del 13/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
16075/2023
RITENUTO IN FATTO
1.L’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) ricorre, quale RAGIONE_SOCIALE interessata, per l’annullamento dell’ordinanza del 13/02/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto dell’11/01/2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di NOME COGNOME, ritenuto amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE dal 09/06/2016 al 30/06/2021, NOME COGNOME, presidRAGIONE_SOCIALE del C.d.RAGIONE_SOCIALE. dal 05/06/2015 al 13/01/2019, NOME COGNOME, firmatario del modello Unico per l’anno di imposta 2014, per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta del profitto, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 20.207.367,00, giacRAGIONE_SOCIALE sui conti correnti di RAGIONE_SOCIALE.
1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme civili e amministrative sulle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si sostiene, per un primo profilo, la piena compatibilità tra le funzioni pubbliche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE e le parallele iniziative RAGIONE_SOCIALE stesse in ambito privatistico con conseguRAGIONE_SOCIALE ripudio RAGIONE_SOCIALE (testualmRAGIONE_SOCIALE) «massima coniata dagli inquirenti», fatta propria dal Gip e dal Tribunale del riesame, secondo la quale una RAGIONE_SOCIALE privata che abbia svolto la funzione pubblica di formazione RAGIONE_SOCIALE studenti nelle diverse discipline con pienezza e con risultati ragguardevoli, riconosciuti anche dagli organi ministeriali, diventa immeritevole dell’esenzione fiscale IRES riconosciuta dall’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 (d’ora in poi TUIR), se all’esterno dell’attività istituzionale (extra moenia) impiega gli avanzi RAGIONE_SOCIALE gestione dedicata alla cultura e alla RAGIONE_SOCIALE per avviare iniziative di carattere commerciale che tradirebbero il suo impegno nella attività istituzionale. In realtà, afferma, l’RAGIONE_SOCIALE non statale soddisfa in due modi l’interesse RAGIONE_SOCIALE collettività: sostituendo lo Stato in un compito appartenRAGIONE_SOCIALE alla Pubblica Amministrazione e usando i suoi capitali e i suoi risultati di gestione per accrescere l’efficenza del servizio di insegnamento di cui si fa carico. Gli inquirenti e i Giudici RAGIONE_SOCIALE cautela disconoscono il noto principio dell’esercizio privato RAGIONE_SOCIALE pubbliche funzioni richiamando, in modo taumaturgico, la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” quasi a significare che il privato che si fa carico di un’attività spettante allo Stato debba (testualmRAGIONE_SOCIALE) «vestire l’abito talare del pubblico per tutto il resto RAGIONE_SOCIALE sua vita». A fronte dei macroscopici esempi di esercizio privato di pubbliche funzioni (per esempio, le banche, che erogano un servizio pubblico di esercizio del credito e di raccolta del risparmio, le imprese che erogano servizi sanitari, ancorché a fine di lucro), non si vede perché solo le RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE sarebbero costrette a operare nella veste identica a quella RAGIONE_SOCIALE Pubblica
amministrazione persino al di fuori RAGIONE_SOCIALE attività di formazione culturale e di RAGIONE_SOCIALE.
Si afferma, per un secondo profilo, la mancanza di un qualsiasi divieto per le RAGIONE_SOCIALE di operare per fini extraistituzionali, con particolare riferimento al divieto di assumere iniziative volte a creare investimenti di natura commerciale.
La mancanza di tale divieto deriva, in via diretta, dal principio RAGIONE_SOCIALE libertà di iniziativa economica privata affermato dall’art. 41 Cost., e in via indiretta, dal divieto RAGIONE_SOCIALE enti del cd. Terzo settore di distribuzione RAGIONE_SOCIALE utili (art. 8 d.lgs. n 117 del 2017), divieto non applicabile in via analogica alle RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE. La funzione dell’insegnamento non attrae nell’area del pubblico l’intera regolamentazione RAGIONE_SOCIALE vita RAGIONE_SOCIALE Atenei non RAGIONE_SOCIALE la cui struttura intrinsecamRAGIONE_SOCIALE privata reclama l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme del diritto civile e commerciale, come peraltro riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa che, nel qualificare l’RAGIONE_SOCIALE come pubblico, ha da tempo abbandonato criteri “statici e formali” a favore di parametri “dinamici e funzionali”. Di qui il principio di diritto secondo il quale le RAGIONE_SOCIALE libere non sono parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione sicché le eventuali attività diverse esercitate dallo stesso soggetto privato mantengono tutti i profili RAGIONE_SOCIALE libera iniziativa economica connaturali alla struttura tipica estranea all’area RAGIONE_SOCIALE funzione pubblica. Questo principio, afferma la ricorrRAGIONE_SOCIALE, ha trovato concreta applicazione in materia di appalti per le forniture per beni e servizi e il pagamento dei contributi relativi alla retribuzione dei docenti che la Cassazione civile ha affermato essere dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE in quanto RAGIONE_SOCIALE che ha natura di persona giuridica di diritto privato. E’ stato altresì affermato dal Consiglio di Stato che quando l’Ateneo libero persegue e realizza nell’effettività del suo ruolo la finalità di insegnamento e di RAGIONE_SOCIALE, parallele iniziative di natura squisitamRAGIONE_SOCIALE commerciale altro non sono che la conferma del permanere dell’identità primaria dell’RAGIONE_SOCIALE non statale che nasce e si muove sotto l’egida del regime privatistico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Vengono in rilievo anche gli artt. 13, 14 e 15 CDFUE in materia di libertà artistica e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 13), di insegnamento e stabilimento di attività anche di istruzione in tutti i Paesi dell’Unione (artt. 14 e 15). La stessa CGUE ha espressamRAGIONE_SOCIALE riconosciuto la libertà di esercitare una attività di formazione RAGIONE_SOCIALE a fini imprenditoriali. Le attività commerciali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provano che il business ritenuto dal Tribunale del riesame vietato per la RAGIONE_SOCIALE è in realtà una fisiologica manifestazione RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALE funzione pubblica con la parallela attività operativa commerciale.
Ché, anzi, proprio l’RAGIONE_SOCIALE, all’esito di un accertamento con adesione relativo all’IRAP per l’anno di imposta 2009, aveva riconosciuto nel 2014 la RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE pubblico non economico e non statale che quindi non è configurabile come Istituzione Universitaria ai fini RAGIONE_SOCIALE normativa tributaria, così da non poter godere dello status di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione con conseguRAGIONE_SOCIALE applicabilità dell’aliquota ordinaria del 4,82%.
L’ordinanza impugnata, inoltre, ha negletto la corposa e prestigiosa realtà organizzativa e di sviluppo posta in essere da RAGIONE_SOCIALE, quasi si trattasse di una sorta di maschera che copre, con l’impiego di ingentissime risorse, molteplici attività di natura imprenditoriale che sarebbero il core business dell’Ateneo. E’ una deformazione del vero che ignora che l’Ateneo romano di INDIRIZZO ha una sede che si sviluppa su 54.000 metri quadrati di costruzione dove sono inserite le aule per le lezioni, i laboratori di RAGIONE_SOCIALE e i locali destinati alla residenza RAGIONE_SOCIALE studenti che vengono da più lontano. L’Ateneo ha 47 corsi di laurea con 24.140 iscritti, 197 corsi post-laurea con 4.063 iscritti e registra 20.000 laureati nell’ultimo triennio. La docenza è assicurata da 102 professori di ruolo e 254 a contratto; i dipendenti amministrativi sono 302. L’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE pubblico deputato alla valutazione RAGIONE_SOCIALE qualità dell’insegnamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche e RAGIONE_SOCIALE, ha collocato RAGIONE_SOCIALE al primo posto per ingegneria industriale tra gli atenei RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione:
1) non esiste alcuna disposizione legislativa che faccia divieto agli atenei non RAGIONE_SOCIALE di utilizzare gli avanzi di gestione provenienti dall’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE;
la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siano regolate da un regime privatistico nonostante l’esercizio di una funzione pubblica in quanto enti estranei alla pubblica amministrazione;
l’evoluzione del regime RAGIONE_SOCIALE atenei non RAGIONE_SOCIALE ha subito una marcata evoluzione verso l’abbandono del monolitismo pubblicistico, valorizzando gli aspetti di imprenditorialità che caratterizzano ormai anche la gestione dei corsi di aggiornamento e la RAGIONE_SOCIALE realizzata dalle RAGIONE_SOCIALE.
1.2.Con il secondo motivo deduce l’illogicità manifesta RAGIONE_SOCIALE motivazione sulla configurabilità di un divieto di attività commerciale desunto solo da mere circostanze di fatto.
Invece di impegnarsi a dimostrare qual è la fonte legislativa RAGIONE_SOCIALE ipotizzata incompatibilità tra funzione pubblica di formazione RAGIONE_SOCIALE . e attività commerciale, l’ordinanza impugnata trova un comodus discessus nel dire che l’aver dato vita a società con fini di lucro costituisce di per sé la prova che sussiste il divieto di cumulo e ne è la sua violazione. L’uso che l’ordinanza fa del concetto di holding, attribuito alla ricorrRAGIONE_SOCIALE come indice di commercialità, è
manifestamRAGIONE_SOCIALE illogico perché assegna al termine una valenza espressiva che è esclusa nel linguaggio comune ben potendo esistere holding che sono società di persone (non commerciali) e non potendosi considerare commerciale un RAGIONE_SOCIALE controllante per il sol fatto che tra gli enti controllati vi è una società di capitali.
Altro errore nel quale incorre l’ordinanza impugnata è quello di far derivare la natura commerciale dell’ateneo dal “rapporto di immedesimazione” con la società promotrice «RAGIONE_SOCIALE» la cui natura commerciale darebbe la stessa impronta all’RAGIONE_SOCIALE controllato, quasi che la promozione, da parte di una società commerciale, di un organismo culturale o di assistenza sociale con fini di charity dovesse rendere commerciali anche questi organismi. Ragionando in termini di “immedesimazione”, anche l’attività di insegnamento divRAGIONE_SOCIALErebbe commerciale perché contagiata dall’RAGIONE_SOCIALE commerciale che ha promosso la costituzione dell’ateneo.
L’ulteriore argomento utilizzato per affermare la trasformazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE commerciale (l’assegnazione di alcuni manager ad incarichi apicali RAGIONE_SOCIALE società partecipate) è viziato da manifesta illogicità per due motivi: a) si è voluto evitare di aggravare I costi di piccole società assegnando ad alcuni dirigenti un compito addizionale; b) l’impiego extra moenia di quei dirigenti (poche unità a fronte di un corpo amministrativo di ben 300 persone) dimostra piuttosto che le partecipate erano collegate e strumentali ai fini culturali al punto da consentire la condivisione di alcune professionalità.
1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta prevalenza commerciale nelle attività di RAGIONE_SOCIALE.
Deduce al riguardo la ricorrRAGIONE_SOCIALE che il Tribunale ha ragionato come se fosse in discussione una distrazione di fondi valorizzando, quanto al fumus, il trasferimento di ingenti risorse dall’RAGIONE_SOCIALE alla società «RAGIONE_SOCIALE» per essere immesse in società a connotazione commerciale, quanto al periculum, la condotta “appropriativa” dell’amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE che renderebbe attuale il pericolo di dispersione del patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione è inoltre mancante perché non affronta, se non in modo apodittico e assertivo, la questione relativa alla concreta applicazione alla fattispecie dell’art. 74, comma 2, lett. a), TUIR, e RAGIONE_SOCIALE relativa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 721, legge n. 160 del 2019. A prescindere dall’entità RAGIONE_SOCIALE risorse monetarie investite, lamenta che il Tribunale ha omesso di verificare se davvero RAGIONE_SOCIALE avesse perso la qualifica di RAGIONE_SOCIALE non commerciale in base ai parametri indicati dall’art. 149 TUIR. Ciò ha fatto facendo malgoverno di uno solo dei criteri indicati dall’art. 149, cit. (in particolare, erroneamRAGIONE_SOCIALE considerando prevalenti le immobilizzazioni) e poi valutando come determinanti le supposte sottrazioni di ingenti risorse economiche all’attività RAGIONE_SOCIALE. In questo modo il Tribunale non ha tenuto
conto dell’unico dato imprescindibile e decisivo: i ricavi derivanti dall’attività accademica (come documentati dalla CT del Prof. COGNOME e dai bilanci pubblici dell’RAGIONE_SOCIALE e dalle sue collegate), dato pur contenuto negli atti trasmessi dal Pubblico ministero a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda cautelare ma totalmRAGIONE_SOCIALE obnubilato dalla valutazione etico-morale di condanna del Tribunale del riesame che ha privato RAGIONE_SOCIALE dei suoi meriti accademici per trasformarla in un centro di malaffare finalizzato a drenare risorse.
Manca di conseguenza una qualsivoglia verifica del rapporto tra attività di formazione RAGIONE_SOCIALE e attività commerciale istituzionale come imposto dall’art. 149, comma 2, TUIR.
Vi è, inoltre, un assoluto difetto di motivazione sui dati emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili acquisite agli atti del riesame che il Tribunale ha del tutto negletto sul semplicistico rilievo che si trattava di dati elaborati dal Prof. COGNOME sulla base dei rapporti di partecipazione e finanziamento tra RAGIONE_SOCIALE e altre società a lui comunicati dai consulenti dell’RAGIONE_SOCIALE stesso, quasi introducendo, in tal modo, un inedito dovere di certificazione dei dati che la ricorrRAGIONE_SOCIALE contesta e non condivide. Il dato – afferma – o è falso o non lo è; ma ciò non toglie che debba essere valutato. Il Tribunale del riesame è comunque tenuto a valutare la consulenza tecnica e, pur nella sede cautelare reale, dar conto RAGIONE_SOCIALE prevalenza accordata ad un dato rispetto ad un altro.
Vi è un difetto assoluto di motivazione in tema di partecipazioni, con riferimento, in particolare, alle due principali società partecipate: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Gli investimenti, secondo il Tribunale, sarebbero ingentissimi e le uscite notevolissime; si tratta – lamenta la ricorrRAGIONE_SOCIALE – di affermazioni apodittiche che non spiegano la ragione per la quale gli investimenti e i finanziamenti a favore RAGIONE_SOCIALE partecipate sarebbero: a) investimenti verso società del COGNOME; b) non riconducibili allo svolgimento di attività funzionalmRAGIONE_SOCIALE accessorie ad alcuni progetti di sviluppo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di spin off RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) prevalenti rispetto a quelli derivanti dalla attività istituzionale RAGIONE_SOCIALE, al punto da fa diventare RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso un RAGIONE_SOCIALE commerciale.
La riconducibilità RAGIONE_SOCIALE società al COGNOME, oltre ad essere indimostrata, è del tutto irrilevante, non potendo comunque incidere sul carattere commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE; il carattere commerciale RAGIONE_SOCIALE società partecipate è – ribadisce la ricorrRAGIONE_SOCIALE – un dato neutro essendo pacifico (lo afferma anche il Tribunale) che non vi è un vincolo di destinazione RAGIONE_SOCIALE avanzi di gestione che rimangono sempre nel patrimonio di RAGIONE_SOCIALE. Quanto alla strumentalità RAGIONE_SOCIALE partecipazioni, il Tribunale ha condiviso acriticamRAGIONE_SOCIALE la tesi accusatoria senza motivazione sulla effettiva prevalenza.
In altre parole – chiosa sul punto la ricorrRAGIONE_SOCIALE – il Tribunale del riesame ha decontestualizzato le partecipate, ha esaminato il dato formale dell’oggetto sociale omettendo di motivare sulla pacifica inerenza dell’attività rispetto all’attività accademica nonché sulla sua strumentalità rispetto all’attività istituzionale di formazione nonché infine sul vero e proprio tema RAGIONE_SOCIALE prevalenza (in termini di volume di affari e risorse).
Quanto alle due principali società partecipate, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale non solo si discosta dalla oggettività RAGIONE_SOCIALE atti ma fonda addirittura la sua decisione su dati di fatto inesistenti (con riferimento a RAGIONE_SOCIALE che, diversamRAGIONE_SOCIALE da quanto afferma l’ordinanza, non partecipa nessuna società). I Giudici del riesame negano che RAGIONE_SOCIALE eserciti attività riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che la società è proprietaria dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE COGNOME, sede dell’RAGIONE_SOCIALE ma anche di altre società riconducibili al COGNOME. In realtà, dall’informativa del 7 luglio 2022 emerge che le società che hanno sede in INDIRIZZO sono: 1) RAGIONE_SOCIALE, casa RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE; 2) RAGIONE_SOCIALE; 3) RAGIONE_SOCIALE, l’emittRAGIONE_SOCIALE portavoce dell’attività culturale dell’Ateneo; 4) RAGIONE_SOCIALE, società promotrice di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale non spiega perché il fatto che in INDIRIZZO fossero meramRAGIONE_SOCIALE domiciliate le predette società (peraltro non appartenenti al COGNOME) trasformi in commerciale l’attività di RAGIONE_SOCIALE, laddove, per converso, l’intero immobile di proprietà di RAGIONE_SOCIALE è utilizzato per l’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE, immobile che – sottolinea la ricorrRAGIONE_SOCIALE – è gravato da vincolo urbanistico di destinazione ad uso esclusivo di Campus universitario. L’estraneità dell’immobile all’attività RAGIONE_SOCIALE formazione RAGIONE_SOCIALE è meramRAGIONE_SOCIALE postulata, ma non spiegata, dal Tribunale (anche a voler dubitare RAGIONE_SOCIALE pertinenza dell’attività di RAGIONE_SOCIALE). Più volte l’ordinanza afferma che RAGIONE_SOCIALE svolge attività ben lontana dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza spiegarne le ragioni. La ricorrRAGIONE_SOCIALE si domanda se a tanto il Tribunale sia pervenuto sul rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE ha finanziato in conto futuro aumento di capitale sociale RAGIONE_SOCIALE per procedere alla costruzione RAGIONE_SOCIALE nuova sede ed eseguire nuove migliorie ed ampliamenti RAGIONE_SOCIALE strutture immobiliari ad esclusivo uso dell’RAGIONE_SOCIALE; o forse – si domanda ancora la ricorrRAGIONE_SOCIALE – il Tribunale dubita RAGIONE_SOCIALE fittizietà RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALE. E’ evidRAGIONE_SOCIALE – afferma che RAGIONE_SOCIALE, società in house posseduta al 100%, si limita a svolgere a esclusivo servizio di RAGIONE_SOCIALE una funzione servRAGIONE_SOCIALE di locazione e gestione immobiliare e di segregazione del patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE varie unità che costituiscono il complesso edilizio destinato a servizio RAGIONE_SOCIALE sue attività istituzionali di formazione e RAGIONE_SOCIALE. La stessa polizia giudiziaria aveva
abbandonato, nell’informativa del 2022, le fantomatiche anomalie richiamate dal Tribunale del riesame.
Quanto a RAGIONE_SOCIALE, la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la carenza di motivazione nella misura in cui il Tribunale attribuisce eccessiva rilevanza probatoria ad una affermazione estemporanea contenuta in una maii attribuita a NOME COGNOME inerRAGIONE_SOCIALE una trattativa commerciale rispetto al riconoscimento ufficiale proveniRAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE che ha qualificato l’attività RAGIONE_SOCIALE radio dell’Ateneo come iniziativa strettamRAGIONE_SOCIALE funzionale all’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE. L’interazione tra RAGIONE_SOCIALE e territorio, afferma la ricorrRAGIONE_SOCIALE, è in re ipsa riconoscibile nel caso di una radio che svolge fisiologicamRAGIONE_SOCIALE una funzione culturale e divulgativa. La mali in questione è stata mal letta dai Giudici del riesame (la ricorrRAGIONE_SOCIALE ne allega il contenuto) ed utilizzata per affermare la prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella tipicamRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Manca altresì una seria verifica del periculum che non può essere integrato, come afferma il Tribunale, in base alla condotta appropriativa dell’amministratore, senza considerare – aggiunge – quale incidenza tale condotta possa avere sul patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, dagli stessi giudici definito “ingentissimo”.
1.4.Con il quarto motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine agli indici di commercialità previsti dall’art. 149 TUIR.
Per un primo profilo, lamenta l’omesso esame congiunto di tutti i parametri di cui all’art. 149, comma 2, TUIR, non solo RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni, in tal modo non tenendo nemmeno conto RAGIONE_SOCIALE Circolare n. 124 del 1998 dell’RAGIONE_SOCIALE, addirittura travisandola. L’ordinanza giustifica l’omesso esame richiamando la circostanza assolutamRAGIONE_SOCIALE irrilevante che la rielaborazione dei dati effettuata dal prof. COGNOME non possa essere presa in considerazione perché il consulRAGIONE_SOCIALE non aveva operato accertamenti diretti su bilanci o dati societari ma sulla base di dati a lui comunicati dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE.
Per un secondo profilo, deduce la illogicità manifesta RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo ai parametri RAGIONE_SOCIALE commercialità normativa e di quella extranormativa.
Lamenta, al riguardo, l’utilizzo, ai fini RAGIONE_SOCIALE perdita RAGIONE_SOCIALE qualifica di RAGIONE_SOCIALE non commerciale, di un criterio evanescRAGIONE_SOCIALE (“le complessive caratteristiche dell’RAGIONE_SOCIALE“) di formazione pretoria siccome enucleato dal Tribunale del riesame ex novo peraltro in palese contraddizione con la pur affermata applicabilità RAGIONE_SOCIALE indici normativamRAGIONE_SOCIALE previsti dall’art. 149, comma 2, TUIR e con la circolare n. 124 del 1998 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, invece, postula l’esame congiunto di tutti gli indici di cui all’art. 149 cit. insieme con le complessive caratteristiche dell’RAGIONE_SOCIALE. Invece, il Tribunale fa diventare alternativi gli indici che la Circolare configura come aggiuntivi e fa leva sul parametro RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni che diviene così il parametro unico, da solo sufficiRAGIONE_SOCIALE a giiustificare l’accertamento
RAGIONE_SOCIALE mutata qualifica. Tutti gli altri indici vengono sostituiti da questo parametro extranormativo (le caratteristiche complessive dell’RAGIONE_SOCIALE) capace di sanare da solo le anomalie desumibili dalla arbitraria applicazione RAGIONE_SOCIALE fonte normativa primaria. Peraltro l’ordinanza impugnata fa leva sugli ingentissimi investimenti di impronta commerciale che assumerebbero valore assorbRAGIONE_SOCIALE persino rispetto alle stesse immobilizzazioni così da rendere ulteriormRAGIONE_SOCIALE contraddittoria la motivazione.
1.5.Con il quinto motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 74, comma 2, lett. a), TUIR.
Lamenta il sostanziale travisamento RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica del prof. COGNOME il quale, diversamRAGIONE_SOCIALE da quanto sostiene il Tribunale, non ha mai affermato che RAGIONE_SOCIALE è un RAGIONE_SOCIALE non commerciale e ciò perché la natura dell’RAGIONE_SOCIALE è irrilevante ai fini dell’art. 74, comma 2, cit., venendo in rilievo l’attivi effettivamRAGIONE_SOCIALE svolta (di formazione RAGIONE_SOCIALE). Nella consulenza, inoltre, viene più volte affermato che l’art. 74, comma 2, lett. a), TUIR, riguarda tutti gli enti diversi dalle società commerciali, mentre gli artt. 143-149 TUIR disciplinano gli enti non commerciali residenti. Il Tribunale invece incorre in un grave errore di diritto quando introduce una inedita “tripartizione” tra società, enti non commerciali ed enti che esercitano attività commerciale, tripartizione frutto di una lettura fuorviante RAGIONE_SOCIALE consulenza del profAVV_NOTAIO. Ad una norma (l’art. 74, cit.) che esclude le sole attività svolte da soggetti costituiti in forma di società commerciali, il Tribunale – si osserva – sostituisce quella secondo cui tale disposizione escluderebbe anche quei soggetti che – pur non costituiti in forma di società commerciali (come esclusivamRAGIONE_SOCIALE previsto dalla norma di decommercializzazione) – sarebbero enti (non societari) commerciali. Ed invece, afferma la ricorrRAGIONE_SOCIALE, l’art. 74, comma 2, TUIR è chiarissimo nella misura in cui è la forma (società di capitali) e non la natura dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE (commerciale o meno) che determina l’esclusione dalla de-commercializzazione dell’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Poiché il Tribunale del riesame richiama la tripartizione dell’art. 73 TUIR, il legislatore avrebbe dovuto escludere le attività svolte dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73, cit., e cioè le società commerciali e gli ent commerciali. Cosa che non è stata fatta essendo state escluse le RAGIONE_SOCIALE «non costituite sotto forma di società commerciali», ossia i soggetti di cui alla lettera a) dell’art. 73. Se, come afferma il Tribunale, fosse desumibile l’esclusione anche RAGIONE_SOCIALE enti non societari commerciali, non sarebbe stato necessario neanche prevedere espressamRAGIONE_SOCIALE l’esclusione RAGIONE_SOCIALE società per le quali, come per ogni altro RAGIONE_SOCIALE commerciale, vige la “presunzione di commercialità” di cui all’art. 81 TUIR. La volontà del legislatore è dunque chiara e priva di alternative: escludere
dalla de-commercializzazione le sole RAGIONE_SOCIALE che si fossero costituite in forma societaria.
Del resto, tutte le RAGIONE_SOCIALE, comprese quelle pubbliche, svolgono attività formative in forma commerciale. La natura commerciale di un’attività, nel diritto tributario, deriva dallo svolgimento di una RAGIONE_SOCIALE attività previste dall’art. 55 TUIR, ivi comprese quelle organizzate di formazione RAGIONE_SOCIALE svolte attraverso plurime sedi, centinaia, migliaia di unità di personale. In questo contesto, l’art. 74, comma 2, TUIR, come interpretato dalla legge n. 160 del 2019, ha la funzione di astrarre dalle attività universitarie solo quelle relative alla formazione RAGIONE_SOCIALE, “de-commercializzando” solo quelle, lasciando tassabili tutte le altre attività.
Errato infine il paragone effettuato dal Tribunale del riesame con gli enti ecclesiastici e le RAGIONE_SOCIALE ai quali, conclude la ricorrRAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 74, comma 2, TUIR, bensì gli artt. 143 e segg.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso una relazione di consulenza tecnica relativa ai fatti oggetto di odierno scrutinio a sostegno RAGIONE_SOCIALE natura commerciale dell’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è ammissibile ma infondato.
Va preliminarmRAGIONE_SOCIALE precisato che il Collegio non può tener conto RAGIONE_SOCIALE relazione di consulenza tecnica trasmessa dal Pubblico ministero territoriale essendo estranea al sindacato di legittimità ogni valutazione di natura fattuale sul merito RAGIONE_SOCIALE regiudicanda.
2.Secondo l’ipotesi accusatoria RAGIONE_SOCIALE, costituita con D.M. 10/05/2006 e riconosciuta dal RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE soggetto alla medesima disciplina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche, sul presupposto di rientrare nella categoria RAGIONE_SOCIALE istituzioni previste dall’art. 1, comma 2, r.d. n. 1592 del 1933 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE leggi sull’istruzione superiore), siccome RAGIONE_SOCIALE dotato di personalità giuridica ed avRAGIONE_SOCIALE finalità del tutto incompatibile con quella lucrativa, e di non esercitare attività commerciale ai sensi dell’art. 74 TUIR, come interpretato dall’art. 1, comma 721, legge n. 160 del 2019, si sarebbe avvalsa illecitamRAGIONE_SOCIALE dell’agevolazione fiscale prevista per gli enti non commerciali conseguendo indebitamRAGIONE_SOCIALE l’esenzione dall’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche in luogo dell’applicazione dell’aliquota IRES nella misura del 24%. Tale ipotesi si basa sul fatto che, sempre
in tesi accusatoria, l’RAGIONE_SOCIALE dovrebbe essere considerato commerciale per effetto dell’esercizio in forma prevalRAGIONE_SOCIALE di attività lucrativa.
2.1.Dato atto che lo Statuto non individua la natura giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE (iscritto alla RAGIONE_SOCIALE con forma giuridica dell’associazione e qualificato all’anagrafe tributaria come “RAGIONE_SOCIALE pubblico non economico senza scopo di lucro”), l’ordinanza impugnata, nel disattendere le deduzioni difensive, così spiega le ragioni RAGIONE_SOCIALE propria decisione:
2.2.I’RAGIONE_SOCIALE fondatore di RAGIONE_SOCIALE è il RAGIONE_SOCIALE, nato originariamRAGIONE_SOCIALE senza scopo di lucro ma divenuto società di capitali nel 2011, assumendo la denominazione di «RAGIONE_SOCIALE»;
2.3.tale società: (i) vigila ed assicura il perseguimento dei fini istituzionali, provvedendo a dotare l’RAGIONE_SOCIALE dei mezzi necessari per il funzionamento a partire dalla nomina RAGIONE_SOCIALE organi di vertice (il presidRAGIONE_SOCIALE, il vicepresidRAGIONE_SOCIALE, l’amministratore delegato, il tesoriere e gli otto componenti del consiglio di amministrazione); (li) dispone l’eventuale revoca di detti organi; (iii) è destinataria dell’intero patrimonio nel caso l’RAGIONE_SOCIALE cessi la sua attività o venga privata RAGIONE_SOCIALE sua autonomia;
2.4.1a «RAGIONE_SOCIALE» è amministrata da un consiglio di amministrazione il cui presidRAGIONE_SOCIALE è stato, sino al 15/04/2020, NOME COGNOME;
2.5.tale società si è caratterizzata, dal 2011 al 2016, per la sua quasi totale inoperatività e l’assenza di organizzazione, di risorse RAGIONE_SOCIALE, l’irrisorietà del volume di affari; solo nel 2017 aveva subito una totale metamorfosi allorquando aveva registrato un’impennata RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali poste in essere quasi esclusivamRAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE e aveva dichiarato volumi di affari sempre più consistenti quasi esclusivamRAGIONE_SOCIALE riferibili a fatture emesse nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che, attraverso la società promotrice, drenava le risorse verso la società estera Bandekki RAGIONE_SOCIALE;
2.6.sussisteva tra società promotrice ed Ateneo una sorta di immedesimazione posto che la prima assorbiva gran parte dei lavoratori assunti dal secondo, registrava volumi di affari ed operazioni commerciali quasi esclusivamRAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE ed aveva un consiglio di amministrazione composto da persone con ruoli più o meno significativi in RAGIONE_SOCIALE; l’Ateneo era, dunque, sotto il diretto controllo RAGIONE_SOCIALE promotrice che è titolare anche del patrimonio;
2.7.RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, ha immesso capitali (effettuando investimenti) e partecipato a società di natura squisitamRAGIONE_SOCIALE commerciale; in particolare, ha investito ingentissime risorse finanziarie per l’acquisizione e il finanziamento di numerose società commerciali rientranti nel gruppo RAGIONE_SOCIALE (e riconducibili a
COGNOME NOME) che nulla hanno a che vedere con l’attività di istruzione RAGIONE_SOCIALE;
2.8.dal 2016 al 2020 RAGIONE_SOCIALE ha investito le risorse derivanti dall’attività istituzionale in società che gestiscono esercizi commerciali (bar ed altri esercizi), nell’attività di RAGIONE_SOCIALE e sviluppo nel campo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE naturali e dell’ingegneria, impegnate nell’attività di mediazione immobiliare, affitto di azienda e locazioni immobiliari, nell’attività di RAGIONE_SOCIALE all’ingrosso di RAGIONE_SOCIALE e cosmetici, di trasporto aereo non di linea;
2.9.gli investimenti effettuati provano che nel corso RAGIONE_SOCIALE anni RAGIONE_SOCIALE ha assunto, di fatto, il ruolo di “holding capogruppo”, drenando le risorse derivanti dall’attività istituzionale nelle società partecipate dall’Ateneo e in quelle facenti capo a NOME COGNOME;
2.10.gli accertamenti svolti dalla GdF comprovano che le immobilizzazioni destinate all’attività non commerciale sono nettamRAGIONE_SOCIALE superiori a quelle destinate all’attività commerciale;
2.11.se è vero che non sussiste alcun vincolo di destinazione RAGIONE_SOCIALE utili derivanti dall’esercizio dell’attività istituzionale, è anche vero che RAGIONE_SOCIALE svolge attività di istruzione RAGIONE_SOCIALE unitamRAGIONE_SOCIALE a quella di holding capogruppo di numerose società commerciali, alcune RAGIONE_SOCIALE quali facenti capo a COGNOME NOME; l’Ateneo ha notevoli partecipazioni in società commerciali nelle quali fa confluire i profitti dell’attività istituzionale, detiene grosse fette capitale e non si limita ad una gestione statico-conservativa RAGIONE_SOCIALE partecipazioni ed investimenti, ma partecipa direttamRAGIONE_SOCIALE o indirettamRAGIONE_SOCIALE all’esercizio RAGIONE_SOCIALE società e quindi all’attività economica RAGIONE_SOCIALE imprese controllate;
2.12.dette attività non possono essere considerate come “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” alle quali sono riconducibili le attività con le quali gli Atenei interagiscono con il mondo sociale ed economico, con le realtà del proprio territorio di riferimento, intraprendendo azioni di valorizzazione RAGIONE_SOCIALE attività culturali, RAGIONE_SOCIALE conoscenza e RAGIONE_SOCIALE divulgazione RAGIONE_SOCIALE scienza;
2.13.solo l’attività svolta dalla radio del campus può essere ricondotta alla cd. “RAGIONE_SOCIALE“, unica tra quelle valutate come tale dall’RAGIONE_SOCIALE, laddove tutte le altre attività costituiscono partecipazioni in società aventi connotazione squisitamRAGIONE_SOCIALE commerciale e per le caratteristiche con le quali vengono svolte costituiscono attività prevalRAGIONE_SOCIALE, tali da comportare lo snaturamento dell’RAGIONE_SOCIALE da non commerciale a commerciale;
2.14.1a consulenza tecnica redatta, su incarico RAGIONE_SOCIALE difesa, dal prof. COGNOME sembra avere connotati interpretativi più che tecnico-consultivi;
2.15.in ogni caso, il consulRAGIONE_SOCIALE ritiene inapplicabile al caso di specie l’art. 149 TUIR laddove dovrebbe applicarsi il comma secondo, lett. a), dell’art. 74
TUIR, come interpretato autenticamRAGIONE_SOCIALE dall’art. 1, comma 721, RAGIONE_SOCIALE legge n. 160 del 2019, sulla natura “non commerciale” dell’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE; l’Ateneo svolge attività di formazione RAGIONE_SOCIALE che è oggetto specifica disposizione legislativa che ne prevede la de-commercializzazione, godendo quindi – secondo il CT – dell’esenzione fiscale in riferimento all’attivi istituzionale svolta, a prescindere dal concomitante esercizio di attiv commerciali, ostando alla de-commercializzazione la sola costituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forma di società commerciali, laddove gli artt. 143-149 TUIR riguardano i soli enti diversi dalle società;
2.16.in realtà – sostiene il Tribunale del riesame – l’imposizione fisc prescinde dalle “auto-qualificazioni” ma si basa sull’attività svolta in concr dall’RAGIONE_SOCIALE;
2.17.1″art. 74, comma 2, lett. a) TUIR, come autenticamRAGIONE_SOCIALE interpretato, non si applica alle RAGIONE_SOCIALE costituita in forma commerciale;
2.18.1e RAGIONE_SOCIALE libere RAGIONE_SOCIALE che svolgono, accanto all’attività istruzione RAGIONE_SOCIALE, attività di natura squisitamRAGIONE_SOCIALE commerciale in maniera prevalRAGIONE_SOCIALE rispetto a quella istituzionale, perdono la natura di RAGIONE_SOCIALE n commerciale per effetto dell’applicazione dell’art. 149 TUIR;
2.19.tali principi sono stati applicati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE sezioni ci RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive;
2.20.UnficusANo opera come RAGIONE_SOCIALE commerciale avendo la Guardia RAGIONE_SOCIALE evidenziato come dal raffronto tra le immobilizzazioni inerenti le attivit commerciali e quelle relative alla formazione RAGIONE_SOCIALE, le immobilizzazioni relative alle prima sono di gran lunga superiori;
2.21.rilevano anche le caratteristiche complessive dell’RAGIONE_SOCIALE;
2.22.11 riferimento, in particolare, è: a) agli ingentissimi finanziamenti partecipazioni in società riconducibili a NOME COGNOME; b) alle notevolissime uscite finanziarie di danaro dai conti correnti dell’RAGIONE_SOCIALE per le più svariate c non riconducibili allo svolgimento dell’attività istituzionale; c) alle partecipaz in società esercenti attività di RAGIONE_SOCIALE all’ingrosso di RAGIONE_SOCIALE e cosmetic (RAGIONE_SOCIALE), di mediazione immobiliare, affitto di azienda e locazion di immobili, nonché accertamento e riscossione dei tributi locali (RAGIONE_SOCIALE), di trasporto aereo non di linea (RAGIONE_SOCIALE), di servizi di bellezza (RAGIONE_SOCIALE, titolare di un centro di bellezza), di calcio (RAGIONE_SOCIALE), immobilizzazioni (RAGIONE_SOCIALE), dell’imballaggio e del confezionamento di generi alimentari (RAGIONE_SOCIALE), di attività agricole (RAGIONE_SOCIALE); d) alla titolarità di quote relative a società estere con sede in Cina (re al RAGIONE_SOCIALE all’ingrosso di alimentari pre-confezionati) e in RAGIONE_SOCIALE (relative a attività di costruzione e coltivazione RAGIONE_SOCIALE serre);
2.23.nella gran parte RAGIONE_SOCIALE società partecipate da RAGIONE_SOCIALE gli organi amministrativi RAGIONE_SOCIALE gestione sono persone che hanno assunto cariche amministrative nell’Ateneo, sicché il ruolo assunto dall’RAGIONE_SOCIALE non è quello di mera gestione statico-conservativa RAGIONE_SOCIALE partecipazioni ma di vero e proprio esercizio di impresa;
2.24.RAGIONE_SOCIALE è, sì, proprietaria dell’immobile costituRAGIONE_SOCIALE sede societaria, ma anche di altre società di NOME COGNOME; inoltre RAGIONE_SOCIALE dapprima aveva concesso in comodato l’immobile costituRAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALE, quindi ha sottoscritto con l’RAGIONE_SOCIALE un contratto di locazione in data 01/10/2018; inoltre, RAGIONE_SOCIALE il 30/12/2016 è intervenuta a ripianare le perdite di esercizio con un corposo aumento del capitale portato da 10.000,00 a 7.150.000,00 euro in costanza di contratto di comodato con conseguRAGIONE_SOCIALE mancata giustificazione dell’enorme flusso di danaro effettuato ben prima del deliberato aumento del capitale;
2.25.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in una mali del 20/09/2020, viene descritta come estranea al perimetro RAGIONE_SOCIALE attività istituzionali di RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, il volume di affari RAGIONE_SOCIALE radio è poco significativo, non incidendo sulle immobilizzazioni;
2.26.1e ingenti somme di danaro dirette da RAGIONE_SOCIALE verso altre società del COGNOME giustificano l’anticipata ablazione RAGIONE_SOCIALE somme costituenti il profitto del reato.
3.Prima di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALE questioni poste è necessario verificare la ammissibilità del ricorso anche alla luce RAGIONE_SOCIALE conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto di dichiararlo inammissibile.
3.1.Tale richiesta fa leva sull’insegnamento secondo il quale, quando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca viene adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all’aspetto relativo all’effettiva titolarità disponibilità del bene e all’inesistenza di relazioni di “collegamento” con l’imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire (Sez. 1, n. 35669 del 11/05/2023, 3elmondi, Rv. 285202 01; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263390 01; Sez. 6, n. 27172 del 17/05/2011, COGNOME, Rv. 250731 – 01; Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, COGNOME, Rv. 221843 – 01).
3.2.Con riferimento ai casi di confisca disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., si è affermato che la legittimazione alla partecipazione al giudizio dei terzi interessati ai sensi dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., risponde all’esigenza di consentire agli stessi di interloquire sia in merito al
collegamento tra il bene oggetto RAGIONE_SOCIALE misura patrimoniale reale e il fatto del reato che in merito alla propria buona fede, esclusa, al contrario, ogni possibilità di intervento in tema di responsabilità penale dell’imputato, altrimenti traducendosi la loro partecipazione in intervento adesivo a favore di costui (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274242 – 02, secondo cui, peraltro, tale conclusione non è contraria agli artt. 8 direttiva U.E. 2014/42, 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all’art. 117 Cost., potendo gli stessi esercitare rimedi cautelari nel corso del procedimento penale ed incidRAGIONE_SOCIALE di esecuzione avverso la statuizione definitiva RAGIONE_SOCIALE misura reale).
3.3.In materia di reati tributari e con specifico riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalRAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è stato altresì affermato che il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamRAGIONE_SOCIALE la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276700 – 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070 – 01).
3.4.Va doverosamRAGIONE_SOCIALE dato atto dell’esistenza di altre pronunce secondo le quali, invece, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell’intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e comRAGIONE_SOCIALE del reato che legittima l’ablazione (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362 01; Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608 – 01).
3.5.Come si può vedere, la questione relativa alla ampiezza RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive del terzo attinto da provvedimento ablatorio provvisorio (o definitivo) è sorta in materia di confisca cd. allargata, di prevenzione o per equivalRAGIONE_SOCIALE, tutti casi nei quali viene in rilievo la possibile dissociazione tra la titolarità formale del bene inciso dal provvedimento (di proprietà del terzo) e l’esercizio effettivo di poteri corrispondenti al diritto di proprietà da parte dell’imputato, RAGIONE_SOCIALE persona sottoposta a indagini o del proposto.
3.6.In questi casi la questione relativa alla “disponibilità” del bene costituisce condizione di legittimità del provvedimento adottato a carico RAGIONE_SOCIALE persona che non ne è formalmRAGIONE_SOCIALE proprietaria. Questo spiega perché il terzo estraneo al reato ed al procedimento non può interloquire sul fumus e/o sul periculum perché il suo unico interesse è quello di dimostrare l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE dissociazione tra titolarità formale e titolarità sostanziale del bene sequestrato. Una volta dimostrato che il bene è nella effettiva proprietà e
disponibilità del terzo, questi non ha alcun interesse a interloquire sulla sussistenza indiziaria del reato o sul periculum in mora perché, venendo meno la condizione che legittima l’adozione del sequestro non appartenRAGIONE_SOCIALE all’autore del reato, la restituzione del bene a favore del terzo estraneo deve essere effettuata a prescindere dalla verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza indiziaria del reato o del periculum.
3.7.Nel caso di specie, invece, si verte in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto a carico dell’RAGIONE_SOCIALE effettivamRAGIONE_SOCIALE proprietario del bene sequestrato.
3.8.La diversità dei termini di paragone impedisce l’applicazione al caso in esame di soluzioni (nemmeno univoche) maturate in altri contesti.
3.9.0ccorre allora muovere da un dato ormai indiscutibile: l’RAGIONE_SOCIALE effettivamRAGIONE_SOCIALE proprietario del bene costituRAGIONE_SOCIALE profitto del reato, pur se estraneo al procedimento, non è estraneo al reato.
3.10.Tale principio, già affermato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258647 – 01, è stato successivamRAGIONE_SOCIALE ribadito da numerose altre pronunce (Sez. 3, n. 39177 del 08/05/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260547 01; Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262770 – 01; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, COGNOME, Rv. 272238 – 01; Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275687 – 01; Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275599 – 02) sul condivisibile rilievo che non può dirsi estraneo al reato chi dal reato stesso ha tratto un vantaggio immediato e diretto. La “non estraneità al reato” quale condizione che legittima la confisca diretta del bene che ne costituisce profitto, ancorché di proprietà di persona diversa dall’autore materiale del reato stesso, è stata ribadita da Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE confisca, non assume rilevanza il criterio dell’effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, RAGIONE_SOCIALE non estraneità al reato tributario (nello stesso senso, in precedenza, Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep. 2023, De Fant, Rv. 284068 – 01).
3.11.Stando così le cose non si vede perché la persona non estranea al reato alla quale le cose sono state sequestrate non possa interloquire sul fumus del reato e sul periculum in mora.
3.12.Una simile limitazione non trova riferimento né nella lettera RAGIONE_SOCIALE legge, né nella logica.
3.13.Quanto alla lettera RAGIONE_SOCIALE legge, l’art. 322 cod. proc. pen. attribuisce a chiunque subisca il sequestro preventivo ampia legittimazione a proporre richiesta di riesame, anche nel merito. Il fatto che non sia necessario enunciarne i motivi (art. 324, comma 4, cod. proc. pen.) costituisce ulteriore argomento a sostegno RAGIONE_SOCIALE possibilità di interloquire su ogni aspetto che coinvolga la legittimità del provvedimento provvisoriamRAGIONE_SOCIALE ablatorio. Nè si può sostenere
che la legittimazione a proporre istanza di riesame da parte di chi, pur estraneo al procedimento, non sia estraneo al reato sia limitata alla sola qualificazione del bene sequestrato come profitto o prezzo del reato stesso, e ciò per due ordini di ragione tra loro connesse: 1) è difficile scindere il concetto di profitto (o prezzo) del reato dalla prova dell’esistenza del fatto-reato stesso che qualifica il bene come profitto (o prezzo); 2) l’obiezione che sarebbe sufficiRAGIONE_SOCIALE dimostrare che il bene sequestrato non ha alcuna derivazione diretta dal reato, che non si identifica, cioè, con il vantaggio diretto e immediato, non regga alla constatazione che tale dimostrazione sarebbe impossibile in caso di sequestro del denaro, costituendo ormai diritto vivRAGIONE_SOCIALE il principio secondo il quale quando, il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca RAGIONE_SOCIALE somme depositate su conto corrRAGIONE_SOCIALE bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura del bene, non necessita RAGIONE_SOCIALE prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmRAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_SOCIALE ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437 – 01; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01; nel senso che la confisca, ex art. 12-bis d.igs. 10 marzo 2000, n. 74, RAGIONE_SOCIALE somme di denaro affluite sul conto corrRAGIONE_SOCIALE intestato alla persona giuridica anche successivamRAGIONE_SOCIALE alla comRAGIONE_SOCIALE del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura di confisca diretta in quanto le stesse, costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguRAGIONE_SOCIALE all’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE imposte, Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283714 – 01). Sicché, in caso di sequestro di denaro, all’RAGIONE_SOCIALE che lo subisce sarebbe inibito persino dimostrare la non derivazione del denaro stesso dal reato per il quale si procede.
3.14.Quanto al profilo logico, l’impossibilità RAGIONE_SOCIALE persona fisica o giuridica di proporre riesame, nel merito, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato disposto nel procedimento a carico di altra persona comporterebbe l’assurda conseguenza, soprattutto in caso di sequestro di denaro, di lasciare privo di tutela un diritto soggettivo, quello di proprietà, in palese violazione dell’art. 24, primo comma, Cost., e dell’art. 1, Prot. addizionale alla CEDU. Nè tale vuoto potrebbe essere colmato dalla astratta legittimazione RAGIONE_SOCIALE persona sottoposta alle indagini a proporre riesame, poiché quest’ultima, in concreto, non ha interesse a tutelare una situazione giuridica che non le appartiene (nel senso che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamRAGIONE_SOCIALE legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione RAGIONE_SOCIALE cosa come effetto del
dissequestro, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01, che ha escluso che fosse titolare dell’interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committRAGIONE_SOCIALE di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata; nello stesso Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01, secondo cui la legittimazione al riesame reale trova fondamento nella lettura RAGIONE_SOCIALEtica RAGIONE_SOCIALE disposizioni settoriali sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli artt. 322 e 322bis cod. proc. pen. e di quelle generali sull’interesse all’impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.; in senso conforme, ex multis, Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 – 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 – 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992 – 01, che ha ritenuto immune da censure l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall’indagato in proprio e non quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE stessa mediante un difensore munito procura speciale).
3.15.In conclusione, deve essere affermato il seguRAGIONE_SOCIALE principio di diritto: «in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario, l’RAGIONE_SOCIALE proprietario del bene sequestrato può dedurre in sede di riesame questioni relative tanto al fumus del reato quanto al periculum in mora».
4.Possono, a questo punto, essere esaminate le questioni dedotte con il ricorso.
4.1.A norma dell’art. 73, comma 1, TUIR, sono soggetti all’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE società:
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c), si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non RAGIONE_SOCIALE, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) sono comprese le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 TUIR (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, imprese familiari di cui all’art. 230-bis cod. civ.).
4.2.La classificazione RAGIONE_SOCIALE enti, tutti ugualmRAGIONE_SOCIALE soggetti passivi di imposta, rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE base imponibile (art. 75 TUIR) e dell’imposta, stabilita per tutti nella misura fissa del 24 per cento applicata al reddito complessivo netto (art. 77 TUIR), percentuale sulla quale gli enti non commerciali possono operare le detrazioni indicate dall’art. 147 TUIR.
4.3.Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane non sono soggetti all’IRES (art. 74, comma 1, TUIR).
4.4.Ai sensi del successivo comma 2, lett. a), l’esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE da parte di enti pubblici non costituisce esercizio dell’attività commerciale.
4.5.L’esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE enti, dunque, non esclude di per sé la soggettività di imposta ma incide sulla loro classificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) e c), TUIR, classificazione che, come visto, dipende dall’esercizio esclusivo o principale di attività commerciali.
4.6.A norma dell’art. 1, comma 721, legge 27 dicembre 2019, n. 160, «ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 74, comma 2, lettera a), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE da parte di enti pubblici anche l’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE posta in essere dalle RAGIONE_SOCIALE che hanno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali».
4.7.Ne consegue che: a) l’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE posta in essere dalle RAGIONE_SOCIALE libere è considerata esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE purché l’RAGIONE_SOCIALE non sia costituito sotto forma di società commerciale. In quest’ultimo caso (ove cioè l’RAGIONE_SOCIALE sia costituita sotto forma di società commerciale), l’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE non è considerata alla stregua dell’esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE; se l’RAGIONE_SOCIALE non è costituita sotto forma di società commerciale, l’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE è considerata esercizio di funzione statale;
b) l’esercizio di tale attività deve essere valutato alla stregua di quanto dispone l’art. 73, comma 1, lett. b) c) e d), ai fini non solo e non tanto RAGIONE_SOCIALE soggezione dell’RAGIONE_SOCIALE all’IRES quanto del calcolo dell’imponibile.
4.8.11 reddito netto RAGIONE_SOCIALE enti pubblici e privati diversi dalle società (e dunque anche di quelle di cui al secondo comma dell’art. 73 TUIR) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, deve essere calcolato, secondo quanto dispone l’art. 75, in base alle regole stabilite dagli artt. 143-149 TUIR.
4.9.A norma dell’art. 149 TUIR, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dalle previsioni statutarie, l’RAGIONE_SOCIALE perde la qualifica di RAGIONE_SOCIALE non commerciale qualora eserciti prevalRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE attività commerciale per un intero periodo d’imposta (comma 1). Ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto RAGIONE_SOCIALE ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale RAGIONE_SOCIALE cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza RAGIONE_SOCIALE componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese (comma 2).
4.10.L’art. 149, comma 1, TUIR, nella parte in cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE decommercializzazione dell’RAGIONE_SOCIALE, attribuisce prevalenza all’attività effettivamRAGIONE_SOCIALE svolta dall’RAGIONE_SOCIALE stesso, a prescindere dalle previsioni statutarie, deve essere letto in correlazione con quanto prevede l’art. 73, commi 1, lett. b) e c), 4 e 5, TUIR.
4.11.Sul presupposto che ai sensi del comma 4 dell’art. 73, l’oggetto esclusivo o principale dell’RAGIONE_SOCIALE residRAGIONE_SOCIALE è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, e che per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamRAGIONE_SOCIALE gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, appare evidRAGIONE_SOCIALE che il ricorso ai criteri “sostanziali” di cui all’art. 149 costituisce un limite alla applicazione incondizionata del quarto comma dell’art. 73 che si presterebbe (come si presta nella pratica) a facili abusi e/o elusioni.
4.12.Del resto, il concetto di “prevalenza” espresso dall’art. 149 TUIR si lega a doppio filo a quello indicato dall’art. 73, comma 1, lett. b) e c), TUIR per distinguere gli enti commerciali da quelli che tali non sono.
4.13.E’ dunque destituita di fondamento la tesi difensiva dell’applicazione esclusiva RAGIONE_SOCIALE artt. 143-149 ai soli enti che nascono “non commerciali”. Tale tesi è intrinsecamRAGIONE_SOCIALE contraddittoria perché RAGIONE_SOCIALE due l’una: o RAGIONE_SOCIALE è RAGIONE_SOCIALE non commerciale, ed allora è soggetto all’applicazione dell’art. 149; oppure non lo è,
e allora si applicano esclusivamRAGIONE_SOCIALE le norme di cui agli artt. 81-116 TUIR che disciplinano l’imponibile RAGIONE_SOCIALE società commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR.
4.14.Nè è condivisibile la affermazione secondo la quale l’art. 74, comma 2, lett. a), TUIR avrebbe un suo autonomo ambito applicativo perché, così ragionando, si introdurrebbe una sorta di (non prevista) tassazione separata sull’attività di formazione RAGIONE_SOCIALE che costituirebbe un tertium genus tra i due tipi di enti (commerciali e non commerciali), laddove è evidRAGIONE_SOCIALE che il legislatore, attraverso il richiamo al concetto di “prevalenza”, ha inteso privilegiare l’applicazione alternativa di uno dei due regimi, sicché o l’RAGIONE_SOCIALE è commerciale o non lo è. Va piuttosto precisato (e non è questione di secondaria importanza) che la natura non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE può “convivere” con quella commerciale posto che la relativa valutazione (e dunque la decommercializzazione) deve essere effettuata in relazione al singolo periodo di imposta, non all’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale.
4.15.Avuto riguardo al singolo periodo di imposta, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione dell’imponibile e RAGIONE_SOCIALE quantificazione dell’imposta dovuta, deve essere verificato se l’RAGIONE_SOCIALE, non commerciale per statuto ai sensi dell’art. 73, comma 4, TUIR, abbia ciò nondimeno svolto in maniera prevalRAGIONE_SOCIALE attività commerciale. Il che giustifica la possibilità che un RAGIONE_SOCIALE non commerciale possa essere considerato commerciale limitatamRAGIONE_SOCIALE ad alcuni periodi di imposta (art. 149, comma 3, TUIR).
4.16.In conclusione: in tema di imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE società, ai fini del giudizio di prevalenza di cui all’art. 149 TUIR, l’attività di insegnamento erogata dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non costituite sotto forma di società commerciali deve essere valutata insieme con tutte le altre attività, anche commerciali, eventualmRAGIONE_SOCIALE svolte dal medesimo RAGIONE_SOCIALE nel periodo di imposta di riferimento.
4.17.Non è condivisibile, al riguardo, la tesi difensiva secondo la quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE perdita RAGIONE_SOCIALE qualifica di RAGIONE_SOCIALE non commerciale, gli indici di valutazione di cui all’art. 149, comma 2, TUIR, devono essere esaminati (e concorrere) congiuntamRAGIONE_SOCIALE. Ed, infatti, il giudizio sulla de-commercializzazione è di natura sintetica (primo comma), provvedendo il secondo comma a stabilire gli indici ulteriori dei quali si deve tener conto ai fini di tale valutazione senza mai pretendere che debbano necessariamRAGIONE_SOCIALE concorrere. Basti pensare che non necessariamRAGIONE_SOCIALE ai ricavi e ai redditi derivanti in misura prevalRAGIONE_SOCIALE da attività commerciali si devono associare perdite derivanti dalla stessa attività o che sia non commerciale un RAGIONE_SOCIALE che ottenga per la massima parte ricavi dalla propria attività commerciale sol perché le immobilizzazioni relative all’attività commerciale stessa non siano prevalenti rispetto alle altre attività.
4.18.Si tratta, in ogni caso, di un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e, in cautelare, da quelli stabiliti dall’art. 325 cod. proc. pen.
4.19.E’ necessario al riguardo ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
4.20.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramRAGIONE_SOCIALE apparRAGIONE_SOCIALE, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01).
4.21.Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha ampiamRAGIONE_SOCIALE dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparRAGIONE_SOCIALE o mancante, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sussistenza del fumus che del periculum. Nè la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha adempiuto agli oneri di allegazione sopra indicati avendo omesso di allegare la CT del prof. COGNOME ed avendo prodotto solo i bilanci relativi agli anni 2020/2021 dai quali questa Corte di cassazione non può trarre le informazioni ritenute omesse né la loro decisività.
4.22.Non sono scrutinabili, di conseguenza, i vizi di motivazione dedotti con il secondo, il terzo ed il quarto motivo.
4.23.Quanto altri motivi, non viene in rilievo alcun divieto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di operare per fini extra-istituzionali ed è corretta l’affermazione del Tribunale che la relativa questione (riproposta in questa sede con il primo motivo) non coglie nel segno. Non rileva la natura pubblica o privata dell’RAGIONE_SOCIALE, bensì, come già detto, la prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE formazione RAGIONE_SOCIALE, a meno di ricomprendere nel concetto di “formazione RAGIONE_SOCIALE” tutte le attività che il Tribunale del riesame ha indicato per ritenere la natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE negli anni di imposta di riferimento. Non risulta nemmeno che i proventi di tali attività “parallele” siano stati reinvestiti nell’attività di formazione, avendo i Giudici del riesame affermato
l’esatto contrario: il drenaggio di risorse verso attività ed enti diversi. E, si ribadisce, la questione non riguarda la possibilità o meno RAGIONE_SOCIALE libere RAGIONE_SOCIALE di svolgere attività commerciale, quanto – piuttosto – la prevalenza di tali attività rispetto alla formazione RAGIONE_SOCIALE ai fini del relativo regime impositivo.
4.24.Nè, alla luce di quanto affermato al § 4.15, deve stupire che l’RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto RAGIONE_SOCIALE, ai fini IRAP, RAGIONE_SOCIALE pubblico non economico e non statale per l’anno di imposta 2009, venendo in rilievo, in questa sede, gli anni di imposta dal 2014 compreso in poi.
4.25.11 ricorso deve pertanto essere respinto e RAGIONE_SOCIALE condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 10/10/2023.