Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2214 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2214 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEFIVA-IRAP 2015
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14485/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale indicato in atti;
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 1037/2024, depositata in cancelleria il 7/2/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE è un’associazione tra coltivatori diretti e produttori agricoli appositamente costituita con atto pubblico del 03/12/2009 per partecipare al bando Regione RAGIONE_SOCIALE, misura 125, Azione A, del RAGIONE_SOCIALE
2007-2013 (approvato dalla Commissione Europea con dec. CE n. 735 del 18/02/2008) al fine di realizzare un’opera infrastrutturale -consistente in una strada interpoderale sui terreni degli associati – volta a favorire lo sviluppo rurale di un territorio svantaggiato.
Dalla partecipazione a tale bando l’RAGIONE_SOCIALE ha, così, ottenuto un contributo pubblico pari all’80% del costo dell’opera che è stata integralmente realizzata (come da visita di collaudo positiva del 23/04/2015).
L’odierna controversia trae origine da una verifica fiscale, condotta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Enna nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE resistente per le annualità dal 2013 a l 2015 e conclusasi con la redazione del PVC del 08 agosto 2018. In particolare l’RAGIONE_SOCIALE, avendo riscontrato l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni annuali ‘enti non commerciali’ e del moRAGIONE_SOCIALE EAS, ha tout court attribuito natura commerciale alla suddetta attività istituzionale dell’RAGIONE_SOCIALE (che, peraltro, rappresenta l’unica posta in essere dall’RAGIONE_SOCIALE), accertando induttivamente i maggiori ricavi a carico dell’RAGIONE_SOCIALE consistenti nel contributo pubblico percepito (l’80%
dell’opera) e negli apporti versati dagli associati per coprire la parte restante di costi per la realizzazione dell’opera. L’RAGIONE_SOCIALE ha, altresì, proceduto all’apertura d’ufficio di una partita iva dell’RAGIONE_SOCIALE. Sulla base di tale verifica è stato em esso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e degli associati l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha accertato induttivamente per l’anno 2015 ricavi di € 122.735,00 ed il reddito d’impresa di € 122.087,00 imputato agli associati p er trasparenza, richiedendo l’IRAP di € 5.885,00 e l’Iva di € 22.339,00 oltre sanzioni ed interessi.
L’RAGIONE_SOCIALE ed i propri associati hanno impugnato tale avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, che accolse il ricorso, ritenendo che l’associazione fosse un ente non commerciale.
La sentenza fu confermata dalla CGT-2 della RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resistono con controricorso l’associazione e gli associati.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.l. 185/2008, dell’art. 148 Tuir, dell’art. 4 d.P.R. 633/72 nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ , l’Ufficio ha dedotto che l ‘ associazione in epigrafe è da ricondurre agli enti di tipo associativo soggetti alla disciplina fiscale di cui all’art. 148 del TUIR.
Gli enti associativi, pur non essendo obbligati alla tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, devono porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura e le circostanze di esercizio dell’attività. Si costituiscono con atto scritto nel quale deve
essere previsto l’assenza di fini di lucro e che i proventi RAGIONE_SOCIALE attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Ai sensi dell’art. 30 del D.L. 185/2008, gli enti di tipo associativo che sono in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di favore previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72 sono obbligati a comunicare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante moRAGIONE_SOCIALE EAS.
Ne consegu irebbe, secondo l’Ufficio, che l’omessa presentazione del moRAGIONE_SOCIALE EAS, come avvenuto nel caso che ci occupa, comporta di per sé la perdita RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’Iva.
Al fine della fruizione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste, gli enti non commerciali di tipo associativo devono inoltre fornire la prova che la vita associativa all’interno dell’associazione avvenga in maniera democratica e la partecipazione degli associati non sia meramente temporanea.
Nella fattispecie, dal controllo effettuato era emersa la totale mancanza di ‘democraticità’. In particolare, le decisioni erano state prese da un ristretto numero di persone, in spregio ai principi di trasparenza e democraticità che devono essere garantiti per potere usufruire del regime fiscale agevolato.
Ancora, non erano stati redatti i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione de gli associati durante le assemblee.
L’RAGIONE_SOCIALE era stata costituita al fine di beneficiare dei contributi per costruire o migliorare le strade interpoderali, ma a vantaggio solo di alcuni associati proprietari dei terreni percorsi dalla strada finanziata.
Ciò era suffragato anche dal dato testuale dell’art. 6 dell’atto costitutivo, che prevedeva una quota di iscrizione di 300,00 euro, mentre l’analisi della prima nota cassa e del c/c bancario evidenziava che alcuni soci nemmeno avevano versato la quota di iscrizione, mentre altri avevano versato quote diversificate e di importi molto più
consistenti. Appariva quindi chiaro che alcuni apporti non avevano natura di quota associativa, ma piuttosto quella di conferimenti tipici di un’impresa commerciale in relazione ai vantaggi ottenuti dall’opera. Ci si riferisce, in particolare, agli apporti di ben euro 140.000,00 ed euro 116.000,00 effettuati dai soci COGNOME NOME e NOME. In sintesi, l’apporto degli associati non era per quota parte, ma basato sui vantaggi prodotti dai lavori effettuati secondo una logica commerciale.
In virtù di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, la documentazione prodotta ed i riscontri effettuati hanno evidenziato che l’ associazione non era in possesso dei requisiti per poter essere considerato un ente non commerciale.
Le carenze descritte e l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie hanno legittimato la rideterminazione del reddito d’impresa e del volume d’affari in modo analitico induttivo.
In conclusione, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, dietro lo schermo dell’ associazione, alcuni associati avevano fatto impresa ottenendo considerevoli vantaggi dalla costruzione della strada interpoderale attraversante i loro terreni, come dimostrerebbero le innumerevoli omissioni e irregolarità riscontrate nella gestione della RAGIONE_SOCIALE di fatto gestita, diretta e partecipata da un ristrettissimo numero di persone.
I l contributo comunitario percepito dall’RAGIONE_SOCIALE e concretamente erogato dalla Regione RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato solo
formalmente destinato alla soddisfazione degli scopi istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE medesima .
Per contro, risulta dimostrato l’enorme vantaggio ottenuto da alcuni soci dalla realizzazione della strada interpoderale sicuramente funzionale all’ottenimento di maggiori ricavi per le aziende agricole interessate oltre all’aumento di valore dal punto di vista patrimoniale RAGIONE_SOCIALE proprietà asservite, mentre nessuna prova contraria sarebbe stata offerta dall’ associazione.
L ‘ associazione sarebbe stata costituita, dunque, al solo fine di beneficiare dei contributi stanziati per costruire o migliorare le strade interpoderali, ma a vantaggio solo di alcuni degli associati proprietari dei terreni percorsi dalla strada finanziata.
La CGT ha annullato gli accertamenti per la ritenuta assenza di finalità commerciali nell’attività di costruzione della strada interpoderale a servizio dei fondi di proprietà di alcuni associati.
Ma proprio l’asservimento della strada interpoderale ai terreni di proprietà degli associati e solo di alcuni di essi, che vi hanno contribuito con apporti in danaro diversificati, sarebbe elemento idoneo a manifestare il carattere commerciale dell’operazione di costruzione della strada.
Si ribadiscono le rilevate omissioni, incontestate, cui la legge riconnette la perdita del vantaggio fiscale, la esclusione della natura associativa, la riconduzione a un regime di ordinaria ‘tassazione’.
In conclusione, le operazioni compiute dall’RAGIONE_SOCIALE, avrebbero potuto avere un agevolato inquadramento ove fossero state rispettate le regole poste ex lege . In mancanza, quelle operazioni avrebbero un ordinario carattere imprenditorial e, con l’applicazione consequenziale dell’ordinario trattamento fiscale.
La CGT di appello avrebbe svalutato le omissioni argomentate e provate dall’Ufficio , ed avrebbe ingiustificatamente avallato la tesi del carattere non commerciale dell’associazione.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha trascurato immotivatamente alcuni princìpi di diritto che sono stati costantemente affermati da questa Corte.
Innanzitutto, vertendosi in tema di agevolazioni fiscali, il soggetto che pretenda di goderne deve dimostrare in giudizio il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto ( ex multis , Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017, Rv. 646307 – 01).
Nel caso di specie, il giudice di appello ha, di fatto, presunto il carattere non commerciale dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, così già violando l’art. 2697 c.c., senza dar conto dei fatti e RAGIONE_SOCIALE circostanze dedotte dall’RAGIONE_SOCIALE a sostegno del carattere commerciale dell’ente, così violando anche l’art. 148 Tuir.
In particolare, l’Ufficio aveva dedotto nei gradi di merito, e suffragato documentalmente, che l’associazione, anche se formalmente qualificata tale, non rispettava i requisiti formali e sostanziali RAGIONE_SOCIALE associazioni, così che non poteva fruire RAGIONE_SOCIALE agev olazioni di cui all’art. 148 Tuir.
Orbene, se, con riferimento all’obbligo di trasmissione del moRAGIONE_SOCIALE EAS, di cui all’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, questa Corte ha statuito che il relativo inadempimento non è, di per sé solo, sufficiente a determinare la perdita del regime agevolato a danno dell’associazione (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 20027 del 18/07/2025, Rv. 675513 – 01), è altresì vero che questa stessa Corte ha affermato che in tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l’esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti
nelle fattispecie di cui all’art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall’art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di “decommercializzazione”, in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro degli associati e mancata partecipazione degli associati alla vita dell’ente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25401 del 23/09/2024, Rv. 672379 – 01).
Nel caso di specie, nulla ha argomentato il giudice di appello circa il mancato rispetto del requisito della ‘democraticità’ in capo all’associazione, ed in particolare circa il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 148 T uir.
Inoltre, il giudice di appello ha trascurato, nel riconoscere il carattere non commerciale dell’associazione, di indagare il funzionamento concreto del rapporto associativo: per godere RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali legate al carattere non commerciale dell’ent e, ed al di là di quanto formalmente previsto dallo statuto, il rapporto associativo, così come si evince dalla lettera c) del comma 8 dell’art. 148 Tuir, deve essere improntato a criteri di uniformità e omogeneità.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nei gradi di merito, aveva dedotto e documentato che tali criteri non erano stati, in concreto, rispettati: l’associazione, lungi dal perseguire scopi ideali, sarebbe stata costituita, di fatto, unicamente al fine di costruire una strada interpoderale a servizio di alcuni proprietari terrieri, sicché le quote che venivano corrisposte all’associazione erano tra loro diseguali (addirittura vi era chi non corrispondeva quote associative, secondo quanto dedotto dall’Ufficio) e variavano in base all’utilità che la costruenda strada aveva per gli associati.
Rispetto a tale profilo, nulla ha argomentato il giudice di appello, al quale spetta, in definitiva, per escludere il carattere commerciale
dell’ente, accertare il funzionamento concreto dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, verificandone il carattere non commerciale alla stregua dei requisiti indicati nel comma 8 dell’art. 148 Tuir.
Il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (art. 360, n. 5, c.p.c.)’ , rappresenta in sostanza la stessa doglianza di cui al promo motivo, ed è stato espressamente proposto in subordine, sicché esso è assorbito dall’accoglimento del primo.
E’ accolto il primo motivo, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CGT-2 della RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)