Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 803 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 803 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Oggetto: imposte dirette ed IVA avviso di accertamento agevolazioni fiscali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23201/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, con domicilio digitale EMAIL;
EMAIL;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1240/8/19, depositata il 4 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di NOME COGNOME, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 702/5/2016 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008.
La CTR osservava in particolare:
-che NOME COGNOME, impugnante l’avviso di accertamento IRPEF 2008 connesso a quello emesso nei confronti dell’associazione ed anch’egli appellante, nelle more del giudizio di secondo grado si era avvalso della procedura deRAGIONE_SOCIALEtoria di cui all’art. 11, dl 50/2017;
-che non sussistevano i presupposti statutari e di attuazione statutaria occorrenti per il riconoscimento alla contribuente RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali spettanti agli Enti non commerciali;
-che dalla documentazione contabile dell’associazione presentava irregolarità varie, con particolare riguardo alle RAGIONE_SOCIALE;
-che la natura commerciale dell’attività implicava la soggezione della contribuente alla normativa fiscale in materia di scritture contabili e che il mancato adempimento di tale obbligo implicava la validità della metodologia accertativa induttiva utilizzata dall’agenzia fiscale;
-che la natura commerciale dell’Ente implicava la qualificazione come ricavi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per quote associative;
-che il doppio accertamento emesso dall’Ente impositore nei confronti dell’associazione e del RAGIONE_SOCIALE non concretizzava una
duplicazione di imposta, rispondendo la prima per l’IRES ed il secondo per l’IRPEF (reddito di partecipazione proveniente dalla associazione contribuente);
-che l’aliquota IVA (20%) applicata alla vendita RAGIONE_SOCIALE quote associative in sede di rettifica fiscale era corretta, trattandosi di corrispettivi correlati alle attività di cui alla tabella C allegata al dPR 633/1972.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’associazione contribuente deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione degli artt. 148, 73, dPR 917/1986, 14, 20, dPR 600/1973, 2, legge 398/1991, poiché la CTR ha escluso la sua qualità di Ente non commerciale e l’ha perciò ritenuta non meritevole del correlativo trattamento fiscale quale disciplinato dalle evocate disposizioni legislative.
Sostiene in particolare la contribuente che l’art. 148, dPR 917/1986 non era applicabile nel caso di specie, che piuttosto doveva essere trattato e deciso secondo le diverse previsioni di cui agli artt. 73, dPR 917/1986, per un verso, 2, legge 398/1991, per altro verso.
La censura è infondata.
Sono consolidati orientamenti di questa Corte che:
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in
sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» ( ex multis Cass., n. 26110 del 2015).
-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).
Pur suggestivamente, evocando un errore di sussunzione (falsa applicazione) della fattispecie concreta in quella astratta, la ricorrente mira ad ottenere una revisione del giudizio di merito pacificamente non consentito in questo giudizio sulla base dei citati arresti giurisprudenziali.
A ben vedere infatti il giudice tributario di appello, in via pregiudiziale, ha affermato -con valutazione non ulteriormente sindacabile- che l’associazione contribuente ha natura di Ente commerciale.
Ciò sulla base dell’esame dello statuto (come prescritto dall’art. 73, comma 4, dPR 917/1986) e RAGIONE_SOCIALE prassi applicative dello stesso, quali emergenti dagli accertamenti documentali dall’agenzia fiscale.
Peraltro in relazione alla prospettata applicabilità della legge 398/1991, va premesso che l’art. 9 bis, dl 417/1991, prevede che « Alle associazioni RAGIONE_SOCIALE e alle associazioni RAGIONE_SOCIALE
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 », la quale a sua volta prevede un regime agevolato di tassazione, basato sulla semplificazione contabile e sulla forfetizzazione RAGIONE_SOCIALE aliquote d’imposta.
E’ perciò chiaro che per poter usufruire di tale speciale regime fiscale l’associazione contribuente doveva comprovarne, secondo onere, il presupposto fondamentale ossia di non avere finalità lucrative.
Come appena rilevato, su tale, pregiudiziale, questione basante l’atto impositivo impugnato ha -insindacabilmentepronunciato nel merito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sinteticamente, ma puntualmente, i termini fattuali del punto decisionale.
In tal senso ha utilizzato la carenza degli “indici statutari”, RAGIONE_SOCIALE relative prassi attuative e della documentazione contabile associativa.
La valorizzazione del giudice tributario di appello di tali elementi di fatto (non di diritto) si sottrae al sindacato di questa Corte, secondo il consolidato secondo arresto giurisprudenziale citato.
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ. in relazione alla metodologia accertativa induttiva utilizzata dall’Ente impositore.
La censura è infondata.
Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non
potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, piuttosto contenendo una puntuale ed articolata argomentazione circa le statuizioni assunte, ben oltre il “minimo costituzionale” (v. Sez. U, 8053/2014).
La CTR RAGIONE_SOCIALE infatti, ha basato l’affermazione censurata sulle considerazioni relative alla esclusione della qualità di Ente non commerciale dell’associazione e sul correlativo inadempimento dell’obbligo contabile (ordinario), per implicito validandone la metodologia accertativa impiegata dall’Ente impositore.
Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 67, dPR 600/1973, 163, dPR 917/1986, poiché la CTR ha ritenuto che la pretesa creditoria erariale nei suoi confronti non duplicasse illegittimamente, come eccepito, quella nei confronti del COGNOME.
La censura è infondata.
Basti infatti al riguardo rilevare che è pacifico che i “titoli” di imposta oggetto dei due atti impositivi in questione sono diversi, essendo l’associazione richiesta del pagamento di IRES, IRAP ed IVA, mentre il COGNOME dell’IRPEF, appunto quale reddito di partecipazione per la medesima annualità, così, essenzialmente, in coerenza con la contestazione della natura non commerciale dell’Ente partecipato, attribuendo tale reddito al COGNOME “per trasparenza” ex art. 5, dPR 917/1986.
Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione della previsione di cui al n. 123), Tabella A allegata al dPR
633/1972, poiché la CTR ha ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota ordinaria ai pagamenti RAGIONE_SOCIALE tessere associative.
La censura è infondata.
Anche tale statuizione della CTR RAGIONE_SOCIALE risulta giuridicamente corretta in quanto conseguenza della qualificazione di tali proventi come ricavi generici dell’associazione, non direttamente imputabili ad una sua particolare attività.
Per tale ragione va peraltro rilevato che il mezzo introduce in questo giudizio un accertamento di fatto alternativo a quello del giudice tributario di appello, in termini che pertanto devono considerarsi del tutto inammissibili.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma 9 novembre 2022 Il presidente