Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Avviso di accertamento -Irpef – Indebita percezione di emolumenti -Omessa dichiarazione dei redditi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5954/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO
NOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 2713/2018, depositata il 2 luglio 2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 200 8, in assenza di dichiarazione dei redditi, recuperava a tassazione, ai fini Irpef, un maggior reddito. In particolare, l’ atto impositivo aveva ad oggetto il recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALE imposte, sanzioni ed interessi, connesse alla omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi, alla quale la contribuente era obbligata, per avere la stessa percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati da due diversi sostituti di imposta.
La contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Agrigento sostenendo, per quanto qui di rilievo, che le somme sottoposte a tassazione non potevano costituire reddito in quanto indebitamente percepite. Era risultato, infatti, che la contribuente, insegnante alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva continuato, per errore RAGIONE_SOCIALE Ragioneria territoriale, a percepire gli emolumenti anche dopo l’immissione a domanda nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Aggiungeva che il giudice del lavoro -innanzi al quale aveva spiegato ricorso contestando il diritto del RAGIONE_SOCIALE di richiedere la restituzione degli stipendi al lordo RAGIONE_SOCIALE imposte e degli altri contributi -aveva accolto la sua domanda e, con sentenza passata in giudicato, aveva rideterminato la somma pretesa al netto di quanto effettivamente corrisposto.
La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento .
La CTR, invece, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, con la sentenza di cui all’epigrafe, rigettava l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente.
La Corte di secondo grado rilevava che la contribuente, per l’anno 2008, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, ancorché avesse percepito emolumenti per euro 45.922,00 i quali non erano ancora stati restituiti sebbene indebitamente percepiti; che, inoltre,
non avendo presentato la dichiarazione dei redditi non aveva compilato il quadro relativo alla deduzione dal reddito complessivo di somme eventualmente restituite. Concludeva, per l’effetto, affermando che i redditi costituivano reddito da lavoro, non dichiarati, che come tali, andavano tassati e che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di oneri deducibili, a sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r. , dal reddito RAGIONE_SOCIALE‘anno 2008, oneri che, per altro, non erano mai stati né dichiarati né documentati.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la contribuente.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 t.u.i.r. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che gli emolumenti indebitamente percepiti concorrevano alla formazione del reddito. Osserva che nel 2008 non vi era alcun rapporto di lavoro tra la contribuente e l’Amministrazione scolastica che aveva erroneamente continuato a versarle gli emolumenti; che non poteva farsi ricorso nemmeno al «concetto di possesso» in quanto l’indebito determina in capo all’ accipiens una mera detenzione; che non poteva darsi rilievo alla circostanza – peraltro affermata «inveridica» – RAGIONE_SOCIALE mancata restituzione in quanto quest’ultima, disposta mediante trattenuta di 1/5 mensile sullo stipendio, non mutava i termini giuridici RAGIONE_SOCIALE questione.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un punto decisivo del giudizio in relazione all’art. 2033 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 e 6 t.u.i.r. , oggetto di discussione tra le parti; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma,
n. 4, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. cv., e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ.
Assume che la sentenza impugnata è avulsa dalle argomentazioni svolte dal primo giudice e dall’appellante; che il punto decisivo stava nello stabilire la natura RAGIONE_SOCIALE somme percepite e che la sentenza non spiega le ragioni per le quali dette somme dovessero costituire reddito né a quale categoria di reddito fossero ascrivibili, stante la mancanza di un rapporto giuridico con l’Amministrazione; che il richiamo all’a rt. 10 t.u.i.r. è incongruo; che la sentenza resa dal giudice del lavoro, avente efficacia di giudicato tra le parti, aveva escluso che le somme costituissero reddito; che si trattava di giudicato esterno rilevabile anche di ufficio.
Il primo motivo è infondato come già ritenuto da questa Corte in precedente specifico tra le stesse parti (cfr. Cass. 14/02/2020, n. 3758).
3.1. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973, ogni soggetto passivo è tenuto a dichiarare annualmente tutti indistintamente i redditi posseduti, anche se da essi non consegue alcun debito d’imposta; che pertanto, nella dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2006 la contribuente avrebbe dovuto indicare gli emolumenti a lei erroneamente versati da altra amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, in aggiunta a quelli legittimamente percepiti per altro rapporto d’impiego pubblico.
Detti emolumenti, qualora effettivamente da lei restituiti, avrebbero dovuto comunque essere indicati al rigo 28 del quadro RP quali oneri deducibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 comma 1 lettera d-bis t.u.i.r.
3.2. La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale, essendo essa una mera esternazione di scienza e di giudizio, come tale modificabile ed emendabile, qualora vengano acquisiti nuovi elementi di conoscenza e di valutazione (cfr. Cass. 28 febbraio 2011, n. 4776).
3.3. Va escluso, infine, che gli emolumenti indebitamente percepiti non costituiscano reddito. E’ noto, infatti, che persino i proventi da attività illecita, devono essere sottoposti a tassazione anche laddove non rientrino nelle categorie previste dall’ar t. 6, comma, 1 t.u.i.r. (cfr. Cass. 18/10/2021, n. 28629). Del resto, con l’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 -ai sensi del quale nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, t.u.i.r. devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale e che i relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria -è stato introdotto nell’ordinamento il principio, di carattere generale, RAGIONE_SOCIALE tassabilità dei redditi per il fatto stesso RAGIONE_SOCIALE loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità RAGIONE_SOCIALE relativa fonte in una RAGIONE_SOCIALE specifiche categorie reddituali di cui all’art. 6 t.u.i.r., essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi (Cass. 28/12/2017, n. 31026).
A nessuna diversa conclusione può giungersi in ragione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo restitutorio, in quanto la restituzione può avere rilievo ove sia avvenuta entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce e non anche in caso di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta versata divenuta indebita (cfr. sul punto Cass. 05/11/2019, n. 28375, ancorché con riferimento all’esclusione del provento dalla base imponibile in caso di sequestro e confisca e art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993).
Infine, il fatto che gli emolumenti siano stati percepiti indebitamente in ragione RAGIONE_SOCIALE insussistenza del titolo non ne muta la natura di reddito di lavoro dipendente.
Il secondo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
4.1. E’ inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi. La Corte, a sezioni unite (con la sentenza del 7/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (v., tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).
Il motivo difetta di tali indicazioni e, comunque, tutti i fatti esposti nel motivo -ovvero la percezione di emolumenti ad opera del RAGIONE_SOCIALE dopo la cessazione del rapporto e la sentenza del giudice del lavoro -sono stati oggetto di espresso esame da parte RAGIONE_SOCIALE CTR.
La contribuente, se pure prospetta l’omesso esame di fatti decisivi si duole, in realtà, come dalla stessa chiarito RAGIONE_SOCIALE‘omessa valutazione di quanto affermato nella sentenza di primo grado in ordine all’indebito che esula, invece, dal perimetro del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
4.2. Il motivo è infondato laddove prospetta un vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La CTR , dopo aver correttamente individuato l’oggetto del contendere e ricostruito il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha esposto le ragioni del suo dissenso da quanto ivi statuito, chiaramente qualificando gli emolumenti percepiti quali redditi da lavoro dipendente e motivando in ordine alla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in diritto ed in fatto.
Peraltro, si è già esposto, con riferimento al primo motivo, che la qualificazione degli emolumenti come reddito, e nella specie come reddito dal lavoro dipendente, è anche corretta, sicché deve comunque applicarsi il principio per il quale il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, perché meramente apparente, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 cod. proc. civ. (Cass. 01/03/2019, n. 6145).
4.3. Infine, il motivo è infondato anche nella parte in cui assume che la sentenza resa dal giudice del lavoro avrebbe efficacia di giudicato con riferimento al presente giudizio.
I due processi, infatti, non si sono svolti tra le stesse parti, non essendovi identità soggettiva tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE. La prima, infatti, è ente pubblico non economico istituito con d.lgs. n. 300 del 1999 ed è, quindi, autonomo soggetto di diritto rispetto al RAGIONE_SOCIALE che ne esercita la vigilanza.
Oltretutto, come ricordato dalla stessa ricorrente, la causa innanzi al giudice del lavoro si è conclusa con una pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALE
materia del contendere per effetto del l’ espresso riconoscimento da parte RAGIONE_SOCIALE stessa contribuente RAGIONE_SOCIALE pretesa del RAGIONE_SOCIALE, sicché alcuna statuizione è stata resa -nel merito – sulla tassabilità RAGIONE_SOCIALE‘indebito.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.