Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1388 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1388 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30273/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 184/2019, depositata il 08/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente assumeva di aver effettuato investimenti in beni strumentali nel corso del 2001, di cui rileva la deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile ex artt. 4 e 5 della l. 383/2001 (c.d. Tremonti bis ). La ricorrente deduceva, più in particolare, di essere incorsa in un errore materiale di compilazione del quadro RJ e di conseguenza TARGA_VEICOLO in quanto non avrebbe dovuto indicare l’importo di euro 173.374 bensì la somma più elevata pari ad euro 192.281, comprensiva del 50% del costo di acquisto del terreno su cui doveva essere realizzato l’investimento industriale oggetto di agevolazione (Unico 2002). Solo nella dichiarazione relativa al 2004 la contribuente si sarebbe resa conto dell’errore e nel 2008 presentava dichiarazioni integrative riferite agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003, per poi dare continuità alle maggiori perdite per tutte le dichiarazioni successive.
La contribuente dichiarava di aver impugnato tutte le comunicazioni di irregolarità e le cartelle di pagamento emesse ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 e, quanto al presente giudizio, in particolare, proponeva separati ricorsi avverso la comunicazione n. NUMERO_DOCUMENTO (anno d’imposta 2012) e la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (anno d’imposta 2011) .
La CTP di Pesaro, con senenza n. 800/2017, disponeva la riunione dei ricorsi citati e li accoglieva.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Marche, con la successiva pronuncia n. 184 dell’8 marzo 2019, ha invece accolto l’appello nel frattempo proposto dall’ Ufficio.
Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, sulla scorta di tre motivi di impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 8 ottobre 2025, in vista della quale la contribuente ha depositato una propria memoria con la quale ha dato atto, fra l’altro, di alcune intervenute decisioni favorevoli di questa Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, si fonda su tre motivi, di seguito compendiati:
Giudicato esterno derivante da altre pronunce di merito passate in giudicato, con conseguente violazione dell’art. 2909 c.c.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 8 e 8 bis del dpr 322/1998 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
V iolazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. 383/2001 nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 cpc. -Ultra petizione.
Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Secondo la ricorrente, infatti, dalla decisione resa da alcune sentenze non impugnate della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, nonché -giova aggiungere -sulla scorta di tre pronunce di questa S.C., richiamate nella memoria difensiva ex art. 380 bis.1 c.p.c., discenderebbe un giudicato ad essa favorevole anche rispetto agli atti impugnati in questo giudizio.
Giova tuttavia rilevare che tali decisioni sono relative a diverse annualità e da esse certamente non può discendere un giudicato esterno favorevole alla contribuente, almeno nei termini da essa predicati.
In diritto si è ripetutamente affermato che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove
pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. civ., sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021; in precedenza anche Cass. n. 6953 del 2015).
Nel caso di specie, in cui si discute della tardività di singole dichiarazioni integrative o dell’emenda in anni diversi di errori materiali nella compilazione dei costi deducibili discendenti dall’applicazione dei benefici della l. n. 383/2001 (c.d. Tremonti bis), non può dirsi formato un giudicato esterno che assorba completamente il disputatum di questo giudizio (anni d’imposta 2011/2012). Del resto, si è pure condivisibilmente osservato che in tema di giudicato esterno, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (cfr. Sez. 5, ord. n. 5822 del 05/03/2024).
Dalle pronunce richiamate potrebbe, piuttosto, ricavarsi un giudicato sui presupposti comuni alle diverse annualità, ossia il fatto che l’investimento posto in essere dalla RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente assoggettabile alle agevolazioni della c.d. Legge Tremonti bis e fonte di costi deducibili nei termini di legge ivi precisati.
Ma tale circostanza, come riconosce la stessa ricorrente, è qui irrilevante, posto che la fruibilità di tali benefici non è mai stata messa in discussione dall’ufficio , discutendosi piuttosto RAGIONE_SOCIALE modalità con cui sono stati invocati e dichiarati.
Fondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso.
Con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, si è infatti ripetutamente affermato che una lettura restrittiva del principio generale di emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa non risulta condivisibile, in quanto occorre muovere dall’art 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che permette di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell’attività accertatrice. Il successivo comma 8-bis, inoltre, consentiva nella versione vigente ratione temporis di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. A tal proposito, peraltro, questa Corte ha chiarito (a partire da Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378) che in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione è riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (vds. anche Cass., Sez. 5, 30 settembre 2015, n. 19410; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2015, n. 20208; Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2018, n. 610; Cass., Sez. 5, 24 aprile 2018, n. 10029; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2018, n. 31061; Cass., Sez, 6, 12 ottobre 2018, n. 25596; Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2921; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2019, nn. 26677 e 26678; Cass., Sez. 5, 4 marzo 2020, n. 6016; Cass., Sez. 5, 24 giugno 2021, n. 18079; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18378).
Pertanto, si deve altresì dare continuità al principio secondo cui in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto
da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 9 luglio 1997 n. 241, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica (Cass., Sez. 5, 17 settembre 2014, n. 19537; successivamente; Cass., Sez. 6, 26 ottobre 2015, n. 21740; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11507; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27583; Cass., Sez. 5, 28 novembre 2018, n. 30796; Cass., Sez. 5, 28 gennaio 2020, n. 1862; Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2020, n. 23669; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20684; Cass., Sez. 5, 24 agosto 2021, n. 23382). Da ultimo cfr. altresì Cass., sez. 5, n. 29703/2025, la quale pur affrontando ex professo il caso dell’istanza di rimborso (per la quale ha ribadito che il dies a quo del termine di 48 mesi per la presentazione dell’istanza è rappresentato dal giorno del versamento dell’imposta non dovuta) ha in motivazione rettamente distinto il diverso caso della contestazione giudiziale della maggior pretesa avanzata dall’ufficio, che il contribuente può svolgere anche ove non abbia presentato tempestiva dichiarazione integrativa (in termini anche Cass. n. 3451/2025).
Appare perciò evidentemente erronea la decisione di merito impugnata che in modo sostanzialmente tralatizio da altre vicende intercorse fra le stesse parti ha rilevato che ‘nel caso concreto la dichiarazione integrativa è stata presentata a termini ormai scaduti, oltre al fatto che non può parlarsi, nello specifico, di errori commessi nella compilazione della dichiarazione dei redditi’ o nella parte in cui legge restrittivamente il comma 8 bis dell’art. 2, del d.p.r. n. 322/1998.
Non senza rilevare, peraltro, che in questo giudizio non si discute neppure di una dichiarazione integrativa asseritamente tardiva ma, una volta che
questa sia stata presentata relativamente ad altre annualità precedenti, dell’effetto di ‘ trascinamento ‘ che ne deriva sulle dichiarazioni successive per gli anni 2011/2012 , non potendo pretendersi che l’errore iniziale eventualmente compiuto sia in qualche modo inemendabile in tutte le annualità successive per le quali il contribuente abbia tempestivamente depositato le dichiarazioni con i dati ritenuti corretti.
In definitiva, il secondo motivo di ricorso è fondato e l’accoglimento del medesimo determina l’assorbimento del terzo mezzo.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR RAGIONE_SOCIALE Marche, nel frattempo divenuta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche-Ancona affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo motivo, per l’effetto cassa la decisione impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME