Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26228/2016 proposto da:
A.T.E.R. Azienda Territoriale RAGIONE_SOCIALE Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. NOME COGNOME Direttore Generale, debitamente autorizzata a promuovere e a resistere alle liti con delibera commissariale dell’ente n. 32 del 2/11/2015, in atti, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso e di determina di incarico n. 162 del 19/9/2016, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
CARTELLA DI PAGAMENTO
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – LATINA n. 1882/39/2016, depositata in data 7/4/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025;
Fatti di causa
In data 11/6/2010 , l’Agenzia delle Entrate di Frosinone notificò all’Ater Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Provincia di Frosinone (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ o ‘ATER’ ) comunicazione di irregolarità in esito alla procedura di liquidazione dei redditi Modello Unico 2008 per l’anno d’imposta 2007 , eseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 6 00 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, riscontrate a seguito di controllo automatizzato, in conseguenza delle quali ha chiesto il p agamento dell’Ires oltre interessi e sanzioni. Avverso il detto avviso bonario, la contribuente propose istanza di annullamento in autotutela, parzialmente accolta con conseguente emissione di comunicazione di irregolarità aggiornata in cui l’Ires fu rideterminata in una minor somma, con interessi e sanzioni, ma non azzerata, in quanto non compensata la perdita fiscale nel modello Unico 2008 relativo all’anno 2007, il cui riconoscimento, invece, avrebbe annullato l’Ires dovuta.
Insieme con tale nuova comunicazione, fu notificato anche un avviso di irregolarità con la richiesta di una somma a titolo di ritardato versamento del saldo Irap.
Con due distinti ricorsi, avverso la cartella di pagamento ed il ruolo reso esecutivo in essa richiamato, proposti alla C.T.P. di Frosinone, la contribuente dedusse che per mero errore aveva omesso di inserire le variazioni in diminuzione rivenienti dalle sopravvenienze attive relative alla riduzione del debito ICI conseguente all’intervenuto verbale di conciliazione tra l’Ater e il Comune di Frosinone , che aveva portato all’annullamento di avvisi di accertamento per euro 606.095,55 e determinata in euro 29 .511,37 l’imposta residua da versare .
La conseguente riduzione del debito ICI aveva, infatti, generato una sopravvenienza attiva non tassabile ai fini Ires ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto derivante da un costo non deducibile. Con riferimento all’Ires per l’anno 2007, la contribuente dedusse che l’an n otazione nel rigo RF58 dell’importo di euro 606.095,55 avrebbe evidenziato una perdita anziché un utile e, conseguentemente, l’imposta pretesa non risu ltava dovuta.
Con riferimento all’Irap, la contribuente fece presente che il saldo fu versato nei termini consentiti, e cioè entro il 17/7/2008, come risultava dalla quietanza di pagamento del 16/7/2008.
I ricorsi, riuniti, furono decisi nel contraddittorio con l’Ufficio dalla C.T.P. di Frosinone, che li rigettò.
Su appello della contribuente, sia con riferimento al capo della pretesa Ires, sia con riferimento alla pretesa della somma a titolo di ritardato versamento del saldo Irap, la C.T.R. del Lazio confermò, nel contraddittorio con l’Ufficio, la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322/98, dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 53 Cost. e 97 Cost. e 10 del cd. Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) in relazione all’art. 360, com ma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la emendabilità di errori ed omissioni in assenza di dichiarazione integrativa da parte del contribuente posta in essere entro il termine, qualificato come perentorio, prescritto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998 vigente ratione temporis , ritenendo invalida la dichiarazione integrativa presentata in data 12/10/2012 dalla contribuente.
L’ATER, per opporsi alla maggiore imposta Ires, aveva allegato e documentato l’errore commesso nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007, provando qua nto segue: nel Modello Unico per il 2007 non era stato annotato l’importo di euro 606.095,55, pari alla sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del debito ICI derivante dall’annullamento di verbali di accertamento di pari importo conseguente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione con il Comune di Frosinone del 9/1/2006; tale riduzione era stata contabilizzata nel libro giornale di Contabilità dell’anno 2007 dell’ATER; nell’anno 2007 la contribuente era stata interessata da una complessa riorganizzazione avvenuta in seguito alla soppressione dello IACP ed alla costituzione dell’ATER .
Orbene, pur essendo stata contabilizzata nel libro giornale del 2007, nel Modello Unico 2008 la somma pari ad euro 606.095,55 era stata omessa ed era stato inserito l’importo di euro 138.879, anziché la
complessiva somma di euro 744.975, comprensiva della sopravvenienza attiva non tassabile di euro 606.095, che avrebbe comportato l’evidenziazione di un a perdita di euro 262.598, anziché dell’utile di euro 343.498.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ormai da tempo chiarito che il contribuente può, anche a prescindere dal rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, opporsi a pretese fiscali dell’amministrazione fondate su errori, sia in fatto che in diritto, o omissioni che lo stesso contribuente abbia dimostrato essere tali in sede giurisdizionale , in quanto l’esigenza di certezza e improrogabilità dei termini fissati dalla legge per la rappresentazione corretta degli imponibili fiscali o delle imposte dovute è recessiva rispetto al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (cfr., tra le più recenti, Cass., n. 23093/24, n. 15211/23, n. 30151/19, sulla scia di Sez. U, n. 13378 del 30/06/2016, punto 29 della motivazione).
Peraltro, deve notarsi che, a livello normativo, già l’ultimo periodo del comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 dispone che ‘Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minore credito’ .
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per omessa pronunzia . Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso l’esame e la conseguente pronunzia sulla richiesta di annullamento della cartella di pagamento relativa alla somma di euro 1.905 per il ritardato versamento dell’Irap per l’anno 2007.
2.1. Il motivo è fondato.
Sia la C.T.P. che la C.T.R. hanno omesso di pronunciarsi sulla questione del ritardo nel versamento dell’Irap , ritardo che la contribuente aveva dedotto essere inesistente.
3.La sentenza è cassata. La causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.