Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12431 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv.to NOME COGNOME del Foro di Firenze, che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Firenze ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 3027, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 28.6.2021 e pubblicata il 4.8.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Ires, Irap 2006 Errori commessi nella dichiarazione dei redditi -Emendabilità in giudizio.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, notificava alla RAGIONE_SOCIALE comunicazione di irregolarità, ai fini Ires ed Irap, con riferimento all’anno 2006. La società proponeva istanza di autotutela, allegando di avere commesso un errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione finanziaria non accoglieva la richiesta. La contribuente impugnava il diniego con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che dichiarava inammissibile l’impugnativa.
L’Agenzia delle Entrate notificava quindi alla società la cartella di pagamento n. 022 2010 00015741818, che è oggetto del presente giudizio, ed è sempre relativa alle medesime contestazioni attinenti al reddito originariamente dichiarato ai fini Ires ed Irap, con riferimento all’anno 2006.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, insistendo nell’affermare di aver versato tutte le imposte dovute, e che la incongruità nella dichiarazione dei redditi era dipesa da un mero errore materiale. La CTP osservava che l’Amministrazione finanziaria aveva prodotto il dispositivo della pronuncia relativa al diniego di autotutela avverso la comunicazione di irregolarità, che riteneva essere pregiudicante, ed il ricorso era stato dichiarato inammissibile, in conseguenza rigettava il ricorso avverso la cartella di pagamento.
La contribuente ricorreva in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che confermava la decisione di primo grado.
La RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso la decisione adottata dalla CTR innanzi alla Corte di Cassazione che, con pronuncia n. 25335
del 2020, accoglieva l’impugnativa osservando, in sostanza, che non vi è rapporto di pregiudizialità tra la decisione relativa all’impugnazione di un diniego di autotutela in sede amministrativa, decisa senza esaminare il merito della pretesa tributaria, e la diversa causa avente ad oggetto la pretesa tributaria come avanzata mediante cartella di pagamento.
La contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rinnovando le proprie critiche. Il giudice dell’appello confermava la decisione dei primi giudici e pertanto rigettava il ricorso, senza esaminarne il merito.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima pronuncia del giudice del gravame, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 2, commi 8 ed 8 bis , del Dpr n. 322 del 1998 e del Dpr n. 602 del 1973, perché è consentito al contribuente rimuovere errori commessi in sede di dichiarazione dei redditi, anche opponendosi in sede giudiziale alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria.
Sembra opportuno premettere che la contribuente allega che, nella dichiarazione dei redditi 2007, relativa ai redditi del 2006, ha erroneamente indicato i dati relativi all’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2007. Quindi, pur avendo versato tutto quanto dovuto in relazione all’anno 2006, in sede di controllo meramente formale della dichiarazione era emerso un dato errato in relazione ai versamenti da effettuare. Aveva quindi tentato di emendare l’errore in sede di istanza di autotulela e pure presentando dichiarazioni integrative, senza conseguire utili
risultati. Si era quindi vista costretta ad impugnare la cartella di pagamento notificatale dall’Amministrazione finanziaria.
3. La CTR ha motivato che ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis , del Dpr n. 322 del 1998 è possibile al contribuente emendare mediante dichiarazione integrativa gli errori commessi nel compilare la dichiarazione dei redditi, ma la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine stabilito per la successiva dichiarazione dei redditi. Essendo stata presentata dalla società in ritardo (16.10.2009) la dichiarazione integrativa, non poteva che confermarsi la decisione già assunta sul diniego di autotutela che ‘sia pure con una motivazione ‘tagliata’ sulla tematica dell”inammissibilità del ricorso’, comunque lo ‘respingeva” (sent. CTR, p. III).
La decisione assunta dal giudice dell’appello non appare condivisibile, e si pone anche in contrasto con principi ormai consolidati affermati da questa Corte regolatrice.
Si è infatti da tempo spiegato, pronunziando a Sezioni Unite, che ‘ in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria’, Cass. SS.UU., 30.6.2016, n. 13378 (conf. Cass. sez. V, 28.11.2018, n. 30796); e non si è mancato recentemente di chiarire, con riferimento anche all’ipotesi che sia stato effettuato un pagamento maggiore del
dovuto, ma non solo, che ‘in tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente, affetta da errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria, è emendabile con l’impugnazione della cartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco a seguito di controllo automatizzato, indipendentemente dal termine decadenziale di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e quale unica soluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborso dopo il pagamento della stessa cartella, non potendo lo stesso contribuente essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa’, Cass. sez. V, 26.8.2024, n. 23093.
5. Il ricorso proposto dalla società risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto. La decisione impugnata, in conseguenza, deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14.4.2025.