Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29347/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4629/2016 depositata il 18/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE ha acquistato il diritto di usufrutto di un suolo ed ha portato i costi in ammortamento. Va segnalato che la nuda proprietà del medesimo compendio è stata contestualmente acquistata dal signor NOME COGNOME, socio al 97% della predetta società. L’Ufficio ha recuperato a tassazione le somme, ritenendo che la detrazione non fosse possibile, vertendosi di terreno strumentale per la società ed imputando alla stessa l’acquisto della proprietà del bene, su cui era stato poi costruito un capannone. Il giudice di prossimità ha ritenuto legittimo l’ammortamento, ma ha qualificato come elusivo il negozio in ragione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto relative allo scorporo fra proprietà ed usufrutto. Donde ricorreva in appello la società contribuente, protestando la piena legittimità dell’operazione, tesa ad ottenere un risparmio di risorse e riduzione del capitale di rischio, essendo bastevole l’usufrutto del terreno edificabile. Anche il secondo grado di giudizio non era favorevole alla parte contribuente che ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi, cui replica tempestivamente il patrono erariale.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo viene prospettata censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 112 stesso codice di rito, omessa pronuncia sul primo motivo di appello. In altri termini, la parte contribuente evidenzia di aver rappresentato al giudice d’appello che l’atto impositivo forse motivato sulla non deducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento, anche di usufrutto, di un bene strumentale mentre
la sentenza di primo grado abbia ritenuto legittimo l’ammortamento, ma elusivo il negozio sottostante. Di questa inammissibile variazione di motivazione aveva fatto motivo di impugnazione, di cui lamenta non sia stata data risposta nella sentenza qui in scrutinio. Donde il lamentato vizio di omissione di pronuncia.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione del principio di immodificabilità RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base dell’accertamento, violazione falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 212 del 2000 e dei principi che regolano il processo tributario. In altri termini, con il secondo motivo si prospettano le medesime censure poste a fondamento del primo, cui non sarebbe stata data risposta, ovvero l’immodificabilità RAGIONE_SOCIALE ragioni della ripresa tassazione.
Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 6 vento del 1973 e dei principi in materia di elusione fiscale. Con questo motivo la parte contribuente contesta la riqualificazione come elusiva dell’operazione di acquisto separato di usufrutto e nuda proprietà del compendio immobiliare da parte di due soggetti distinti. Lamenta che non siano state tenute nel debito conto le ragioni di utilità economico sociale di separare la titolarità della nuda proprietà rispetto all’usufrutto per motivi di risparmio, di sicurezza rispetto ai creditori, di futura riunione in capo al titolare come persona privata dell’intero compendio.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente vertendo attorno alla medesima circostanza ora rappresentata come omissione di pronuncia, ora come violazione di legge nella variazione della motivazione impositiva.
I motivi sono infondati e vanno disattesi. Ed infatti, dagli stessi elementi dell’avviso di accertamento come riportato per stralcio a
pagina 13 del ricorso emerge che fin da subito sia stato individuato il carattere elusivo dell’intera operazione, teso ad occultare la vera titolarità del bene in capo alla società che non avrebbe potuto così portare in deduzione con ammortamento i costi di acquisto del bene strumentale. In altri termini, fin da subito l’Ufficio ha individuato nel mero risparmio fiscale la ragion d’essere dello scorporo dei due diritti reali, acquistati contestualmente, ma separatamente da due soggetti formalmente distinti, ancorché riferibili al medesimo centro di imputazione di volontà e di interessi. L’elusione fiscale è quindi l’unica e medesima ragione giuridica che regge tanto la motivazione dell’avviso di accertamento, quanto della sentenza di primo grado e su cui si è pronunciata la sentenza qui in scrutinio.
Peraltro, ed in limine, occorre ricordare che una nuova qualificazione del negozio, ai fini del contrasto all’elusione, è sempre possibile da parte del giudice tributario, sia in ragione della natura di annullamento/merito della sua giurisdizione, sia per il carattere imperativo è di interesse generale del contrasto alle frodi fiscali. Ed infatti, è stato affermato che in tema di elusione fiscale, la qualificazione giuridica del comportamento del contribuente in termini di elusione può essere operata anche d’Ufficio nel corso del giudizio e prescinde dal rispetto degli oneri procedimentali a carico dell’Amministrazione, quali la richiesta di chiarimenti prima dell’emanazione dell’atto impositivo e la specifica motivazione dello stesso, poiché il negozio abusivo è sempre rilevabile d’Ufficio dal giudice, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 33793/2022). Sarebbe stato comunque nei poteri del giudice di merito una nuova e diversa riqualificazione pone dei fatti ai fini del contrasto all’elusione fiscale.
Donde il primo ed il secondo motivo sono infondati e vanno disattesi.
Anche il terzo motivo è infondato. L’Ufficio ed i collegi di merito hanno ritenuto che l’operazione economica posta in essere avesse
l’unico scopo dell’elusione fiscale. In disparte la circostanza che esula dalla cognizione di questa Suprema Corte di legittimità ogni valutazione sulle circostanze di fatto, preme qui rilevare come la sentenza in scrutinio non abbia fatto mal governo dei principi che sovraintendono la disciplina dell’elusione tributaria. Ed infatti, è stato ritenuto che l’operazione economica che non trova giustificazione extrafiscale ed è diretta essenzialmente a conseguire un risparmio d’imposta costituisce “condotta abusiva” e la prova del disegno elusivo incombe sull’RAGIONE_SOCIALE; tale prova non si estende alla dimostrazione della necessaria preordinazione “ex ante” del compimento di tutti i negozi e i fatti giuridici che realizzano la fattispecie, potendo essere sufficiente un accordo stipulato tra le parti che ricostruisce il collegamento teleologico tra tutte le singole operazioni, anteriori e posteriori rispetto alla stipula (cfr. Cass. V, n. 27709/2022).
Soprattutto deve ritenersi di dirimente l’esame sulla normalità dell’operazione e sulla possibilità di un’alternativa ad essa. Ed infatti, questa Corte ha già ritenuto in altre occasioni che la mancanza di alternative all’operazione realizzata sia in dice di mancanza di volontà elusiva, non potendosi chiedere alla parte contribuente un comportamento diverso (Cfr. Cass. V, n. 14493/2022); ma al contrario, nel caso che qui occupa, Lo scorporo del diritto reale parziale rispetto al diritto di proprietà costituisce figura inusuale, soprattutto considerando contestualità ed identità di centro di imputazione di volontà ed interessi. Rilevato quindi l’indice spia, correttamente la sentenza in scrutinio ha proceduto al bilanciamento dei diversi apporti probatori, concludendo per la prevalenza della tesi dell’amministrazione finanziaria.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. duemilatrecento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024.