Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15259 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12026/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; – intimata – avverso la sentenza n. 5801/35/2015 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 6/11/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 9 maggio 2024;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
udit o l’ AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO per la società ricorrente e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatto
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in poi, anche ‘la società’ o ‘la contribuente’ o ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconsiderò, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, una serie di vicende poste in essere nell’ambito della riorganizzazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) deteneva l’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, deteneva l’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ).
Come risulta dall’avviso di accertamento, nel 2000, in forza della convenzione conclusa con il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche il ‘RAGIONE_SOCIALE‘), è stata affidata alla associazione temporanea di imprese (‘RAGIONE_SOCIALE‘), composta da RAGIONE_SOCIALE quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima società
partecipata dal RAGIONE_SOCIALE), la realizzazione del ‘Progetto per la Sicurezza e tutela del Patrimonio culturale’, della durata di 60 mesi. Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE firmò con il RAGIONE_SOCIALE dei nuovi contratti per la prosecuzione della sua attività nell’ambito della tutela dei beni RAGIONE_SOCIALE.
Il 28 gennaio 2005 COGNOME trasferì a titolo oneroso a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento, a livello nazionale, RAGIONE_SOCIALE attività di lavori e servizi nel ramo dei beni RAGIONE_SOCIALE, oggetto della convenzione con il RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente, COGNOME fu posta in liquidazione volontaria (iniziata il 9 settembre 2005 e conclusasi il 30 dicembre 2005) e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
In data 22 dicembre 2005 fu trasferito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di ‘RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE‘, relativo alla realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici e di cogenerazione all’interno di edifici civili , del terziario e dei siti industriali (d’ora in poi, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ).
In relazione alla cessione del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio rilevò che la liquidazione della RAGIONE_SOCIALE aveva consentito a RAGIONE_SOCIALE di dedurre fiscalmente la minusvalenza realizzata attraverso l’annullamento della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 1.420.256.
Rispetto alla cessione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio rilevò che la RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali l’avviamento del suddetto ramo per un importo pari ad euro 10.942.654 e aveva dedotto, per il periodo d’imposta 2007, una quota di ammortamento pari ad euro 607.925 (1/18 del valore complessivo dell’avviamento).
Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio riprese a tassazione in capo a RAGIONE_SOCIALE la minusvalenza risultante dalla cessione del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE , accertando una maggiore imposta pari ad euro 668.148.
In particolare , secondo l’Ufficio gli atti di riorganizzazione del gruppo societario sarebbero stati privi di ragioni economiche, finalizzati solo a conseguire in capo a RAGIONE_SOCIALE la doppia deduzione RAGIONE_SOCIALE perdite in capo a RAGIONE_SOCIALE, con aggiramento del divieto del riporto RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali pregresse dell’incorporante, in violazione dell’art. 172, comma 7, Tuir.
COGNOME impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse il ricorso.
Su appello dell’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE riformò integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la ripresa a tassazione della minusvalenza in capo a RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di costituzione.
Il sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha depositato una requisitoria scritta.
La contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
Diritto
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) Omessa individuazione degli elementi probatori dimostrativi del disegno elusivo ipotizzato dall’Ufficio’ , la società censura la carenza motivazionale che affliggerebbe l’impugnata sentenza , deducendo che il giudice d’appello, a conferma dell’elusività della cessione del ramo di azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe soffermato esclusivamente sull’asserito aggiramento ‘RAGIONE_SOCIALE regole della cd. partecipation exemption (cfr. artt. 87 e 101 Tuir) ‘ , sulla base RAGIONE_SOCIALE quali la società non avrebbe potuto procedere alla svalutazione del valore della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, senza una disamina della sussistenza nel caso di specie degli elementi sulla base dei quali
sarebbe stato possibile applicare l’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1 e 2, 2727 e 2729, comma 1 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) -Errato governo dei princìpi generali in tema di onere della prova in relazione alla valutazione della sussistenza del ‘disegno elusivo’ ipotizzato dall’Ufficio’ , la sentenza impugnata avrebbe violato i princìpi relativi al riparto dell’onere della prova , in base ai quali la dimostrazione dell’esistenza del disegno elusivo e della manipolazione e alterazione degli schemi negoziali a fini elusivi incombe sull’amministrazione finanziaria.
Spetterebbe, invece, al contribuente l’onere di provare che le operazioni effettivamente poste in essere corrispondono ad un interesse economico non marginale.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990, dell’art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 37 bis comma 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere i giudici di seconde cure ritenuto ‘chiaramente e compiutamente motivato’ l’avviso di accertamento nonostante l’omessa individuazione di una operazione ‘fisiologica’ effettivamente alternativa a quella posta in essere dalle parti (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’ , la società si lamenta che il giudice di appello non avrebbe dato risposta alle sue osservazioni secondo le quali il comportamento preteso dall’Ufficio (la fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE) avrebbe avuto come conseguenza la concentrazione in un unico soggetto imprenditoriale (RAGIONE_SOCIALE) di attività tra loro eterogenee (quelle del ramo RAGIONE_SOCIALE e quelle relative al ramo ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘) , contrariamente ai criteri di ottimizzazione RAGIONE_SOCIALE risorse e della diversificazione seguiti dalla società nella riorganizzazione del gruppo.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra
le parti, sulla base dei quali avrebbe dovuto essere rilevata la sussistenza di valide ragioni economiche sottese all’operazione di riorganizzazione’ , la società censura la sentenza impugnata perché questa non avrebbe esaminato i fatti da essa addotti per dimostrare la razionalità dal punto di vista imprenditoriale del passaggio del ramo di azienda RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
I quattro motivi di ricorso, attesa la loro connessione, posso essere esaminati e decisi congiuntamente.
Essi sono infondati.
5.1. Seppure con una motivazione sintetica, concentrata nella parte finale, la sentenza impugnata ha , innanzitutto, ristretto l’ambito oggettivo del giudizio all a ripresa dell’imposta che la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe eluso adottando, in luogo della fusione (per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE), lo schema negoziale della cessione del ramo di azienda RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
Ponendo in essere l a cessione del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in luogo della fusione per incorporazione della prima nella seconda, il giudice di appello ha affermato che la società ha ottenuto la svalutazione RAGIONE_SOCIALE quote detenute in RAGIONE_SOCIALE, abbattendo in questo modo la base imponibile determinata dalla successiva cessione del ramo d’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza ha anche spiegato con un percorso motivazionale congruo e lineare che non vi era ragione che COGNOME cedesse a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE anziché fondersi per incorporazione in quest’ultima società, atteso che dopo la cessione RAGIONE_SOCIALE dive nne sostanzialmente una scatola vuota e fu messa in liquidazione.
A tal proposito, la sentenza impugnata ha anche accertato, in esito ad una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, che RAGIONE_SOCIALE non svolgeva altre attività che non fossero quelle relative al ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE, sicché lo schema ‘naturale’ per la riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE non era la cessione d’azienda dalla prima alla seconda, ma la fusione della prima nella seconda.
Dopo l’individuazione, congruamente motivata, della fusione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE come lo schema ‘naturale’ per la riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE due società, la sentenza impugnata ha ragionevolmente ed insindacabilmente ritenuto che le due operazioni (la cessione del ramo d’azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e la successiva messa in liquidazione di RAGIONE_SOCIALE, ormai svuotata) erano state pensate e poste in essere solo per garantire a RAGIONE_SOCIALE un sostanzioso risparmio fiscale sulla riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE attività proprie e della controllata RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Al l’RAGIONE_SOCIALE devono essere liquidati, in base al principio di soccombenza, solo gli onorari spettanti per lo studio e la discussione orale della controversia.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro seimila a titolo di onorari per lo studio della controversia e la discussione orale.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2024.