Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1217 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
N.
ACCERTAMENTO
–
ELUSIONE
EX ART.
37-
BIS
D.P.R.
600/1973 – PRESUPPOSTI
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 29644/2015 e 29872/2015 R.G. proposti da:
-n. 29644/2015 R.G.:
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE in Concordato RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Brescia, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, r appresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lonato del Garda INDIRIZZO), INDIRIZZO,
– intimata –
– n. 29872/2015 R.G.:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lonato del Garda INDIRIZZO), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Brescia, INDIRIZZO, -intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA -sezione staccata di BRESCIA n. 2219/67/2015, depositata il 18 maggio 2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal AVV_NOTAIO;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimen to del
primo motivo del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento degli altri motivi, e per l’accoglimento integrale del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
FATTI DI CAUSA
– A seguito di verifica condotta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE relativamente all’anno d’imposta 2005, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 30 sett embre 2010, a quest’ultima società, questionario n. NUMERO_DOCUMENTO, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, invitandola a fornire gli opportuni chiarimenti e ad indicare l’event uale presenza di valide ragioni economiche in relazione ad una serie di operazioni ritenute elusive ex art. 37bis , quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente protempore ).
1.1. – In data 1° dicembre 2010 la RAGIONE_SOCIALE presentava memoria in risposta alle richieste formulate con il predetto questionario; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non ritenendo valide le ragioni ivi esposti, notificava alla citata società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Con tale avviso di accertamento l’Ufficio riteneva che la società RAGIONE_SOCIALE avesse posto in essere una complessa attività elusiva d’imposta, nei seguenti termin i: 1) in data 31 maggio 2005 la RAGIONE_SOCIALE, di cui la RAGIONE_SOCIALE era socia al 99,90%, depositava presso la Camera di Commercio un progetto di scissione parziale, e proporzionale, in favore di una società di nuova costituzione, la RAGIONE_SOCIALE; 2) in data 17 settembre 2005 veniva stipulato un contratto di compravendita, attraverso il quale la RAGIONE_SOCIALE cedeva alla società di diritto portoghese RAGIONE_SOCIALE le azioni in sua proprietà del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla famiglia COGNOME, che possedeva il restante 0,10%, di
talché la società portoghese diveniva titolare del 100% RAGIONE_SOCIALE azioni della RAGIONE_SOCIALE; contestualmente, veniva stipulata una scrittura privata con la quale la società portoghese si impegnava a vendere alla RAGIONE_SOCIALE il 100% RAGIONE_SOCIALE quote possedute nella RAGIONE_SOCIALE (società che avrebbe dovuto formarsi successivamente all’indicata scissione); 3) in data 10 ottobre 2005 la RAGIONE_SOCIALE emetteva a favore della società portoghese la fattura n. 19 per un importo di € 20.654.639,33, concernente la compravendita RAGIONE_SOCIALE azioni suaccennata; 4) la RAGIONE_SOCIALE valutava la partecipazione detenuta nella RAGIONE_SOCIALE al costo st orico di € 8.151.859,00, per cui dalla cessione de qua emergeva una plusvale nza di € 12.502.780,00; poiché l’art. 87, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) considera esenti le plusvalenze nella misura del 95%, ne derivava che la RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato una plusvalenza esente di € 11.877.640,00 (95% di € 12.502.780,00); 5) in data 3 novembre 2005 la RAGIONE_SOCIALE (ormai posseduta al 100% dalla RAGIONE_SOCIALE), dava esecuzione al progetto di scissione, trasferendo, a tal fine, una parte del proprio patrimonio alla nuova società RAGIONE_SOCIALE, il cui capitale apparteneva all’unico socio RAGIONE_SOCIALE; in virtù di tale scissione venivano trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE i seguenti beni; i ) complesso immobiliare sito in Sarezzo (BS), INDIRIZZO; ii ) partecipazione detenuta nella RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, con sede in Sarezzo (BS); iii ) partecipazione detenuta nella RAGIONE_SOCIALE, con sede in Colonnella (INDIRIZZO); la società RAGIONE_SOCIALE continuava la propria attività, in quanto il valore dei beni da trasferire, pari ad € 1.529.763,22 veniva imputato alla ‘riserva avanzo di fusione’ che, conseguentemente, si riduceva da € 1.958.969,20 ad € 429.205,98; 6) in data 10 novembre 2005 veniva data esecuzione alla scrittura privata stipulata il 17 settembre 2005 tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima cedeva, pertanto, alla
prima l’intera quota di partecipazione detenuta nella RAGIONE_SOCIALE (per un importo di € 5.008,073,75), l a cui denominazione sociale veniva modificata in RAGIONE_SOCIALE
Al termine di tali operazioni, dunque, la RAGIONE_SOCIALE possedeva il 100% della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), proprietaria del complesso immobiliare sito in Sarezzo (BS), a seguito della scissione da parte della RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE possedeva il 100% della RAGIONE_SOCIALE, rimasta proprietaria, a seguito della scissione, del solo ‘comparto industriale’ .
Tali operazioni, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avevano la finalità di trasferire il ‘comparto industriale’ della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, e di trasferire alla RAGIONE_SOCIALE l’immobile della RAGIONE_SOCIALE; tali obiettivi sarebbero sta ti raggiunti aggirando le norme di cui all’art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., che sottopone a tassazione la plusvalenza realizzata per effetto della cessione di azienda e di immobile.
Per questi motivi, veniva notificato alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento suindicato, con cui veniva rideterminato il reddito d’impresa per l’anno 2005 in € 9.382.180,00, a fronte di quello dichiarato in € 4.374.106,00, in seguito alla ripresa a tassazione, ex art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., della somma di € 5.008.073 ,75 operata applicando le disposizioni del citato articolo.
2. – In forza della medesima verifica fiscale, in data 22 dicembre 2010 veniva notificato alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, sempre in applicazione dell’art. 3 7bis d.P.R. n. 600/1973, veniva ripresa a tassazione una plusvalenza di € 6.964.567,00 ai sensi dell’art. 86, comma 2, T.U.I.R., individuando quale ‘operazione lineare’ la vendita da RAGIONE_SOCIALE (detenuta al 100% dalla RAGIONE_SOCIALE) alla RAGIONE_SOCIALE di un ramo aziendale in luogo della vendita di azioni, ed individuando quindi una
plusvalenza pari ad € 7.594.706,25, dalla quale detrarre la somma di € 630.139,00 quale 5% della plusvalenza derivante dalla cessione di azioni già tassato ex art. 87, comma 1, T.U.I.R.
– Avverso tali avvisi di accertamento la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia la quale, previa riunione dei predetti ricorsi, con sentenza n. 38/12/2012, pronunciata il 10 novembre 2011, li accoglieva, annullando i predetti avvisi e condannando l’Ufficio alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese legali.
-Interposto gravame da parte dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia -sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 2219/67/2015, pronunciata il 19 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 18 maggio 2015, accoglieva l’appello e rigettava i ricorsi proposti in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
– Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi, nonché la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) sulla base anch’essa di cinque motivi.
Resiste avverso i ricorsi con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 il consigliere AVV_NOTAIO ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi n. 29644/2015 R.G. e n. 29872/2015 R.G., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.
-Si procede quindi alla sommaria descrizione dei motivi del ricorso n. 29644/2015 R.G.
8.1. – Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in considerazione della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, o comunque vertendosi in ipotesi di motivazione apparente, non avendo la C.T.R. esaminato le ragioni della contribuente.
8.2. – Con il secondo motivo la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 37 -bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo co mma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel caso di specie, l’operazione di scissione attuata dalla RAGIONE_SOCIALE e la successiva cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni non avevano lo scopo predominante di eludere il fisco, sussistendo invece una valida ragione economica, e cioè, da una parte, la volontà della RAGIONE_SOCIALE di acquisire il comparto industriale, e, dall’altro , quello dei soci della stessa RAGIONE_SOCIALE di restare proprietari del solo comparso immobiliare e RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie.
8.3. – Con il terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla circostanza se la scissione proporzionale attuata fosse una valida ragione extra-fiscale per consentire a terzi l’acquisizione del solo comparto industriale, ovvero se sussistesse un indebito risparmio d’imposta.
8.4. – Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’a rt. 112 cod. proc. civ., e quindi la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’art. 360,
primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di ricorso in primo grado (ritenuto assorbito dalla C.T.P.) relativo alla errata determinazione della plusvalenza oggetto di recupero a tassazione.
8.5. – Con il quinto motivo di ricorso, infine, la RAGIONE_SOCIALE denuncia nuovamente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in r elazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di ricorso in primo grado, riguardante l’illegittimità dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate.
– Con rifermento, invece, al ricorso n. 29872/2015 R.G., si rileva quanto segue.
9.1. – Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) eccepisce la violazione e falsa applicazio ne dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 37 -bis del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 53 e 41 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel presente giudizio, non si verteva in tema di imposta di registro, e sussistendo, in ogni caso, valide ragioni economiche p er l’operazione societaria effettuata, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ‘finalità imprenditoriali’ che le parti avevano voluto realizzare, che escludevano la natura abusiva dell’operazione .
9.2. – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alla natura dell’operazione, e quindi violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., in r elazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si limiterebbe ad accogliere la tesi dell’ Ufficio, senza alcuna valutazione in merito alla affermata natura elusiva dell’operazione, se non il riferimento all’unitarietà dell’operazione, che peraltro è elemento mai contestato.
9.3. – Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al rigetto dei motivi di ricorso proposti in primo grado ed inerenti alle conseguenze impositive e sanzionatorie dell’elusione contestata, con violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., esaminato i motivi di ricorso proposti in primo grado (e ritenuti assorbiti dalla C.T.P., a seguito dell’esclusione della natura elusiva dell’operazione), con riferimento alla erronea individuazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze tributarie in relazione all’operazione lineare ipotizzata, ed all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate nell’ an e nel quantum .
9.4. – Con il quarto motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE episce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con riferimento alla mancata considerazione e valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze di riorganizzazione aziendale sottese alla complessiva operazione.
9.5. – Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37bis del d.P.R. n. 600/1973 e 10bis della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 3, 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., posto che la dichiarazione dei redditi della ricorrente non avrebbe potuto comunque riportare maggiori redditi e maggiori imposte oggetto dell’accertamento, derivanti dalla ‘cessione di azienda’, che avrebbero dovuto, eventualmente, essere dichiarati dalla società proprietaria di tale azienda, e cioè la RAGIONE_SOCIALE, e sussistendo, in ogni caso, ragioni
di obiettiva incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive, che avrebbero giustificato l’esclusione dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
– Passando quindi ora ad esaminare partitamente i motivi di ricorso proposti, osserva la Corte quanto segue.
10.1. – Il primo motivo del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (n. 29644/2015 R.G.) è fondato.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che sarebbe incomprensibile ed inconferente il richiamo, operato dalla C.T.R., all’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove prevede che l’imposta (di re gistro) è appl icata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, così applicando una norma ed una fattispecie di imposta diversa da quella oggetto dell’accertamento.
Sul punto, deve rilevarsi, innanzitutto, che la sentenza impugnata è comunque priva di una vera e pr opria motivazione in merito all’elusività dell’operazione ed alla sussistenza o insussistenza di valide ragioni economiche in merito, limitandosi, la C.T.R., ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che «il complesso RAGIONE_SOCIALE operazioni messe in atto dalle soc. contribuenti costituiscano, senza ombra di dubbi alcuno, una elusione RAGIONE_SOCIALE norme fiscali di riferimento ed in tal senso si precisa che l’abuso può ricorrere anche quando lo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sia essenziale e non esclusivo, il che non esclude l’esistenza dell’abuso quando concorrono altre ragioni economiche».
Peraltro, assolutamente inconferente appare il richiamo all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 , che riguarda l’imposta di registro.
La sentenza, quindi, è priva di adeguata motivazione, essendo questa solo apparente e contraddittoria, il che determina la violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, num. 4), d.lgs. n. 546/1992.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. 12 maggio 2022, n. 15135; Cass., sez. U., 5 agosto 2016 n. 16599; Cass., sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). In definitiva, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, come accade, appunto, nel caso di specie, in cui, come detto, non vengono spiegate adeguatamente le ragioni per le quali l’operazione posta in essere dalle società contribuenti sarebbe elusiva, sostanziandosi, invece, la motivazione, nella apodittica affermazione della sussistenza dell’elusione e sul solo riferimento alla vicinanza temporale degli atti compiuti ed all’unitarietà dell’operazione (circostanza, per vero, non contestata), senza alcuna valutazione in merito alla sussistenza (o insussistenza) di valide ragioni economiche,
che vengono invece escluse, senza alcuna specifica analisi RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dalle parti.
10.2. -L’accoglimento del suddetto motivo di ricorso determina l’assorbimento degli altri motivi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE
– Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) (ricorso n. 29872/2015 R.G.), appare necessario, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso.
11.1. – Tale secondo motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata, come già detto, deve ritenersi meramente apparente, posto che questa si sostanzia nella apodittica affermazione della sussistenza dell’elusione e sul solo riferimento alla vicinanza temporale degli atti compiuti ed all’unitarietà dell’operazione (circostanza, per vero, non contestata), mentre non vi alcun riferimento al profilo della sussistenza (o insussistenza) di valide ragioni economiche, che vengono invece escluse, senza alcuna specifica analisi RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dalle parti.
11.2. All’accoglimento di tale secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento di tutti gli altri motivi.
-La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia -sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi nn. 29644/2015 R.G. e 29872/2015 R.G.
Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE; dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia -sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022.