Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16272 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 98/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO,
elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8524/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 15/12/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 9 maggio 2024;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udit o l’ AVV_NOTAIO per la l’RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, per la società controricorrente;
Fatto
Con due avvisi di accertamento del 2012 con riferimento all’anno d’imposta 2007 , emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e, prima, RAGIONE_SOCIALE , d’ora in poi anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘la società’ o ‘la contribuente’ ), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconsiderò, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, una serie di vicende poste in essere nell’ambito della riorganizzazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) deteneva l’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, deteneva l’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ).
Come risulta dall’avviso di accertamento, nel 2000, in forza della convenzione conclusa con il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), è stata affidata alla RAGIONE_SOCIALE ( ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), composta da RAGIONE_SOCIALE
quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima società partecipata dal RAGIONE_SOCIALE), la realizzazione del ‘Progetto per la Sicurezza e tutela del Patrimonio culturale’, della durata di 60 mesi. Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE firmò con il RAGIONE_SOCIALE dei nuovi contratti per la prosecuzione della sua attività nell’ambito della tutela dei beni RAGIONE_SOCIALE.
Il 28 gennaio 2005 COGNOME trasferì a titolo oneroso a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento, a livello nazionale, RAGIONE_SOCIALE attività di lavori e servizi nel ramo dei beni RAGIONE_SOCIALE, oggetto della convenzione con il RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente, COGNOME fu posta in liquidazione volontaria (iniziata il 9 settembre 2005 e conclusasi il 30 dicembre 2005) e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In data 22 dicembre 2005 fu trasferito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di ‘RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE‘ , relativo alla realizzazione e manutenzione di RAGIONE_SOCIALE tecnologici e di cogenerazione all’interno di edifici civili , del terziario e dei siti industriali (d’ora in poi, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ).
In relazione alla cessione del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio rilevò che la liquidazione della RAGIONE_SOCIALE aveva consentito a RAGIONE_SOCIALE di dedurre fiscalmente la minusvalenza realizzata attraverso l’annullamento della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 1.420.256.
Rispetto alla cessione del RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio rilevò che la RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali l’avviamento del suddetto ramo per un importo pari ad euro 10.942.654 e aveva dedotto, per il periodo d’imposta di riferimento, una quota di ammortamento pari ad euro 607.925 (1/18 del valore complessivo dell’avviamento).
Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio riprese a tassazione in capo a RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 607.925 (pari ad 1/18 del valore dell’avviamento relativo al RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE) dedotto da RAGIONE_SOCIALE nell’anno d’imposta 200 7, per violazione degli artt. 103 e 172 Tuir.
In particolare , secondo l’Ufficio gli atti di riorganizzazione del gruppo societario sarebbero stati privi di ragioni economiche, finalizzati solo a conseguire in capo a RAGIONE_SOCIALE la doppia deduzione RAGIONE_SOCIALE perdite in capo a RAGIONE_SOCIALE, con aggiramento del divieto del riporto RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali pregresse dell’incorporante, in violazione dell’art. 172, comma 7, Tuir.
RAGIONE_SOCIALE impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Roma, che respinse il ricorso.
Su appello della contribuente, la RAGIONE_SOCIALE riformò integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società contribuente resiste con controricorso.
Il sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha depositato una requisitoria scritta.
La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Diritto
Innanzitutto, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è tempestivo.
La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata in data 15/12/2016 ed il ricorso per cassazione è stato notificato alla società in data 14/12/2017: il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva in data 15/6/2017 , nel periodo temporale contemplato dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, sicché quel termine godeva della sospensione semestrale ai sensi della citata disposizione (Sez. 5, Sentenza n. 7510 del 20/03/2024).
Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato in data 14/12/2017, è tempestivo.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, in quanto la C.T.R. non avrebbe spiegato compiutamente le ragioni che l’avrebbero indotta a ritenere non elusiv a la cessione di azienda da RAGIONE_SOCIALE in luogo della fusione per incorporazione, che sarebbe stato lo strumento ‘fisiologico’ per la ristrutturazione del gruppo societario facente capo a RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’escludere la cessione d’azienda dal novero RAGIONE_SOCIALE fattispecie tipicamente elusive previste da ll’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis (successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 128 del 2015), ha violato proprio il comma 3 del citato art. 37 bis, che, alla lettera b), ricomprende(va) tra i negozi elusivi ‘il trasferimento o il godimento di aziende’ .
2.1. Il secondo motivo di ricorso, per motivi logici, deve essere esaminato con precedenza rispetto al primo, in quanto nel caso di specie la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla concreta elusività della cessione (del ramo) d’azienda da RAGIONE_SOCIALE, avendo negato a monte che le cessioni d’azienda rientrassero nel novero RAGIONE_SOCIALE fattispecie che il legislatore aveva individuato come suscettibili di utilizzazione con intenti elusivi.
2.2. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo motivo.
Il giudice di appello è incorso in un’erronea lettura dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che nella lettera b) del terzo comma ricomprende(va) espressamente i ‘negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende ‘ tra le operazioni elusive, in
presenza RAGIONE_SOCIALE quali sarebbe potuta scattare l’applicazione dei commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE stesso art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Astrattamente, dunque, la cessione del ramo d’azienda da RAGIONE_SOCIALE rientrava tra le fattispecie elusive, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame motivando adeguatamente circa il concreto carattere elusivo della cessione di ramo d’azienda da RAGIONE_SOCIALE, tenendo presente che, a differenza di quanto accaduto alla COGNOME, l’avvi so di accertamento non aveva dedotto che RAGIONE_SOCIALE era stata messa in liquidazione volontaria immediatamente dopo la cessione del ramo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a RAGIONE_SOCIALE, avendo conservato, dopo detta cessione, una sua concreta operatività con il ramo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ceduto a sua volta a RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME.
Il giudizio di rinvio, dunque, dovrà accertare e compiutamente motivare se il trasferimento del ramo di azienda ‘RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE sia stato concretamente elusivo, tenendo presente la reale operatività dell’azienda rimasta in capo a RAGIONE_SOCIALE dopo la cessione di un suo ramo a RAGIONE_SOCIALE e che non necessariamente la cessione di un ramo d’azienda da una società controllata alla controllante, in luogo della fusione della prima nella seconda, debba essere considerata come tesa solo a conseguire un risparmio d’imposta, visto che l’organizzazione di un gruppo societario ai fini di una diversificazione dell’ oggetto perseguito dalle singole società del gruppo con l’esercizio RAGIONE_SOCIALE rispettive aziende sono elementi attratti alla liber tà dell’ iniziativa economica tutelata dalla Costituzione (art. 41, comma 1, Cost.).
2.3. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2024.