Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8472 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso.
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 615/38/16 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 10 maggio 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Tributi-Accertamento Elenchi CLI.Fo
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emise , a carico di NOME COGNOME, avviso di accertamento , relativo a Irpef, Iva e Irap dell’anno 2007, avendo riscontrato uno scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli elenchi CLI.FO trasmessi da tale NOME COGNOME.
L’atto impositivo, impugnato con ricorso dal contribuente, venne annullato dall’adita C.T.P. e la decisione, appellata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE venne confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte.
In particolare, il Giudice di appello, nel confermare la sentenza della C.T.P., riteneva che non fosse sufficiente, al fine della fondatezza della pretesa tributaria, la discordanza dei dati CLI.FO, in assenza di qualsiasi altro riscontro in termini di rapporti commerciali, prestazione eseguite e movimenti finanziari intercorsi tra le ditte dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso questa sentenza ricorre, su unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Considerato che:
preliminarmente va respinta l’eccezione sollevata in controricorso di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione.
Il ricorso, infatti, risulta tempestivamente presentato per la notificazione il 12 dicembre 2016, termine ultimo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta il 10 maggio 2016.
Egualmente infondata deve, poi, ritenersi l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata sul presupposto che si verta in un caso di cd. doppia conforme, in quanto il mezzo di impugnazione, svolto dall’RAGIONE_SOCIALE , è stato, correttamente, articolato ai sensi del n.3 dell’art. 360 cod.proc.civ.
2 Con l’unico motivo di ricorso, infatti, l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.39, co.1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, dell’art 54, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1973 e dell’art.2697 cod.civ., laddove la C.T.R., pur essendo pacifico che l’avviso era fondato sulle risultanze degli elenchi CLIFO e che , da tali elenchi era emersa l’omessa contabilizzazione di operazioni imponibili IVA per un ammontare pari a euro 100.000,00, aveva ritenuto tale dato meramente indiziario.
2.1 La censura è fondata. Va evidenziato che, rispetto a detti elenchi, questa Corte ha chiarito (Cass. pen., 8.1.2020, n. 230) che “quelle rinvenute nell’elenco fornitori inviato dai clienti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate non costituiscono mere annotazioni, ma corrispondono a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati dal soggetto emittente la corrispondente fattura sulla quale il cliente, in quanto titolare di partita IVA, è legittimato a detrarre la relativa imposta ed aventi perciò valore probatorio in ordine all’acquisto di beni “. Donde la conclusione per cui, nell’ottica della ripresa tributaria in materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell’accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l’Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l’art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita (Cass., Sez. 6-5, 19.2.2019, n. 4912; Cass. 11830 del 10.1.2022);
Tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R., la quale ha invece erroneamente escluso che dall’ esame degli elenchi allegati alle
dichiarazioni dei clienti dell’odierno controricorrente possa trarsi l’esistenza di reddito imponibile suscettibile di ripresa.
Ritenuto, dunque, che il ricorso va accolto, la sentenza impugnava va cassata con rinvio al giudice di merito il quale provvederà a nuovo esame e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
Così deciso, in Roma, il 5 marzo 2024.