Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6128/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
ATTO DI RECUPERO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA n. 311/11/2015, depositata in data 7/8/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025;
Fatti di causa
In seguito ad un controllo sui modelli di pagamento F24, acquisiti al Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nell’anno 2007, emerse l’utilizzo, da parte della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ), di importi a credito in compensazione cd. verticale per euro 29.884,80.
Detto credito Ires, utilizzato in compensazione, si riferiva all’anno 2006 e fu utilizzato per versare l’acconto Ires per l’anno 2007.
L’Agenzia delle Entrate emise un atto di recupero del credito, giudicato inesistente.
In seguito ad una domanda di annullamento in autotutela presentata dalla contribuente, l’Ufficio emise un provvedimento di annullamento parziale, riconoscendo l’esistenza del credito, ma confermando la debenza degli interessi e delle sanzioni.
Su ricorso della contribuente, la C.T.P. di Udine annullò l’atto di recupero parziale.
Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia riformò la sentenza di primo grado, confermando la debenza degli interessi e delle sanzioni irrogate.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la contribuente, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e omessa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ , la contribuente ha dedotto che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative, la condotta del soggetto, oltre che cosciente e volontaria, deve allo stesso essere rimproverabile a titolo di dolo o di colpa. Dopo una lunga dissertazione sulla nozione di colpa nell’ambito del diritto tributario, la contribuente censura la sentenza impugnata affermando di aver posto in essere la condotta sanzionata senza dolo o colpa.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso ripercorre lo svolgimento dei fatti che hanno portato l’amministrazione finanziaria ad irrogare la sanzione nei confronti della contribuente, sostanzialmente tentando di devolvere a questa Corte un nuovo giudizio di merito e, dunque, sull’esistenza della colpa in capo ad essa, obliando che la ricostruzione dei fatti e il giudizio circa l’esistenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’irrogazione delle sanzioni rientrano nel dominio cognitivo del giudice di merito e non possono essere devoluti alla cognizione di questa Corte di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.