Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2388 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10355/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1613/29/15, depositata in data 29/9/2015; Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024 e del 24 gennaio 2025;
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE Prato, sulla base di due processi verbali di constatazione redatti dalla Guarda di Finanza relativi ai periodi di imposta dal 2003 al 2007, emise una serie di accertamenti, seguiti da accertamenti integrativi, ed infine un unico atto di accertamento relativo all’anno 200 7, per un totale di nove accertamenti tributari con i quali si è proceduto ad una ripresa fiscale di quasi cinque milioni di euro, con conseguente liquidazione di maggiori imposte e sanzioni a carico RAGIONE_SOCIALE società ricorrente per 4,7 milioni di euro circa.
Proposti i ricorsi contro gli avvisi di accertamento, la C.T.P. di Prato, riuniti gli stessi, respinse il gravame relativo agli accertamenti emessi in correlazione al pvc del 7 maggio 2008, fatta eccezione del recupero relativo alle ‘locazioni non fatturate’, ed invece accol se il gravame proposto contro i successivi accertamenti integrativi fondati sulle risultanze del pvc del 4 agosto 2009.
La sentenza di primo grado fu appellata in via principale dall’ufficio e in via incidentale dalla società.
La RAGIONE_SOCIALE.T.R., dopo aver disposto una C.T.U., accolse in parte ‘l’appello principale dell’ufficio, dichiarando la legittimità degli accertamenti
relativi ai recuperi degli affitti non dichiarati e degli accertamenti di cui al secondo pvc, salvo per l’imponibile di 88.000 euro relativo all’anno 2003 e per l’imponibile iva relativo all’anno 2004, in relazione ai quali accoglie parzialmente l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE società appellata’ .
Avverso la sentenza d’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, di cui il secondo articolato in sei profili di censura.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione di legge-art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1 d.l. 223/2006’ , la società ha censurato la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di ritenere prescritta la ripresa fiscale avanzata per l’anno 2003 per tardività , essendo intervenuta oltre il termine legale. L’indagine bancaria che ha portato alla emissione dell’accertamento integrativo del 2003 è iniziata il 27/2/2009, ossia in un momento in cui era già maturata la decadenza dall’accertamento (31/12/2008), con la conseguenza che la proroga non avrebbe potuto avere effetto sugli elementi acquisiti in base alla nuova indagine, dal momento che essi erano acquisibili anche in precedenza, cioè prima RAGIONE_SOCIALE chiusura del periodo d’imposta 2008 .
1.1. Il motivo è inammissibile.
In un processo impugnatorio come quello tributario, per evitare il giudizio di inammissibilità di una censura proposta nel giudizio di cassazione relativa all’omesso esame di una questione relativa alla legittimità dell’atto impositivo (nella specie, l’intervenuta decadenza dalla potestà di accertamento), il contribuente deve quanto meno dedurre di aver proposto la questione, non affrontata dalla sentenza di appello, sin dal primo grado di giudizio (arg., ex multis , ex Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408 -01).
Tale deduzione manca nel corpo del ricorso, con la conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura.
2.1. Con il primo profilo del secondo motivo di ricorso, rubricato ‘In punto di cessioni di immobili non fatturati -Violazione di legge -Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c. e 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73’ , la società deduce che il recupero a tassazione con riferimento all’anno 2007 RAGIONE_SOCIALE somma di euro 258.495 , risultante dal confronto tra il corrispettivo fatturato a fronte RAGIONE_SOCIALE vendita di un immobile e il suo presumibile valore di mercato, sarebbe del tutto illegittimo.
Argomenta la società che la ripresa a tassazione si sarebbe fondata solo sui valori OMI , senza che l’Ufficio a vesse fornito prove concrete circa il maggiore incasso conseguito alla vendita del detto immobile, ed in assenza di elementi provvisti di valore probatorio.
2.1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso non è specifico e non attinge alcuna parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che anzi, a pag. 10, afferma che le affermazioni difensive RAGIONE_SOCIALE società si rivelano generiche e prive di riscontro probatorio, ‘a fronte RAGIONE_SOCIALE oggettive risultanze poste a base degli accertamenti che, pertanto, devono essere in materia confermati’ .
2.2. Con il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, rubricato ‘In punto di pretesi acconti non fatturati -Violazione di legge -Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e 109 Tuir’ , la società censura la sentenza impugnata per aver fatto proprie le conclusioni del C.T.U. senza aver valutato le deduzioni di parte dalle quali si evincerebbe che le caparre confirmatorie nell’anno 2005 sono state restituite nell’anno 2006 a mezzo di assegni circolari , con la conseguenza che gli acconti corrisposti non costituiscono ricavi e al momento RAGIONE_SOCIALE risoluzione del contratto di compravendita l’operazione
diventa neutra con l’emissione del documento previsto dall’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.
2.2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso manca di specificità e di autosufficienza. In realtà, la società ricorrente imputa alla RAGIONE_SOCIALE di aver erroneamente ricostruito il fatto, non considerando che gli acconti incassati sarebbero stati restituiti.
Si tratta non di una censura per violazione di legge, ma di una censura per omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, con la conseguenza che per farla correttamente valere la società avrebbe dovuto indicare o trascrivere o comunque localizzare gli atti, all’interno del fascicolo di merito, dai quali sarebbe risultata la restituzione degli acconti, restituzione che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato.
2.3. Con il terzo profilo del secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ In punto di finanziamenti erogati dai soci a beneficio RAGIONE_SOCIALE società -Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione a ll’art. 39, comma 1, lett. c) e d)’ , la società censura la sentenza impugnata in merito alla ripresa a tassazione dei finanziamenti soci. Deduce che gli elementi probatori valorizzati dalla C.T.R., secondo la quale tali finanziamenti altro non sarebbero che ricavi occulti RAGIONE_SOCIALE società, sarebbero privi di gravità, di precisione e concordanza.
2.3.1. Il motivo è inammissibile.
Esso manca di specificità, visto che non sono nemmeno individuati gli elementi probatori che la C.T.R. avrebbe, secondo la prospettazione difensiva, illegittimamente valorizzato.
2.4. Con il quarto profilo del secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ In punto di provvigioni non fatturate -Violazione di legge -Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente’ , la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ripreso a tassazione provvigioni senza considerare le prove addotte dalla contribuente. In particolare, le provvigioni non fatturate sarebbero state incassate da
un consistente numero di soggetti privati di nazionalità cinese e tale convincimento la RAGIONE_SOCIALE avrebbe espresso sulla sola base di sette dichiarazioni rilasciate da soggetti cinesi non assistiti da interprete.
La società aveva dedotto che i verbali acquisiti dai verificatori non erano allegati al p.v.c. né agli avvisi di accertamento. Questi ultimi, dunque, sarebbero affetti da nullità. Le dichiarazioni verbalizzate, inoltre, sarebbero RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di terzi che possono valere solo come elementi indiziari, sui quali invece la RAGIONE_SOCIALE ha fondato la decisione.
2.4.1. Il motivo è inammissibile.
Esso manca di specificità e di autosufficienza, oltre ad essere privo di decisività: la società dimostra di conoscere i contenuti RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rilasciate dai cittadini di nazionalità cinese che hanno avuto rapporti con l’odierna contribuente, tant’è vero che ne contesta il valore probatorio.
Tuttavia, anche la contestazione di tale valore è generica, visto che la società non riproduce nemmeno il loro contenuto e non identifica il capo di sentenza in cui tali dichiarazioni sono valutate.
Sul punto, il motivo pecca anche di mancanza di autosufficienza, in quanto, pur facendo valere sostanzialmente un difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, non colto dalla C.T.R., di quegli avvisi di accertamento non riproduce il contenuto essenziale, essi non sono allegati al ricorso, né nel corpo del motivo quegli avvisi di accertamento vengono localizzati.
2.5. Con il quinto profilo del secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ In punto di indebita deduzione di costi -Violazione di legge -Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 654 c.p.p.’ , la società censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006, la indeducibilità dei costi riconducibili ad alcune fatture emesse
per lavori eseguiti su immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE società medesima, in quanto le operazioni sarebbero inesistenti.
2.5.1. Il motivo è fondato.
L’ articolo 1, comma 1, lettera m) del d.l.gs. n. 87 del 2024 ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000 il nuovo articolo 21 bis, rubricato “Efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, che attribuisce efficacia di giudicato, anche nel processo per cassazione, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso pronunciata in relazione agli stessi fatti posti a base RAGIONE_SOCIALE ripresa fiscale.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la novella si applica anche nel caso in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia stata pronunciata prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE novella ( Cass., sez. T, n. 23570/2024).
Orbene, nel motivo di ricorso in esame si dà atto che alla relazione del C.T.U. nominato dalla RAGIONE_SOCIALE è allegata la sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Prato che avrebbe ritenuto insussistenti i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE ripresa fiscale dei costi.
Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio riesaminare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ripresa fiscale in questione all’esito di una accurata analisi RAGIONE_SOCIALE sentenza penale invocata, in relazione alla citata novella legislativa.
2.6. Con il sesto profilo del secondo motivo, rubricato ‘ In relazione agli accertamenti integrativi -Violazione di legge -Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973’ , la società censura la sentenza lamentandosi del fatto che non sussisterebbero i presupposti degli accertamenti integrativi scaturiti dal processo verbale di constatazione del 4 agosto 2009.
2.6.1. La censura è inammissibile.
Essa difetta di specificità e mira a contestare un presupposto di fatto degli accertamenti integrativi, devolvendo a questa Corte una questione di merito estranea ai suoi compiti istituzionali.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione di legge Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 157 c.p.c. ed all’art. 194 c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALE relazione tecnica di ufficio per utilizzazione di documenti non acquisiti nel contraddittorio precedente all’accertamento Difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza -Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione su punto decisivo trattato dalle parti in riferimento alle critiche alla c.t.u. avanzate dalla contribuente’ , la società si duole che il C.T.U. ha redatto la sua relazione dopo aver acquisito documenti bancari non sottoposti al contraddittorio tra le parti , violando così l’art. 157 c.p.c.
La società inoltre aveva contestato le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., senza che la sentenza abbia motivato su tali contestazioni.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Sui documenti che il C.T.U. avrebbe acquisito senza sottoporli al contraddittorio tra le parti, la censura è generica e non indica nemmeno quali sono i documenti e se essi siano stati decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE relazione e, dunque, del giudizio. Il motivo, inoltre, intende devolvere a questa Corte la valutazione dell’attendibilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., oltre che degli esiti RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE prove compiuta dalla C.T.R., che è un compito estraneo alle attribuzioni RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione.
In definitiva, il ricorso è accolto con riferimento al quinto profilo del secondo motivo di ricorso (punto 2.5.), mentre per il resto deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quinto profilo del secondo motivo di ricorso (punto 2.5.), dichiara inammissibili i restanti motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024