Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22949/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce n. 677/24/2016, depositata il 15 marzo 2016;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 4 novembre 2011, l’RAGIONE_SOCIALE rideterminava il reddito per l’anno 2006 di COGNOME NOME, accertando un maggior reddito da partecipazione societaria per € 222.015,00, ed una maggiore imposta IRPEF dovuta per € 52.822,00, oltre addizionali, interessi e sanzioni.
Tale avviso di accertamento veniva emesso sulla base di altro avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 4 novembre 2011 alla RAGIONE_SOCIALE, della quale la RAGIONE_SOCIALE era socia al 60% , con il quale l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito della predetta società per l’anno d’imposta 2006, e recuperato a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA per il suddetto periodo d’imposta, sulla scorta di due processi verbali di constatazione redatti dalla G.d.F. -Nucleo di Polizia Tributaria di RAGIONE_SOCIALE, ritenendosi quindi effettuata una distribuzione di utili extra-contabili ai soci.
COGNOME NOME impugnav a l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 38/03/2013, depositata il 27 febbraio 2013, accoglieva parzialmente il ricorso, nel senso che nei confronti della ricorrente veniva accertato un maggior reddito nella misura del 60% dei maggiori utili extra-contabili accertati per lo stesso anno
d’imposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dall’ RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 677/24/2016, pronunciata il 20 ottobre 2015 e depositata in segreteria il 15 marzo 2016, rigettava l’appello dell’Ufficio , compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 5 ottobre 2016).
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con decreto del 15 febbraio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata ometteva di fornire l’ordine logico -giuridico della decisione, e gli snodi essenziali della ricostruzione della vicenda, contenendo sostanzialmente una motivazione puramente apodittica ed apparente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che esso aveva emesso l’atto impugnato sulla base di presunzioni munite dei requisiti di legge per procedere a tale tipologia di accertamento, trattandosi di società a ristretta base partecipativa.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati.
La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado, che ha statuito che alla sig.ra COGNOME debba essere attribuito, a titolo di reddito di partecipazione, il 60% del maggior reddito accertato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Nei confronti di quest’ultima società, con riferimento all’accertamento societario, la RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 675/24/2016, depositata il 15 marzo 2016, ha confermato la statuizione di primo grado (sentenza n. 37/03/2013 della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE), ritenendo che il reddito di impresa accertato dovesse essere rideterminato nella minor misura di € 6.277,65 (statuizione non gravata dalla società); tale ultima sentenza è stata confermata da questa Suprema Corte con ordinanza n. 35549 del 20 dicembre 2023, che ha rigettato il ricorso erariale, derivandone il passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado.
Orbene, ove si consideri che l’accertamento emesso nei confronti della società ha carattere oggettivamente pregiudiziale rispetto a quello emesso nei confronti del socio –
ed oggetto del presente giudizio -costituendone il presupposto, deve ritenersi che la sentenza – passata in giudicato – di accertamento negativo dei presunti maggiori ricavi accertati in capo alla società, fa stato – quale giudicato esterno anche nei confronti della socia, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, estesa ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, derivandone l’annullamento (parziale) dell’avviso di a ccertamento verso quest’ultimo, di cui è venuto meno il presupposto.
Al riguardo, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. In coerenza con tali principi si è altresì precisato, nella materia tributaria, che la sentenza favorevole alla società contribuente, che esclude il conseguimento di superiori ricavi non contabilizzati a fini IRAP, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, può essere utilizzata, nonostante la diversità RAGIONE_SOCIALE imposte, dal socio come prova nel giudizio tributario per contestare ai fini IRPEF i presunti utili percepiti nell’esercizio della medesima attività d’impresa, posto che, anche in difetto di espressa previsione legislativa, l’esclusione dello stesso dato economico e fattuale di partenza
fa venir meno, di riflesso, anche la fonte giustificativa dei pretesi redditi incassati dal socio (Cass. 16 novembre 2011, n. 24049; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24793; Cass. 23 maggio 2019, n. 13989).
Sulla scorta di tali principi, il Collegio ritiene che nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale debba riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza parziale di utili extracontabili della società. In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dunque, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass. 19 gennaio 2021, n. 752)
L’accertamento negativo del maggior utile extracontabile della società rimuove, infatti, il presupposto da cui dipende l’accertamento del maggior utile da partecipazione del socio.
Inoltre, come già chiarito da questa Corte, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno (al pari di quella del giudicato interno) è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma
anche quando il giudicato si sia formato – come nella specie successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Inoltre, quando lo stesso giudicato si sia formato – come è pure accaduto nel caso di specie – in seguito a una sentenza di codesta Suprema Corte, quest’ultima può pervenire a conoscere la propria precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istitu to (relazioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, nell’adempimento del duplice dovere della Corte di prevenire il contrasto di giudicati, in armonia con il divieto di bis in idem , e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento della funzione nomofilattica ad essa assegnata dall’art. 65, comma 1, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (cfr. Cass. 22 giugno 2021, n. 17696; Cass. 27 luglio 2017, n. 18634; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740).
Consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, in quanto il rigetto è motivato su un giudicato esterno formatosi successivamente alla pubblicazione della decisione impugnata.
Rilevato che risulta soccombenza parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.