Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30256/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DI RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, P.ZZO CEDIR, T.4 P.3 DOM. DIG., presso l’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -TERRITORIO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3095/2022 depositata il 18/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
§ 1.1 RAGIONE_SOCIALE propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego dal RAGIONE_SOCIALE opposto alla sua istanza di rimborso della maggiore Imu versata nell’anno 2012 – per vari fabbricati a destinazione commerciale da essa posseduti ed iscritti in categoria D/8.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-la rendita rettificativa proposta dalla società nel 2016 non poteva che avere effetto da quest’u ltima annualità, non potendo in particolare valere retroattivamente fino al 2008, annualità di presentazione di una originaria docfa (per maggiore rendita) ormai definitiva;
-ineccepibile era la motivazione del diniego di rimborso, non potendo il contribuente far valere retroattivamente una minor rendita a fronte di una (maggiore) rendita da lui stesso dichiarata, accettata dall’Ufficio e come tale messa agli atti: <>;
-non c’erano i presupposti per la sospensione del presente giudizio fin visto l’esito di quello pendente avverso la rettifica RAGIONE_SOCIALE rendite
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proposte nel 2016 <>.
§ 1.2 Resistono con controricorso tanto l’RAGIONE_SOCIALE quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria.
Con istanza 7.5.2024 la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che venga dichiarata la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio relativo alle rendite catastali dei medesimi fabbricati gravati da Ici/Imu di cui al n. di R.G. 6527/2024 ed i giudizi (tra i quali il presente) riguardanti i tributi ICI e IMU (numeri di R.G. 22328/2020, 28957/2022, 7532/2022, 30256/2022 e 12422/2023), chiedendo -al contempo -che <>. La società ha inoltre depositato (seconda) memoria 17.5.2024 ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ., richiamando la suddetta istanza di sospensione/rinvio e comunque insistendo nelle già svolte argomentazioni e conclusioni.
RAGIONE_SOCIALEiderato che
§ 1.3 Non sussistono i presupposti né per la sospensione del presente giudizio di legittimità, né per dare corso all’istanza di rinvio della decisione.
Va infatti rilevato che il ricorso pendente al n. 6527/24 rg ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO notificato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 23.11.2018, con il quale l’Ufficio ha proceduto alla <>, a seguito RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni DOCFA presentate dalla società in data 19.10.2016 a rettifica di quelle (asseritamente erronee) proposte nel 2008.
Ora, il punto nodale di causa -come meglio si dirà in prosieguo -attiene alla efficacia (asseritamente retroattiva) della rendita di cui alla Docfa di rettifica del 2016 rispetto alle annualità di imposta pregresse, fatte oggetto
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degli altri giudizi chiamati alla stessa camera di consiglio, tra i quali il presente.
Premesso che si tratta di aspetto di natura strettamente tecnicointerpretativa RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche che presiedono alla materia catastale ed alla procedura Docfa, come tale insuscettibile di divenire oggetto di un accertamento preclusivo per forza di giudicato, è dirimente rilevare che l’eventuale esito favorevole (alla società) della lite di cui al ricorso n. 6527/24 rg, con definitiva validazione RAGIONE_SOCIALE rendite di cui alla Docfa rettificativa del 2016, non potrebbe comunque sortire effetto retroattivo -sulla base del fermo indirizzo di legittimità in materia -oltre l’annualità di sua presentazione, così da risultare ininfluente sull’annualità oggetto del presente ricorso.
Il che equivale ad osservare (al di là dell’ulteriore questione ostativa costituita dalla decadenza dal diritto al rimborso) come faccia qui oggettivamente difetto quel nesso di condizionamento che dovrebbe imporre, secondo la ricorrente, la sospensione del giudizio o quantomeno il suo opportuno differimento fin visto l’esito del ricorso menzionato.
Infatti la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l’esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell’altro giudizio); evenienza che non ricorre nel caso in esame.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta -ex art.360, co. 1^, n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione processuale del terzo chiamato in giudizio, posto che in materia catastale, pur dopo l’incorporazione degli uffici, il potere di
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rappresentanza processuale dell’amministrazione spettava all’ufficio provinciale del RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore e non all’ufficio dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE (artt. 10 segg. d.lgs. n. 546/92, art. 21septies legge 241/90, art. 23quater d.l. 95/2012 conv. legge 135/2012).
§ 2.2 Il motivo è infondato.
L’incorporazione dell’agenzia del RAGIONE_SOCIALE nell’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata disposta ex art. 23quater d.l. n.95/2012 conv. con mod. in l.135/12, secondo cui: <>. Il co. 2^ stabilisce poi che: <>. Il co. 7^ prescrive inoltre che: <> Si legge infine nella medesima disposizione da ultimo citata (co. 7^) che: <>.
Si è dunque verificato un fenomeno di fusione per incorporazione in unica agenzia fiscale, con subentro ex lege dell’ RAGIONE_SOCIALE nelle
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posizioni attive e passive, sostanziali e processuali, già facenti capo alla incorporata RAGIONE_SOCIALE, la quale è così divenuta mera articolazione organizzativa interna della prima.
RAGIONE_SOCIALEegue che, per effetto dell’incorporazione, sussisteva la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE nel processo in questione, a nulla giovando alla società ricorrente il richiamo a taluni precedenti di questa Corte (Cass. n. 36086/21 e n. 6713/20) che hanno sì affermato il permanere della legittimazione, anche processuale, dell’RAGIONE_SOCIALE pur dopo il 2012, ma ciò non ad esclusione dell’incorporante RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, con solo riguardo ai processi a quella data pendenti (per tale ragione insuscettibili di interruzione) ed in forza del disposto transitorio di cui al co. 7^ dell’art. 23 quater cit.. In tal senso, della protrazione dell’attività anche processuale da parte RAGIONE_SOCIALE ‘preesistenti’ agenzie del RAGIONE_SOCIALE solo in via temporanea e fino a completamento RAGIONE_SOCIALE operazioni di integrazione, deponevano anche la Circolare AE 5.2.2013 ed il provvedimento direttoriale 30.11.2012.
Né la società ricorrente potrebbe fondatamente eccepire, sotto altro profilo, il difetto di legittimazione processuale di RAGIONE_SOCIALE per assenza di delega del funzionario sottoscrittore degli atti processuali, ricorrendo in proposito il costante indirizzo interpretativo secondo cui (v. Cass. 2138/19; n. 27570/18): <>.
Eccezione qui neppure opposta.
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§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta -ex art. 360, co. 1^, n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92. Per avere la Commissione Tributaria Regionale disatteso l’istanza di sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo di quello di impugnazione della rettifica della Docfa 2016 relativa ai medesimi fabbricati. Giudizio, quest’ultimo, nel quale la società aveva chiesto la dichiarazione di retroattività dal 2008 RAGIONE_SOCIALE rendite proposte nel 2016.
§ 3.2 La doglianza è infondata, risultando corretto il convincimento posto dal giudice di appello a base della mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cit., atteso che -come già anticipato in reiezione della analoga istanza ripresentata dalla società anche in sede di legittimità – il giudicato sulla docfa 2016 (quand’anche in ipotesi favorevole alla società) non potrebbe espletare effetto se non, appunto, a partire dal 2016, mentre nel presente giudizio si controverte di annualità anteriore.
E neppure potrebbe fondatamente sostenersi che l’altro giudizio sarebbe pregiudicante sol perché avente (anche) ad oggetto proprio la questione della retroattività, anche per gli anni antecedenti al 2016, RAGIONE_SOCIALE rendite accertate, vertendosi infatti -sotto questo profilo – non di accertamento fattuale suscettibile di consolidarsi ex art. 2909 cod.civ. – ma di questione di pura interpretazione giuridica, come tale insuscettibile di sortire effetto preclusivo in diverso giudizio.
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce -ex art.360, co. 1^, n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per <>. Per non avere la Corte di giustizia tributaria di II grado esaminato compiutamente gli atti e le memorie di causa, nonché tutta una serie di argomentazioni difensive della società volte a dimostrare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE rendite 2008 e l’effettiva rispondenza ai parametri catastali RAGIONE_SOCIALE sole rendite rettificate nel 2016; tanto più che queste ultime rispondevano ai prontuari adottati
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medio tempore dall’amministrazione finanziaria, da quest’ultima riconosciuti, in altra analoga vertenza, di efficacia retroattiva.
§ 4.2 Il motivo è infondato.
Lungi da essere venuta meno all’obbligo della compiuta ricostruzione dei fatti di causa e della disamina di tutte le domande ed eccezioni di parte, la sentenza impugnata si connota per un’adeguata ricostruzione di tali aspetti e, al contempo, per la concisa ma non per questo equivoca o sfuggente esposizione della ragione decisoria adottata sul cuore della lite. Ragione incentrata sul principio (più volte stabilito in sede di legittimità, come dalla Corte territoriale osservato) per cui, fermo restando il diritto del contribuente di sollecitare in ogni momento, mediante la procedura docfa, la rivisitazione e la rettifica RAGIONE_SOCIALE rendite assegnate perché ritenute non congrue e non confacenti ai parametri legali ed allo stato di fatto, l’attribuzione così disposta RAGIONE_SOCIALE nuove rendite non può che prendere effetto dalla annualità successiva, salva l’ipotesi – qui non rilevata – in cui la rettifica sia stata necessitata da un errore dell’ufficio, ovvero da una richiesta dello stesso contribuente costituente però il risultato di un induzione ad errore da parte dell’amministrazione medesima (nel qual caso soltanto si produce un effetto retroattivo volto a ripristinare l’esatta rendita catastale a far data dal recepimento della originaria rendita erronea).
E’ del resto evidente che -su questo presupposto di ritenuta irretroattività -a nulla rilevava a fini decisori il ‘merito’ RAGIONE_SOCIALE rendite del 2008 (asseritamente eccessive e fuori mercato), così come lo stato degli immobili nell’annualità oggetto di richiesta di rimborso, ovvero la sopravvenienza o meno di mutamenti dello stato di fatto, ovvero ancora la maggior congruità RAGIONE_SOCIALE rendite sostitutivamente proposte nel 2016.
La sentenza si connota pertanto per aver esattamente colto l’essenza della controversia, e per averla risolta espungendo dalla motivazione tutti quei profili di merito che, per quanto ampiamente dibattuti in corso di
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causa, risultavano tuttavia completamente ininfluenti in rapporto all’adottato principi di diritto (irretroattività).
Per il resto, la doglianza persegue anche nella presente sede di legittimità lo stesso fuorviante obiettivo di rimettere in discussione il merito di rendite (quelle dalla società proposte nel 2008) ormai definitive ed intangibili, se non eventualmente a valere per il periodo successivo al 2016.
§ 5.1 Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, ci si duole -ex art. 360, co. 1^, n. 3 cod.proc.civ. -di violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento e dell’art. 10 legge 212/00. Per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado considerato che le rendite proposte nel 2016 avevano natura meramente rettificativa-sostitutiva di quelle del 2008 (in un quadro fattuale immutato e con riferimento al biennio censuario ’88 -’89), e che l’ufficio aveva rettificato in aumento le minori rendite proposte nel 2016, ma non aveva modificato in diminuzione i maggiori valori indicati dalla società nel 2008, con conseguente violazione dei principi di collaborazione e buona fede, oltre che del precetto di capacità contributiva ex art. 53 Cost..
§ 5 . 2 I motivi danno per scontato ciò che non è, vale a dire che le rendite proposte nel 2008 fossero inficiate da errore indotto dall’amministrazione finanziaria, così come sarebbe poi stato ‘riconosciuto’ da quest’ultima con l’adozione del menzionato Prontuario.
Si tratta però di una ricostruzione fattuale del tutto soggettiva ed esattamente antitetica a quella invece accolta dal collegio regionale, il cui ragionamento (tra l’altro involgente risvolti di fatto non rivedibili in questa sede) non dà spazio alcuno alla tesi sostenuta sul punto dalla società, così da senz’altro riaffermare nel caso concreto l’operatività della suddetta regola generale (efficacia della rendita rettificata a far data dall’annualità successiva).
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Ebbene, l’erroneità del presupposto fattuale dal quale muove la doglianza in esame ne inficia irrimediabilmente anche le conseguenze in diritto.
Corretta risulta infatti l’applicazione normativa resa (in coerenza con quell’accertamento fattuale) dal giudice di appello , il quale -come detto ha in ciò fatto proprio un orientamento già espresso da questa Corte di legittimità in un caso del tutto sovrapponibile al presente, nel quale si è affermato (Cass. n. 20463/17): « il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte – secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a ‘correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’ufficio dal contribuente’ (18023/2004; Cass.n.15560/2009, Cass.n.25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui l’errore di fatto sia compiuto dall’Ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (cfr. Cass. n.3168/2015), invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti (…) ».
Già Corte di Cassazione n. 16241/15 aveva in effetti stabilito che, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni RAGIONE_SOCIALE risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, «non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali,
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l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo », principio poi ulteriormente e chiaramente ribadito anche da Cass. n. 7745/19.
Dunque, ferma l’insindacabilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, la dedotta violazione normativa va esclusa sul presupposto che le nuove proposte dell’ottobre 2016 – siccome volte a far emergere ed a rimediare a talune lacune riscontrabili nella originaria proposta Docfa, a far constare talune modificazioni dello stato di fatto e, comunque, siccome non ascrivibili al comportamento dell’amministrazione finanziaria, neppure attraverso l’adozione del più volte menzionato prontuario – non potevano avere efficacia retroattiva, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso dell’Ici corrisposta nell’annualità in oggetto dalla società in conformità alle prime rendite da essa dichiarate (del resto recepite dall’ufficio che mai le aveva contestate).
Né potrebbe qui darsi ingresso ad una differente valutazione del ‘Prontuario’ al punto da farlo coincidere con un sostanziale ‘riconoscimento’ di errore da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, risultando del resto del tutto condivisibile l’assunto secondo cui si verte di un atto di natura meramente orientativa e non di carattere cogente e costitutivo di rendita.
Inconferente è poi anche il richiamo alla violazione, da parte dell’Ufficio, degli obblighi di collaborazione e buona fede, dal momento che l’affidamento della società non aveva ragione di fondarsi, nella specie, su nessun particolare atteggiamento negli anni positivamente tenuto (ad effetto decettivo) dall’RAGIONE_SOCIALE; che tale atteggiamento certo non potrebbe individuarsi nel non aver rettificato le rendite proposte dalla stessa società nel 2008; che, quand’anche in ipotesi riscontrabile, una siffatta violazione potrebbe al più rilevare sul piano sanzionatorio (estraneo alla lite), non di sicuro su quello -invece qui dedotto -della debenza dell’imposta e, per converso, del diritto al suo rimborso.
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§ 6.1 Con il sesto motivo di ricorso si lamenta -ex art.360, co. 1^, n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per omesso esame dell’istanza di rimborso Imu <>, nonostante che il diritto al rimborso non potesse ritenersi perento ex art. 1 co. 164 l.296/06; ciò perchè né alla data dell’istanza relativa (21 novembre 2016) né a quella di introduzione del presente giudizio (4 luglio 2017) l’Imu effettivamente dovuta per il 2012 risultava esattamente determinata, con conseguente accertamento, nell’ an e nel quantum , del credito a rimborso.
§ 6.2 Il motivo si palesa finanche inammissibile, mostrando di non cogliere che il diniego di rimborso ha comunque trovato condivisibile riscontro giurisdizionale sul piano, non già (o, quantomeno, non solo) dell’estinzione per intervenuta decadenza, ma della fondatezza nel merito dei suoi presupposti (con ragione decisoria RAGIONE_SOCIALE ed esaustiva, oltre che corretta in diritto).
§ 7. Ne segue il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida: a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; – a favore del RAGIONE_SOCIALE Calabria, in euro 5.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
-v.to l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012;
Ud.del Il RAGIONE_SOCIALE.Est.
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi
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