Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25364/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimataavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3114/09/21 depositata il 7 aprile 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2025, riconvocata l’8 aprile 2025
●rilevato che:
-l’ultimo motivo di ricorso -con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) , n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. –
investe una questione incisa dallo «ius superveniens» costituito dall’art. 21 -bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, che così recita:
« 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati»;
●considerato che:
sul tema riguardante gli effetti generati nel processo tributario dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione rispondente ai requisiti previsti dal citato articolo si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte due contrastanti orientamenti interpretativi, di cui: (i)il primo riconosce l’efficacia del giudicato penale anche ai fini dell’accertamento del presupposto impositivo, e quindi del rapporto fra contribuente ed Erario (cfr., ex ceteris , Cass. n. 23609/2024, Cass. 21584/2024, Cass. n. 30675/2024, Cass. n. 30814/2024, Cass. n. 936/2025 e Cass. n. 1021/2025); (ii)il secondo opera una lettura riduttiva della novella legislativa,
ritenendo che la stessa trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle sanzioni irrogate (cfr. Cass. n. 3800/2025, seguìta da Cass. n. 4916/2025, Cass. n. 4921/2025, Cass. n. 4924/2025 e Cass. n. 4935/2025);
– con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, resa nell’àmbito del procedimento n. 27278/2017 R.G., è stata disposta la rimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della cennata questione di massima di particolare importanza;
● ritenuto che , alla luce di quanto precede, si renda opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa delle determinazioni della Prima Presidente;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio