Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22846 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22846 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 630/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ope legis in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, PEC: EMAIL;
– controricorrente-
-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Liguria n. 1231/2018 depositata il 21/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1231/02/2018, depositata il 21.09.2018, respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 1208/2016 della Commissione tributaria provinciale di Genova di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettific a e liquidazione n. 2013IT002345000 del 27.08.2014, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il corrispettivo di cessione di due immobili intercorsi con RAGIONE_SOCIALE, richiedendo il pagamento di complessivi euro 21.806,79 per maggiore imposta di registro, ipoteca e catastale, comprensivo di interessi e sanzioni.
Avverso la suddetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 19/12/2019, affidato a 5 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ha depositato memoria in data 31/05/2024, con allegata la sentenza n. 1230/2018 della CTR Liguria, passata in giudicato in data 16/06/2020, che annulla l’ingiunzione notificata al coobbligato RAGIONE_SOCIALE per la medesima operazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deducendo la apparenza della motivazione, in quanto la estrema sintesi della sentenza non darebbe conto RAGIONE_SOCIALE ampie contestazioni sulle metodologie comparative adottate.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 52 comma 2 bis del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in relazione al vizio di motivazione dell’accertamento.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in ragione del fatto che l’amministrazione non avrebbe provato i fatti costitutivi fatti valere, limitandosi ad enunciare i criteri di comparazione.
-Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. sul rilievo che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva proceduto ad una illegittima valutazione meramente equitativa.
-Il quinto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 , sull’assunto che , a fini di rettifica, erano state prese in considerazione unità immobiliari non comparabili.
In via preliminare deve darsi atto della esistenza di sentenza passata in giudicato (CTR Liguria, sentenza n. 1230/2018) con la quale si annulla il medesimo provvedimento di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla medesima operazione, notificato alla coobbligata, la quale era controparte nella operazione negoziale oggetto d ell’ imposta di registro impugnata.
6.1. In particolare, è principio consolidato che l’effetto estensivo del giudicato, previsto dall’art. 1306, comma 2, cod. civ., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l’ente impositore, costituisce esercizio di un diritto potestativo, che non può essere rilevato di ufficio dal giudice, ma può dedotto dal debitore laddove non siano intervenute preclusioni processuali (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 25 settembre 2013, n. 21958; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906). Nel caso d specie la parte ha dedotto e dimostrato tempestivamente il passaggio in giudicato, per quanto detto sopra riguardo ai termini, e dunque legittimamente ha introdotto il documento in giudizio ex art. 372 cod. proc. civ., in
quanto il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (Cass., 1 giugno 2012, n. 8816; Cass., 4 giugno 2008, n. 14696).
6.2. Sotto il profilo sostanziale, non è dubbia l’applicabilità all’obbligazione solidale tributaria dell’art. 1306, c. 2, cod. civ. (v., altresì, Corte Cost., 21 luglio 1988, n. 870; Corte Cost., 17 dicembre 1987, n. 544), posto che la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE obbligazioni solidali tributarie va tratta, in linea di principio, dalla disciplina RAGIONE_SOCIALE obbligazioni solidali di diritto comune (v. già Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053).
6.3. L’applicazione di detta disposizione codicistica, – della quale si è rilevato che «non ha valore di norma sulla struttura dell’obbligazione solidale (ossia un valore sostanziale), ma detta una regola speciale direttamente riguardante il funzionamento processuale del meccanismo della solidarietà, operando un distacco RAGIONE_SOCIALE vicende processuali da quelle sostanziali» (Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053), – trova, quindi, un limite nel giudicato (sfavorevole) che eventualmente si sia formato nei confronti del debitore solidale che ne invochi l’applicazione, l’effetto estensivo del giudicato (favorevole) rimanendo, così, impedito (proprio) dall’avvenuta definizione (con forza di giudicato) dell’obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali (cfr., ex plurimis, Cass., 14 aprile 2020, n. 7792; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., 5 luglio 2017, n. 16560; e, in tema di Invim, Cass., 9 dicembre 2008, n. 28881; Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053), circostanza che però non riguarda la presente fattispecie, in cui si contesta appunto il decisum di appello, al fine di impedirne il passaggio in giudicato.
6.4. Per converso, quanto ai limiti soggettivi del giudicato tributario, si è rimarcato che, – ove, così come nella fattispecie dedotto dalla ricorrente, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, – mentre la sentenza
che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all’annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento ( ex plurimis , Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204, cit.).
6.5. Non si tratta, poi, di giudicato relativo ad eccezione di carattere personale, ma di annullamento insistente sul vizio di motivazione del (medesimo) provvedimento di accertamento, come statuito dalla decisione resa nei confronti del coobbligato (n. 1230/2018 della CTR Liguria).
6.6. Alla luce di quanto sopra detto, consegue che il giudicato favorevole, certamente producibile, estende i propri effetti anche in favore del l’odierna parte ricorrente.
Conseguentemente va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, c. 2, cod. proc. civ. e per l’effetto va accolto il ricorso originario della contribuente.
In considerazione del fatto che la sentenza è passata in giudicato in corso di giudizio, devono essere compensate le spese di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 13/06/2024.