Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15923 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15923 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 31/01/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ICI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25830/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI REGGIO CALABRIA (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore, avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
Numero sezionale 771/2025
Numero di raccolta generale 15923/2025
– CONTRORICORRENTE
–
per la cassazione della sentenza n. 1402/7/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria -Sezione distaccata di Reggio Calabria – depositata in data 5 maggio 2021, notificata il 9 giugno 2021. Data pubblicazione 14/06/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 31 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Calabria -Sezione distaccata di Reggio Calabria accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente contro la pronuncia n. 727/7/2013 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, riducendo del 25% « il valore di riferimento ai fini dell’imposta delle particelle ricadenti in zona C del P.R.G.» (così nella sentenza impugnata), ai fini della base imponibile dell’ICI concernente l’anno d imposta 2009.
Nello specifico, la Commissione osservò, per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione, che:
«Tra i terreni oggetto dell’imposizione, le particelle 226, 1752 (per mq 2.350) e 1753 ricadono in zona omogenea C del P.R.G. all’epoca vigente nella quale l’edificazione è consentita solo previa approvazione di un piano di lottizzazione da riferire ad una estensione non inferiore a 5.000 mq»;
-« in linea con quanto ritenuto nella sentenza impugnata, tali particelle, pur avendo estinzione inferiore a 5.000 mq, non possono considerarsi non edificabili in quanto, previa cessione delle stesse ai proprietari confinanti o acquisizioni di altre particelle limitrofe, possono in astratto legittimare l’attività edificatorio. Tale potenzialità non consente di ritenere i fondi assolutamente
Numero sezionale 771/2025
inedificabili e ne legittima l’assoggettamento all’imposta. Solo in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta infatti può ritenersi che il terreno non sia assoggettabile all’ICI»; Numero di raccolta generale 15923/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
-in considerazione dell’evidente valore venale dei beni in misura inferiore rispetto a quelli dei terreni ricadenti in altre zone per i quali l’attività edificatoria è consentita senza limiti o con limiti meno stringenti, detto valore, per i terreni ricadenti in zona C, andava ridotta nella misura del 25%.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 7 settembre 2021, formulando sei motivi d’impugnazione, depositando in data 20 gennaio 2025 memoria ex art. 380bis .1, c.p.c.
Il Comune di Reggio Calabria ha resistito con controricorso notificato in data 28 ottobre 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i sei motivi di ricorso sono stati formulati, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, nella specie costituiti:
(primo motivo) dalla circostanza che i lotti non si trovavano all’interno di centri abitati, ma in piena campagna e totalmente privi di accesso e privi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
(secondo motivo) dai contenuti della perizia tecnica di parte in cui venivano dimostrate le suindicate circostanze fattuali;
(terzo motivo) dalla circostanza che non era stato presentato ed approvato un piano di lottizzazione e che i lotti in esame non raggiungevano la soglia minima edificabile di mq. 5.000;
(quarto motivo) dal rilievo secondo il quale non è consentito limitare l’altrui diritti di proprietà, per cui risulterebbe «assurda» (v. pagina n. 6 del ricorso) l’ipotesi considerata dalla Commissione circa l’acquisizione dei beni terzi confinanti con quelli del ricorrente al fine di raggiungere l’unità minima edificabile; Numero sezionale 771/2025 Numero di raccolta generale 15923/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
(quinto motivo) dalla sussistenza di un vincolo espropriativo sulla particella n. 1752, che non consentiva il libero utilizzo del bene;
(sesto motivo) dalla sussistenza di varie pronunce secondo le quali, non essendo stati approvati per la zona C i piani di secondo livello, l’edificabilità delle aree ivi ricadenti andava esclusa, avendo consistenza inferiore al lotto minimo edificabile.
1.1. Nel primo motivo ai deduce anche la «violazione e falsa applicazione di norma di diritto» (v. pagina n. 2 del ricorso).
Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, subito archiviando la preliminare eccezione di inammissibilità dello stesso per difetto di autosufficienza sollevata dal Comune, consentendo il ricorso di comprendere le ragioni di critica al provvedimento impugnato, risultando, piuttosto, altre le ragioni di inammissibilità delle censure.
I motivi di impugnazione sono stati articolati sul dedotto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, come tali chiaramente riconducibili al parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., che risulta però precluso dalla sussistenza di una cd. doppia conforme.
3.1. Come sopra esposto, il Giudice d’appello ha esaminato il merito della questione, articolando le proprie valutazioni in tema di edificabilità delle suindicate particelle, in linea con quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l’unica differenza risultando dalla
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riduzione (nella predetta misura del 25%) della base imponibile dell’imposta per la minorata potenzialità edificatoria, avendo l’ordinanza in esame espressamente rimandato « per il resto alla motivazione della sentenza impugnata integralmente condivisa da questa Commissione » (così all’ultima pagina della sentenza impugnata). Numero di raccolta generale 15923/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
Dunque, sul tema, qui ancora controverso, della vocazione edificatoria delle menzionate aree le valutazioni dei giudici di merito coincidono.
3.2. Ricorre allora il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la previsione all’art. 348 -ter , quinto comma, c.p.c. esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. la sentenza di appello (nella specie depositata il 5 maggio 2021 con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2014) che conferma la decisione di primo grado, precisandosi, altresì, che la predetta previsione si applica anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; da ultimo, anche Cass., Sez. T., 23 ottobre 2024, n. 27547).
L’evidenza della previsione normativa non richiede soverchie argomentazioni per ritenere l’inammissibilità del ricorso in esame, in ragione dell’esistenza, alla luce di quanto sopra illustrato, di una doppia decisione ‘conforme’ sugli stessi fatti da parte della sentenza di primo grado e della pronuncia di secondo grado, dovendo peraltro osservarsi che il ricorrente non ha dimostrato -come era suo onere – che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (cfr., su tali pacifici principi, tra le tante, Cass., Sez. III, 20 settembre 2023,
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n. 26934; Cass., Sez. L., 7 marzo 2023, n. 6826, che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama Cass., Sez. T, 18 dicembre 2014, n. 26860 e Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774 e, nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724, nonché Cass., Sez. 6/T, 24 febbraio 2023, n. 5746). Numero di raccolta generale 15923/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
Appena aggiungendo sul punto che la decisione di secondo grado non deve necessariamente corrispondere in toto a quella di primo grado, ma è sufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico -argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta, dunque, alla configurazione della cd. ‘doppia conforme’ il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724).
3.3. Può inoltre osservarsi che i predetti motivi richiamano, per altri aspetti, elementi che:
-non sono fatti nel senso considerato dalla menzionata disposizione, come il richiamo (secondo motivo) alla consulenza di parte (che partecipa della natura di un’allegazione difensiva, cfr., ex multis , Cass., Sez. I, 16 novembre 2022, n. 33742) alle valutazioni del giudice (circa la possibilità di acquisto di beni limitrofi in modo da rendere il lotto edificabile, v. quarto motivo) o a pronunce giudiziali (sesto motivo);
-sono stati considerati dal Giudice d’appello, il quale ha operato la citata decurtazione del valore venale dei beni e quindi della base imponibile, proprio considerando le condizioni (tra cui l’estensione delle particelle) di minorata potenzialità edificatoria (in cui rientra anche la localizzazione dei beni e l’assenza delle opere di
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urbanizzazione), oggetto di contestazione con il primo ed il terzo motivo; Numero di raccolta generale 15923/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
non sono decisivi (motivo quinto), giacchè il solo vincolo espropriativo, richiamato per accreditare il limite alla libera disponibilità del bene, non incide sulla vocazione edificatoria dell’area (cfr. Cass., Sez. I, 6 luglio 2023, n. 7328), né sul titolo di proprietà in capo al contribuente.
Come accennato, nel primo motivo di ricorso l’istante ha anche denunciato la violazione e falsa applicazione di norme diritto, senza ulteriore specificazione.
Anche a voler sorvolare, per la sopra indicata ragione, sull’inammissibilità del motivo, va osservato che l’unica disposizione richiamata, correlata al tema della vocazione edificatoria dell’area è l’art. 12 d.P.R. 380/2001, secondo cui il premesso a costruire è subordinato all’esistenza di opere di urbanizzazione primaria.
4.1. Senonché, si tratta richiamo decettivo, sol considerando che con le diposizioni di cui agli artt. 11quaterdecies , comma 16, della legge n. 248/2005 e 36, comma 2, della legge 248/2006 il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 248/2006, precisando che “un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
L’affermazione di edificabilità dl terreno ai fini della determinazione del suo valore venale non può -una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale -ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sull’art. 36, comma 2, del DL 223/06,
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convertito nella legge n.248/06 secondo il quale «’ in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 quaterdecies , comma 16, del DL 30.9.2005, n.203, convertito con modificazione, dalla legge 2.12.2005, n.248 e dell’artt. 36, comma 2, del DL 4.7.2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b ), del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi” (Cass. n. 21156/2016; Cass. n.11182/2014; Cass. 15792/2012 ed altre). Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506/2006, la quale ha osservato che: “L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo di imposta » (così Cass., Sez. T. 10 marzo 2020, n. 6702; cui adde , tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 14 maggio 2024, n. 13305). Data pubblicazione 14/06/2025
In tale direzione, deve allora riconoscersi che l’assenza di opere di urbanizzazione non negano l’edificabilità del suolo, anzi la presuppongono, incidendo semmai solo sulla valutazione del relativo valore venale.
Alla stregua di tali dichiarazioni il ricorso va complessivamente respinto.
6. Le spese presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
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Data pubblicazione 14/06/2025
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore del Comune di Reggio Calabria nella somma di € 1.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME