Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6258 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15839/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. elettivamente do.to presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del foro di Roma alla INDIRIZZO -rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del controricorso.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 2944/2015 depositata il 22/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Comune di Argelato propone un solo motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2944 depositata il 22.12.2015 e non notificata, con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, nel confermare la prima decisione, ha ritenuto il difetto della qualità della edificabilità dell’area di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto il PSC introdotto dalla normativa regionale non attribuisce potestà edificatoria alle aree, atteso che in base alla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 20 del 2000, la potestà edificatoria è riconosciuta al piano operativo comunale ( P.O.C. ).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’inclusione di un terreno fra quelli edificabili secondo la previsione del PSC non è sufficiente per integrare gli elementi richiesti per l’inclusione fra quelli tassabili ex art. 2 della l. n. 504/92 in mancanza della concreta possibilità per i terreni di vantare un diritto edificatorio escluso dalla normativa regionale.
Resiste con controricorso il contribuente.
In data 22.01.2023, la contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo per poter aderire alla definizione agevolata; procedura mai attivata.
Considerato che
Con un unico articolato motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, 1^ co., n. 3, cod.proc.civ. -violazione dell’art. 2 d.lgs n. 30 dicembre 1992, n. 504 nonché dell’art. 36 d.l.4 luglio 2006, n. 223 e congiuntamente l’illegittimità della sentenza nella parte in cui rileva il difetto della qualità di area edificabile, pur in vigenza di un piano urbanistico generale (PSC); deduce altresì a violazione di precetti costituzionali di ripartizione dei poteri tra Stato, Regioni e
Comuni ai sensi degli artt. 23, 118 e 119 Cost, in relazione alla valenza fiscale dell’art. 28 L.R.
3. La censura è fondata.
L’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091; Cass. sez. 6-5, ord. 27 aprile 2017, n. 10476).
Dette considerazioni evidentemente sono esattamente riproponibili nel rapporto tra previsione generale di piano e norme attuative, quali siano le denominazioni in concreto assunte anche secondo le legislazioni regionali (si veda in proposito, con specifico riferimento a rapporti tra piano strutturale comunale e piano operativo comunale nell’ambito della legislazione urbanistica di riferimento dell’Emilia -Romagna, Cass. 5, 27 gennaio 2017, n. 2109).
4.Invero l’affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale non può -una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale -ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sull’art.36 co. 2. d.l. 4 luglio 2006, n. 223 cit. convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 secondo il quale <in tema di Ici, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi» (Cass. n. 21156/2016; Cass. n. 11182/2014; Cass. n. 15792/2012 ed altre ). Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506/06, la quale ha osservato che: .
4.1.Anche allorquando la legge regionale preveda che il Piano strutturale comunale, inteso quale strumento di pianificazione urbanistica generale da adottarsi dai Comuni per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo, non attribuisca la potestà
edificatoria alle aree né conferisca alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del piano operativo comunale, potendo solo il piano operativo comunale regolare la reale possibilità di trasformazione del territorio, comunque esso è assimilabile ai piani attuativi previsti dalla normativa statale. Benché la valenza “programmatica” di tale strumento sembrerebbe prima facie escludere una sua diretta incidenza sulla natura delle aree, occorre, tuttavia, considerare che la nozione di edificabilità da un punto di vista urbanistico si discosta dalla relativa nozione in ambito fiscale che sembra far leva su un concetto più ampio di “potenzialità edificatoria”. In altri termini, ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell’approvazione regionale dello strumento urbanistico e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia in quanto è di comune esperienza la circostanza che la vocazione edificatoria di un suolo formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo, è sufficiente a far lievitare il suo valore venale secondo le leggi di mercato. Va precisato però, che (Cass. n.17933/2021). Ed a nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria possa conseguire unicamente dall’inclusione del terreno nel successivo piano operativo comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi laddove la natura edificabile del terreno consegue all’approvazione dello strumento generale di pianificazione (vedi
Sez. 5 del 27.01.2017. n. 2109; Sez. 5, del 27.03.2019, n. 8549; Sez. 5, del 3.04.2019, n. 12938). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale – una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale – non può ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sull’art. 36, co. 2, d.l. 223/2006 cit., secondo il quale l’edificabilità deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi» (Cass. 5 novembre 2018, n. 28175; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2109; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21156; Cass. 21 maggio 2014, n. 11182). ( v. Cass. dell’11.03.2022, n. 7928 e Corte cost. n. 64/2021) .
5.Nel caso di specie è dunque dirimente osservare come il terreno dovesse considerarsi edificabile, e dunque sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato ex art.5. co. 5. d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cit., quand’anche in assenza di adozione di uno strumento particolareggiato attuativo, per il solo fatto che l’edificabilità di esso era prevista dal piano strutturale comunale. Ed a nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria potesse conseguire unicamente dall’inclusione del terreno nel successivo piano operativo comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi laddove la natura edificabile del terreno consegue all’approvazione dello strumento generale di pianificazione (Cass. nn. 2107, 2108, 2109 del 2017).
6.In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna per statuire sulle
altre doglianze proposte dalla società contribuente concernenti il valore assunto a base dell’imposta dovuta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso:
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria in data