Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 4882 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4882 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata con atto separato allegato, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte eletto domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Comune di Cermenate (Co), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, in virtù di procura speciale conferita con atto separato allegato, che ha indicato recapito Pec avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2661, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 26.10.2020, e pubblicata il 19.11.2020;
Oggetto: Imu – Tasi Diniego di rimborso Edificabilità dell’area Perequazione urbanistica.
ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Mediante ricorso con istanza ai sensi dell’art. 17 -bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, NOME COGNOME impugnava il provvedimento di diniego prot. n. 6087/2018 del 30.3.2018, con il quale il Comune di Cermenate (Co) aveva rigettato la richiesta di rimborso dell’IMU (ICI) e della TASI versate dal contribuente in relazione alle annualità 2008-2016 (Euro 25.805,39), sostenendo il contribuente di non essere tenuto al versamento dei tributi perché proprietario di aree non edificabili.
NOME COGNOME impugnava tale diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, la quale rigettava il ricorso.
Avverso la decisione sfavorevole, il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che rigettava l’impugnativa, confermando la decisione della CTP.
Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resiste mediante controric orso l’Ente locale. Il ricorrente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Mediante il suo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto assorbita la proposta questione della perequazione urbanistica, ed avere concluso che le aree di sua proprietà non fossero soggette ad un vincolo di inedificabilità assoluta (ric., pp. 3, 8).
Con riguardo alle aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico, questa Corte ha ritenuto che: ‘in tema
d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile ‘, Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 23814 (evidenze aggiunte; conforme Cass. sez. VI-V, 6.7.2018, n. 17764).
2.1. Nel caso di specie è necessario osservare che i giudici di merito, sia della CTP che della CTR, hanno rilevato come ‘anche a prescindere dalla perequazione urbanistica, ed oltre a tale possibilità concessa al proprietario, le aree in questione consentono un’effettiva edificabilità e non sono quindi assoggettate ad un vincolo di inedificabilità assoluta’ (sent. CTR, p. 1), non mancand o i giudici dell’appello di indicare le caratteristiche delle aree in cui si trovano i terreni per cui è causa. Peraltro pur condividendo la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la questione della perequazione urbanistica delle aree rimane assorbita, la CTR non si è sottratta dal chiarire, richiamando una condivisibile pronuncia del giudice di legittimità, che la questione proposta dal contribuente è comunque infondata, perché ‘è assoggettato ad ICI il terreno inserito nell’ambito di una “perequazione urbanistica”, per effetto della quale viene attribuito un valore edificatorio uniforme a tutte le proprietà destinate alla trasformazione di uno o più ambiti del territorio comunale, a prescindere dalla effettiva localizzazione dei diritti edificatori, trasferibili e negoziabili separatamente dal suolo, atteso che l’applicazione di tale imposta presuppone il possesso di immobili aventi potenzialità edificatoria, sebbene non
immediatamente attuabile, desunta dalla qualificazione operata nel piano regolatore generale anche semplicemente adottato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i terreni compresi in una perequazione urbanistica, ricadenti in un’area destinata a verde pubblico e viabilità, alla quale, in base al meccanismo perequ ativo, era stato attribuito un indice edificatorio)’ Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27575 (sent. CTR, p. 2, evidenza aggiunta).
In definitiva, si ritiene di dover assicurare continuità ai condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità innanzi esposti, ed il motivo di ricorso deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle contestazioni esaminate e del valore della causa.
3.1. È dovuta dal ricorrente, in considerazione dell’esito del giudizio, anche la corresponsione del c.d. doppio contributo.
La Corte,
P.Q.M .
rigetta ricorso proposto da COGNOME NOME , e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cermenate, quantificate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13 comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.12.2022.