Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7676 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19664/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 198/2016 depositata il 27/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il AVV_NOTAIO Generale che ha concluso per l’estinzione o in subordine il rigetto;
Fatti rilevanti di causa e motivi della decisione.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il provvedimento 10 luglio 2012 con il quale la Regione Puglia – Ufficio Tributi Propri contestava alla società la violazione della disciplina sul tributo speciale (‘ecotassa’) per il deposito in discarica dei rifiuti solidi speciali non pericolosi (art.3 l. 549/95 e 7, co.21, LR Puglia n.38/12), attesi gli accertati illeciti di discarica abusiva ed abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, procedendo al recupero dell’importo complessivo di euro 6.813.431,49 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-dovevano essere condivise le valutazioni rese dai primi giudici, con motivazione <>, in ordine alla qualificazione come rifiuti dei materiali rinvenuti presso la sede operativa della società dai verbalizzanti (PVC GdF 24.2.2012), nonché alla effettiva sussistenza della discarica abusiva ed alla quantificazione del materiale (principalmente inerti da scavo e demolizioni) ai fini del calcolo della base imponibile assoggettabile ad ‘ecotassa’;
-contrariamente a quanto sostenuto dalla società (effettivamente abilitata alla ‘messa in riserva’ dei rifiuti, cioè all’attività di loro stoccaggio
temporaneo in attesa dell’avvio alle altre operazioni di recupero) i rifiuti dovevano essere avviati a tali operazioni entro un anno, non tre anni, dalla loro ricezione, in modo tale che il superamento del termine annuale, come accertato dai primi giudici, determinava il carattere abusivo della discarica (art. 183, co. 1^ lett. aa) d.lgs 152/06; art.6 co. 6^ D.M. 5.2.98 come modificato ed integrato dal D.M. 5.4.06 n. 186);
-una diversa conclusione non poteva basarsi sull’articolo 2 comma primo lettera g) del decreto legislativo n. 36/03 recante la definizione di discarica, posto che dall’interpretazione letterale della norma non potevano derivare dubbi <>;
-la sussistenza di una discarica abusiva era del resto stata accertata in sede penale dal Tribunale di Taranto che, con la sentenza n. 3032 del 2014, aveva riconosciuto il legale rappresentante della società colpevole del reato di cui all’articolo 256 comma 3^ decreto legislativo n. 152/06;
-nel senso che l’attività principale della società (autorizzata al recupero dei rifiuti in forma semplificata con determinazione del Dirigente Ecologia della Provincia di Taranto n. 81 del 28 luglio 2006, ma non autorizzata alla gestione di una discarica) fosse appunto quella di stoccaggio illegittimo di rifiuti, doveva desumersi altresì da quanto accertato dai verbalizzanti (e rilevato anche dal giudice penale), in ordine al fatto che gli introiti aziendali certificati dalla società risultavano <>;
-la qualifica come rifiuto del materiale rinvenuto risultava pacificamente attestata dalla relazione tecnica della stessa società a firma dott. COGNOME, secondo cui si trattava appunto di <>;
-sempre sulla base della (seconda) relazione tecnica di parte dott. COGNOME la Guardia di Finanza aveva poi determinato la quantità di rifiuti e, quindi, la base imponibile del tributo in totali 74.947,20 tonnellate, come da PVC citato.
Ha resistito con controricorso la Regione Puglia.
§ 2. Con nota del 22 gennaio 2024 la ricorrente RAGIONE_SOCIALE in liq. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con conseguente pronuncia di estinzione del processo.
Con memoria 12.2.2024 la Regione Puglia, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso (avente comunque natura non accettizia: Cass.n.10140720; n.3971/15 ed altre), ha concluso anch’essa, in via principale, per l’estinzione del processo, salvo subordinatamente insistere per il rigetto del ricorso avversario.
In tale situazione, sussistono i presupposti ex art. 390 cod.proc.civ. per la dichiarazione di estinzione del processo.
L’esito del giudizio, in una con la controvertibilità delle questioni dedotte, depongono per la compensazione delle spese di lite. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrenterinunciante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
-dichiara estinto il presente processo;
-compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 28 febbraio 2024.
Il Consigliere est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME