Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, corrente in Milano, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso
controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2144/2018, depositata il 15 maggio 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia notificava cartella per l’anno 2012, conseguente a comunicazione di irregolarità che azzerava una perdita conseguente a beneficio fiscale l. 388/2000, che avrebbe determinato il riconoscimento di un credito di € 92.155,00. Tale credito e perdita sarebbero sorti a seguito di un investimento in un
ART 57
impianto fotovoltaico operato nel 2010. Non essendosi fruito del beneficio in quell’anno, la società aveva provveduto a riliquidarlo con Unico 2012/2013, sulla base di quanto stabilito dalla circolare 31 del 2013. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, valorizzando la situazione di incertezza determinatasi in ordine alla possibilità di cumulare le agevolazioni ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con quelle sopravvenute, e ritenendo che la società stessa avesse recuperato l’agevolazione dopo il chiarimento della possibilità di cumulo, secondo le indicazioni contenute nella già citata circolare, nonché in virtù dell’interpretazione di errore contabile, esteso quindi anche a quello conseguente a interpretazioni di fatti e la mancata esposizione in nota integrativa dell’investimento ambientale come ritenuto dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di risposta ad interpello. L’Agenzia interponeva quindi appello che la CTR respingeva con la sentenza qui impugnata.
Propone quindi l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste la contribuente a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo mezzo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 53 e 57, d.lgs. n. 546/1992, nonché 112 e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR valutato come nuove le eccezioni circa la non spettanza dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è fondato, dal momento che in effetti l’Agenzia in appello ha eccepito la mancata produzione della documentazione inerente all’acquisto del bene, nonché alla mancata prova della data di entrata in funzione dell’impianto.
Orbene, come noto, il divieto di proporre in appello eccezioni nuove, per quel che qui rileva, deve intendersi riferito alle eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e,
cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario (cfr. Cass. 22/07/2017, n. 22105), e nella specie è evidente che oggetto dell’eccezione era costituito proprio dall’assenza dei fatti costitutivi del credito (documentazione per l’acquisto e data dell’entrata in funzione, in assenza dei quali il credito non sussiste). Non può dunque sostenersi che il motivo di fatto sottenda un giudizio di mancato esame di un fatto decisivo, poiché appunto esso riguarda la violazione della norma processuale che imponeva l’esame degli elementi costitutivi dedotti in sede d’appello, né può ritenersi che comunque la CTR abbia accertato nel merito la sussistenza del credito.
Essa, infatti, oltre ad aver definito in rito la questione circa l’esame dei presupposti, ha espressamente ritenuto, evidentemente sulla base di ciò, la non contestazione del credito.
Pertanto, la ritenuta inammissibilità delle deduzioni suddette in relazione al disposto dell’art. 57, d.lgs n. 546/1992 risulta erronea.
Gli ulteriori mezzi, in quanto la loro rilevanza dipende dall’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui al motivo precedente (fermo restando che dal tenore del secondo motivo la stessa Agenzia non contesta il principio in base al quale, una volta dimostrati i presupposti del beneficio, la contribuente può emendare la dichiarazione ed opporsi alla pretesa erariale nei termini di cui alla sent. Cass. Sez. U. 13378/2016), restano assorbiti.
3 . Al postutto il ricorso dev’essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,
che provvederà altresì alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024