Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30510 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29308/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 4124/2022 depositata il 6 maggio 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale RAGIONE_SOCIALE Catania dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, un
avviso di accertamento con il quale, sulla base dello studio di settore VG69U, rideterminava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari prodotti dalla prefata società nell’anno 2012, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioni pecuniarie collegate.
La contribuente reagiva proponendo ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, la quale, ritenuto assorbente il motivo di impugnazione incentrato sull’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per carenza della delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore, annullava l’atto impositivo.
Il gravame successivamente esperito dall’Amministrazione Finanziaria veniva respinto dall’adìta Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 4124/2022 del 6 maggio 2022, resa nella contumacia della parte privata, confermava con diversa motivazione la pronuncia di primo grado (in tal senso dovendo essere inteso il seguente dispositivo: «accoglie l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado, seppure con diversa motivazione, secondo quanto in motivazione» ).
A sostegno della decisione adottata, per quanto qui interessa, il collegio regionale osservava che: -risultava documentata l’esistenza della delega di firma rilasciata dal Direttore dell’Ufficio al funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo; -«non ricadendo la vicenda processuale nell’àmbito dei casi di cui all’art. 59 del D. lgs. 546/1992, occorre (va) … esaminare le residue censure del ricorso di primo grado non delibate dalla sentenza appellata ed implicitamente assorbite» ; – fra le censure in questione appariva fondata quella con la quale la contribuente aveva contestato che la rideterminazione del reddito fosse stata effettuata in base a uno studio di settore superato da altro successivo costituente il «frutto
di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività» ; – conseguentemente, «la sentenza di primo grado (anda) va confermata, seppur con diversa motivazione, da ciò discendendo l’obbligo dell’Amministrazione tributaria di liquidare nuovamente le imposte da versare mediante l’utilizzo dello studio di settore più recente» .
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione, è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 59, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c..
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver posto a fondamento della decisione una questione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE con il ricorso introduttivo della lite e rimasta assorbita dalla sentenza di primo grado, sebbene tale questione non fosse stata reiterata dalla contribuente nel giudizio di appello, nel quale non si era costituita.
Con il secondo, subordinato, motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62 -bis del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993.
2.1 Si contesta alla Commissione regionale di aver erroneamente ritenuto applicabili al caso di specie le risultanze di uno studio di settore evoluto, in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni all’uopo richieste.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame del secondo.
3.1 Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992, «le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale (ora corte di giustizia tributaria di primo grado- n.d.r.), che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate».
3.2 Il tenore della norma è pressochè identico a quello dell’art. 346 c.p.c., dettato in materia di processo civile ordinario, il quale dispone che «le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate».
3.3 Sul tema questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel processo tributario l’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992 va riferito a qualsiasi questione, non rilevabile d’ufficio, suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione e si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace (cfr. Cass. n. 11594/2025, Cass. n. 33195/2024, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 20062/2014).
3.4 È stato, al riguardo, evidenziato che tale soluzione si giustifica alla luce del principio di parità RAGIONE_SOCIALE parti nel processo e dell’effetto devolutivo dell’appello, che non consentono di attribuire all’appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all’appellante (cfr. Cass. n. 23500/2024, Cass. n. 9452/2024, Cass. n. 25345/2016).
3.5 Tanto premesso, e venendo al caso di specie, va osservato che la RAGIONE_SOCIALE era rimasta contumace nel giudizio d’appello svoltosi davanti alla CTR del Lazio, come chiaramente emerge dalla stessa sentenza gravata.
3.6 Nel descritto contesto, le questioni da essa sollevate con il ricorso introduttivo della lite e rimaste assorbite dalla decisione assunta dalla CTP la quale aveva annullato l’atto impositivo per
ravvisata carenza del potere di firma in capo al funzionario sottoscrittoreerano da considerarsi rinunciate, in difetto di riproposizione dinanzi al giudice superiore.
3.7 Sussiste, quindi, il prospettato «error in procedendo» , in quanto, una volta riconosciuto che l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento sollevata dalla contribuente era stata erroneamente ritenuta fondata e assorbente dai giudici «a quibus» , il collegio regionale avrebbe dovuto integralmente accogliere il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, senza procedere allo scrutinio RAGIONE_SOCIALE ulteriori questioni di merito non riproposte in appello dalla parte privata e non rilevabili d’ufficio.
Si impone, conseguentemente, la cassazione della sentenza impugnata.
4.1 A questo punto, dovendo ritenersi formato il giudicato interno sull’esistenza di una valida delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo e non essendovi, per le ragioni innanzi spiegate, ulteriori questioni suscettibili di disamina, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con statuizione di integrale rigetto dell’originario ricorso della RAGIONE_SOCIALE
Le spese dei gradi pregressi, da regolare «ex novo» in conseguenza dell’accoglimento dell’esperita impugnazione, e così pure quelle della presente fase di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta integralmente l’originario ricorso della parte privata; condanna la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese dell’intero giudizio, che liquida:
-quanto al primo grado, in complessivi 2.400 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito;
-quanto al grado d’appello, in complessivi 3.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito;
-quanto alla fase di legittimità, in complessivi 2.100 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME