Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1505 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1505 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7058/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma , INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 4956/2016 depositata il 26 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La Guardia di Finanza di Frosinone, in data 27 ottobre 2011, emetteva un processo verbale di constatazione per mezzo del quale veniva contestata alla RAGIONE_SOCIALE la tardiva emissione di fatture per operazioni imponibili pari a euro 510.069,17 con IVA relativa pari a euro 98.787,17. L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Frosinone notificava, in data 9 dicembre 2011, l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, contestando il mancato versamento di IRES e IRAP.
L’atto veniva impugnato avanti la Commissione tributaria provinciale di Frosinone in data 7 febbraio 2012.
L ‘Ufficio , sempre in data 9 dicembre 2011, procedeva altresì alla notifica di atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO con cui venivano irrogate le relative sanzioni IVA.
L ‘Ufficio , infine, in data 21 marzo 2012, procedeva alla notifica d ell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per l’anno d’imposta 2006
Con ricorso notificato in data 21 maggio 2012, l’ atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone.
Si opponeva l’Ufficio.
La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 177/2/13 depositata l’11 novembre 2013, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva atto di appello.
Si costituiva in giudizio la società contribuente depositando controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 4956/40/16 depositata il 26/07/2016,
accoglieva l’appello e annullava la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 472/1997, anche in relazione all’art. 112 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Carenza di motivazione. Secondo quanto prospettato, i giudici di secondo grado, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, disattendendo l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento perché emesso in violazione del termine di giorni 60 stabilito dall’art. 12, comma 7 , della legge n. 212/2000, avrebbero comunque dovuto esaminare e pronunciarsi sugli ulteriori motivi di difesa svolti dalla società nelle proprie controdeduzioni difensive e già proposti nel ricorso di primo grado, così come sancito dall’art. 112 c.p.c. Si evidenzia come la seconda e la terza eccezione sollevata dalla società sin dal giudizio di primo grado assorbite dall’accoglimento dell’eccezione preliminare da parte dei giudici della Commissione tributaria provinciale – ribadite e riproposte in sede di controdeduzioni in appello, relative alla carenza di motivazione dell’atto impugnato (mancata allegazione dell’accertamento, nonché carenza di motivazione dell’avviso di accertamento per mancanza della pag. n. 3), siano state totalmente ignorate dalla Commissione tributaria regionale, la quale non ha speso nemmeno una parola in merito alla dedotta e contestata carenza di motivazione dell’atto impugnato. Per tali ragioni la sentenza della Commissione tributaria regionale risulterebbe
illegittima per violazione anche degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
1.1. -Il motivo è fondato.
Nel processo tributario, l’art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, dall’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall’art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione (Cass. n. 11594/2025; Cass. n. 20062/2014).
Questa Corte (Cass. n.21506/2010) ha già stabilito che l’art. 56 del d.lgs. n.546/1992, il quale prevede che «le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate», ha una portata analoga alla disposizione contenuta nell’art. 546 c.p.c.
È stato infatti chiarito che il termine “questioni” (per tali intendendosi quelle suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di ricorso o d’impugnazione) non ha un’accezione più ampia di quella contenuta in detta disposizione, la quale si riferisce alle “domande”, e non comprende quindi anche le mere argomentazioni giuridiche (Cass. n. 3653/2001). La sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE ipotesi normative richiamate consente di ricorrere al vasto filone giurisprudenziale formatosi in merito all’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 346 c.p.c., prevalentemente intesa nel senso che l’onere di riproposizione riguarda, in particolare, le questioni, nel senso sopra precisato, non esaminate o non accolte
perché assorbite, come quelle proposte in via alternativa o subordinata (Cass. n. 8854/2007; Cass. n. 413/2006).
Sulla base di tali premesse, la Corte ha anche condivisibilmente affermato che nel processo tributario l’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, ancorché anche p er relationem agli atti di primo grado in cui risultino tempestivamente proposti i motivi di censura non accolti o non trattati dalla sentenza del giudice provinciale, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass. n. 30444/2017; Cass. n. 24267/2015). Tale riproposizione, nella forma del rinvio per relationem, risulta qui rispettata.
Sennonché nella motivazione della pronuncia qui impugnata manca ogni riferimento esplicito alla questione di legittimità prospettata, nonostante la parte si fosse espressamente riportata ai motivi di illegittimità esposti nel ricorso introduttivo e illustrati nella successiva memoria. In sede di rinvio, si dovrà valutare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure in relazione a quanto espressamente indicato nel ricorso introduttivo e riproposto in sede di gravame.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME