Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 14/05/2025
Tarsu Tia Tares Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10568/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL), rappresentato e dife so dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALEEMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Casamassima (80012570729), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 667/2023, depositata in data 8 marzo 2023, e notificata il 14 marzo 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 667/2023, depositata in data 8 marzo 2023, e notificata il 14 marzo 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Casamassima, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dallo stesso Comune in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente per l’anno 2010 .
1.1 -P remessa l’ammissibilità del gravame, la Corte di merito ha considerato che l’appello andava accolto e che, dunque, il tributo fosse dovuto -in quanto la contribuente non aveva assolto al proprio obbligo dichiarativo in ordine ai presupposti della detassazione delle superfici detenute, ovvero della riduzione della superficie tassabile, in ragione della produzione di rifiuti speciali; ed ha soggiunto che non andavano esaminate le ulteriori questioni «proposte dalla contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non affrontate nella sentenza impugnata in quanto non è stato proposto, al riguardo, appello incidentale».
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; il Comune di Casamassima resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, ed all’art. 346 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame non aveva pronunciato su eccezioni di parte che -rimaste assorbite nella pronuncia di primo grado -erano state devolute al giudizio di appello tanto con i motivi articolati da controparte quanto dietro espressa riproposizione con le controdeduzioni ivi depositate.
1.1 -Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni che, riproposte in appello, involgevano il diritto alle riduzioni tecniche previste in relazione alle modalità di svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4) e la nullità dell’atto impositivo per difetto, rispettivamente, di contraddittorio endoprocedimentale nonché di motivazione dell’atto .
-I due motivi -che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi -sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di quanto in appresso precisato.
2.1 – Come risulta, innanzitutto, dal diretto esame degli atti processuali, la pronuncia di prime cure dava atto delle eccezioni poste a fondamento del ricorso introduttivo -eccezioni che involgevano l’illegittimità dell’atto impugnato « per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, difetto di motivazione e, nel merito, … la non debenza dell’imposta – art. 62, co.3, d.lgs 507/93 e per la riduzione della Tarsu, eventualmente dovuta, in applicazione dell’art. 59, co.2 e 4 d.lgs 507/93» – e statuiva nel merito rilevando
che «Non costituendosi, il Comune non ha fornito, come avrebbe dovuto, alcuna prova contraria, dell’eventuale effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento, utile ed indispensabile a smentire le affermazioni della ricorrente. Per questa motivazione, assorbente di ogni altra eccezione, il ricorso va accolto».
Come anticipato, la pronuncia veniva impugnata dal Comune di Casamassima e, nelle depositate controdeduzioni, la parte, odierna ricorrente riproponeva tutte le eccezioni già articolate col ricorso introduttivo, ivi incluse quelle che afferivano a nullità formali e procedimentali nonché alle riduzioni (cd. tecniche) di cui all’art. 59, commi 2 e 4, cit.
Il giudice del gravame -in integrale riforma della pronuncia di primo grado -rilevava, quindi, che dall’inosservanza dell’obbligo dichiarativo conseguiva la dovutezza del tributo non potendosi prospettare né detassazione di superfici, né riduzioni delle stesse, in ragione della dedotta (ma non dichiarata) produzione di rifiuti speciali.
2.2 -Tanto posto, va rimarcato che, in un siffatto contesto decisorio, venivano in considerazione eccezioni che non erano state «oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure» (Cass. Sez. U., 12 maggio 2017, n. 11799; v., altresì, Cass. Sez. U., 24 maggio 2007, n. 12067) e che, pertanto, andavano semplicemente riproposte (in controdeduzioni) davanti al giudice del gravame (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56).
Peraltro, la Corte – nel confermare che la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale -pur ha precisato che, se la parte ripropone detta eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello
incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass., 31 gennaio 2022, n. 2805; Cass., 24 giugno 2021, n. 18119).
2.3 -Va soggiunto che i sopra esposti motivi di impugnazione dell’atto impositivo – articolati tanto col ricorso introduttivo del giudizio quanto nel secondo grado di giudizio – involgevano eccezioni che -riconducibili alla nullità dell’avviso di accertamento, per difetto di motivazione ed inosservanza del previo contraddittorio, ed al diritto alle riduzioni di tariffa (non, dunque, delle superfici imponibili), ai sensi del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4 (sulla cui natura v. Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 cui adde , ex plurimis , Cass., 22 gennaio 2024, n. 2146; Cass., 29 marzo 2023, n. 8858) -non avrebbero potuto ritenersi assorbite in ragione dell’esame dell’appello principale -e, pertanto, delle ricadute in iure dell’inosservanza dell’obbligo dichiarativo – atteso che venivano in rilievo questioni che in quanto fondate su elementi di fattispecie diversi, ed ulteriori, rispetto a quelli oggetto di esame -andavano espressamente esaminate e non potevano ritenersi implicitamente disattese.
Come, poi, la Corte ha in più occasioni statuito, l’assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; ne consegue, pertanto, che lo stesso assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (Cass., 22 giugno 2020, n. 12193; Cass., 3 febbraio
2020, n. 2334: Cass., 19 dicembre 2019, n. 33764; Cass., 12 novembre 2018, n. 28995; Cass., 27 dicembre 2013, n. 28663).
2.4 -La Corte, peraltro, ha (anche) statuito che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti i n giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962); e la decisione nel merito è, nella fattispecie, senz’altro possibile con riferimento all’eccepito difetto di un contraddittorio endoprocedimentale.
2.4.1 – In tema di contraddittorio endoprocedimentale, difatti, le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che «l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”.» (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823); e il principio di diritto in questione è stato, poi, più volte ribadito dalla Corte (v., ex plurimis , Cass., 27 gennaio 2023, n. 2585; Cass., 23 febbraio 2021, n. 4752; v., altresì, Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), anche con riferimento
ai tributi locali (v. Cass., 5 maggio 2022, n. 14357; Cass., 15 aprile 2021, n. 9978).
Né, nella fattispecie, potevano trovare applicazione le disposizioni introdotte ( ex novo ) dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
2.4.2 – Per di più, come statuito dalla stessa Corte di Giustizia (v., altresì, Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823, cit.), le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali «si rivolgono agli Stati membri esclusivamente qualora essi attuino il diritto dell’Unione », così che non trovano applicazione al di fuori del diritto dell’Unione in quanto la Carta «non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati» (art. 51, par. 2; v., ex plurimis , CGUE, 10 novembre 2016, C -321/16, Pardue, punti 18 e 19; CGUE, 14 aprile 2016, causa C328/15, Târșia , punti 22 e 23; CGUE, 8 maggio 2014, causa C -483/12, COGNOME NV, punti 17 ss.; CGUE, 12 luglio 2012, causa C -466/11, Currà e a., punto 25; CGUE, 15 novembre 2011, causa C -256/11, Dereci e a., punto 71; CGUE, 5 ottobre 2010, C -400/10 PPU, McB., punto 51).
3. -L ‘impugnata sentenza va, pertanto, cassata nei limiti di quanto sin qui rilevato, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con riferimento alle eccezioni erroneamente non esaminate e relative alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione ed al diritto alle riduzioni tecniche di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.