Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30750/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso la sentenza n. 1383/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. Staccata di Salerno, n. 9, depositata il 12.2.2020 e non notificata,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
La società contribuente ha proposto ricorso, dinanzi alla CTP di Salerno, avverso il preavviso di pignoramento conseguente al mancato pagamento di ingiunzioni di pagamento per TARSU 2010 e IMU 2012, notificate dalla SO.G.RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del Comune di Cava de’ Tirreni per il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, lamentando la mancata notifica delle prodromiche ingiunzioni di pagamento e la prescrizione quinquennale del credito vantato.
La CTP di Salerno, con sentenza n. 1461 del 2019, rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, articolando i seguenti motivi: omessa pronuncia ed erronea motivazione in ordine alla presunta ricezione delle prodromiche ingiunzioni di pagamento e all’inesistenza della notifica a mezzo pec; erronea motivazione in merito alla notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune di Cava de’ Tirreni; omessa pronuncia in merito all’eccepita prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
La CTR , con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello in ragione del difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE
La società concessionaria per la riscossione ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver fondato l’accoglimento dell’appello su un’eccezione relativa al difetto di legittimazione della società concessionaria per la riscossione -mai sollevata dalla contribuente nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo, rubricato ‘nullità della sentenza per violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’ si lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dalla RAGIONE_SOCIALE in ragione della carenza di specificità dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione.
Con il terzo motivo, si censura la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, per non aver il giudice d’appello pronunciato l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, proposta dalla contribuente solo nelle memorie illustrative depositata nel secondo grado di giudizio il 27.12.2019.
Con il quarto motivo, rubricato ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’, la ricorrente ha censurato la decisione del giudice regionale per aver omesso di esaminare il contenuto della convenzione di affidamento del 2016 da parte del Comune di Cava de’ Tirreni alla RAGIONE_SOCIALE
Con l’ultimo motivo di ricorso ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. E) ed F) del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’ si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la competenza esclusiva del consiglio comunale negli incarichi di affidamento.
In primo luogo, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso, formulata dalla società controricorrente.
In tema di contenzioso tributario, infatti, questa Corte ha precisato che il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c., deve rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., 18 novembre 2015, n. 23575).
Nel caso di specie, con riferimento al primo motivo di ricorso, la ricorrente ha specificamente trascritto i motivi di appello articolati dalla società contribuente, indicando specificamente le pagine dell’atto di impugnazione nelle quali gli stessi erano articolati.
Per completezza si osserva che, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, tale trascrizione consente il rispetto del detto principio, non potendosi tenere conto dell’integrale riproposizione del ricorso in appello, contenuta nella memoria ex art 380bis.1 c.p.c. che, com’è noto ha una funzione meramente illustrativa, non potendo integrare o specificare i motivi di ricorso.
6.1. Tanto premesso, il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che ‘Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere
limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente. L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”» (tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011, Rv. 619083 – 01).
Ancora in via generale, va ricordato che l’obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dal secondo comma all’art. 101 c.p.c. riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass., sez. L, 19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1, 08/06/2018, n. 15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778; Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724).
6.2. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che ‘la società ricorrente aveva dedotto l’inesistenza della notifica di quell’atto poiché avvenuta a mezzo pec e con formato ‘pdf’ anziché ‘p7m’, nonché la prescrizione dei crediti azionati in suo danno’ e che, avverso detta sentenza la società contribuente aveva
proposto appello ‘ribadendo quanto esposto in primo grado’. Nel ricorso introduttivo, inoltre, la ricorrente, con piena osservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (autosufficienza, ex art. 366, primo comma, n. 3-5, cod. proc. civ.), ha trascritto integralmente i motivi di appello, dai quali risulta come non fosse in alcun modo censurato il difetto di legittimazione della società concessionaria.
Non è dubbio, pertanto, che la censura relativa al difetto di legittimazione della società concessionaria, odierna ricorrente, debba considerarsi del tutto “nuova” e come tale non proponibile nel corso giudizio d secondo grado. Tale censura, inoltre, è senza dubbio idonea a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite, rientrando così tra quelle che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., ove rilevata d’ufficio (come nel caso in esame), doveva essere sottoposta alle parti.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso, in Roma, 30 maggio 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME