Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
Oggetto: decadenza -eccezione in senso stretto -riproposizione in appello
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23413/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME
-intimata –
avverso la sentenza n.2026/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria depositata il 19.7.2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria veniva dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da ll’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rigettato l’appello incidentale di Miglionico NOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro n. 826/1/2022. Con tale sentenza era stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’ atto di contestazione emesso dall’Ufficio con cui veniva applicata la sanzione di cui all’art 59 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), per sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta attuata mediante manomissione del contatore.
In ricorso si legge che l ‘atto veniva emesso a seguito di un verbale di verifica del 24 febbraio 2015 degli ispettori di RAGIONE_SOCIALE e sulla base della comunicazione dei consumi in frode (c.d. valorizzazione) del 8.6.2016 trasmessa all’Ufficio dalla RAGIONE_SOCIALE
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo rilevando che il credito dell’Amministrazione finanziarie per le accise, ai sensi dell’art. 15 del TUA, si era prescritto perché tra il momento della scoperta del fatto illecito e l’atto emesso erano decorsi più di 5 anni. L’Agenzia proponeva appello deducendo che nel caso di specie non si verteva di tributi ma di sanzioni, che era stato impugnato non un avviso di pagamento ma un atto di contestazione e che per l’irrogazione della sanzione vigevano termini di decadenza e non di
prescrizione. Il giudice d’appello dichiarava inammissibile il gravame dell’Agenzia in quanto la questione della decadenza non sarebbe stata tempestivamente introdotta dall’Agenzia in sede di costituzione in primo grado. I motivi incidentali proposti dalla contribuente venivano in motivazione dichiarati assorbiti, ma in dispositivo il ricorso incidentale era rigettato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane, affidato a due motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, per aver erroneamente dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia ritenendo che la difesa erariale relativa al termine decadenziale per l’irrogazione di una sanzione tributaria fosse questione nuova.
Il motivo è fondato.
2.1. L’Agenzia ha proposto appello contestando che la fattispecie non riguarda l’accisa come tributo ma le relative sanzioni, precisando che è stato impugnato non un avviso di pagamento bensì un atto di contestazione e che, conseguentemente, dal momento che per l’irrogazione della sanzione vigono termini di decadenza e non di prescrizione, è errata la sentenza di primo grado.
2.2. Il Giudice di secondo grado ha erroneamente applicato la disposizione dell’art.57 cit., secondo la quale nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio.
La CGT ha infatti confuso la posizione processuale dell’Ufficio con quella del contribuente, poiché è quest’ultimo che, eventualmente, non avrebbe potuto eccepire per la prima volta in appello la decadenza dall’Ufficio dal potere di esercitare il proprio potere
impositivo, non essendo tale eccezione rilevabile d’ufficio , e non l’Agenzia che logicamente non può far valere un fatto estintivo della propria pretesa.
E, del resto, la deduzione in appello costituiva, in evidenza, mera difesa in relazione alle ragioni per quali non potesse essere invocata la norma sulla prescrizione dei tributi in materia sanzionatoria, come, invece, incomprensibilmente statuito dal giudice di primo grado, sicché in alcun modo sussisteva la rilevata novità.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con il quale viene lamentata, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 472 del 1997, per non aver il giudice considerato che il termine di decadenza per la irrogazione delle sanzioni in tema di accise pari al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui all’ufficio è stato comunicato il fatto sanzionabile è stato rispettato nel caso di specie. L’ accertamento è demandato al giudice del rinvio. 4. La sentenza impugnata è in ultima analisi cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.11.2024