Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33745 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20666/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. COGNOMECODICE_FISCALE;
-controricorrentenonchè contro
COMUNE DI SALERNO;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1191/2022 depositata il 31/01/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La società indicata in epigrafe impugnava l’ingiunzione di pagamento n. 54104 del 10 aprile 2018 in materia di ICI/IMU per gli anni di imposta 2011 e 2012 , del Comune di Salerno, notificata il 18 aprile 2018, richiamata nell’atto di ‘preavviso per la dichiarazione di fallimento’, notificato dalla Soget, mediante pec del 12 settembre 2019, eccependo:
-illegittimità dell’ingiunzione di pagamento richiamata nel preavviso di dichiarazione di fallimento per omessa notifica degli atti presupposti, cioè degli avvisi di accertamento e/o di pagamento emessi dal Comune di Salerno, quale Ente Creditore;
-illegittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa da Soget per disapplicazione dell’atto amministrativo del Comune di Salerno, recante l’affidamento alla Soget della potestà accertativa;
nel merito, illegittimità della pretesa impositiva, in quanto riferita su beni immobili che costituiscono ‘beni merce’, ossia costruiti per essere destinati alla vendita (che, quindi, sono esenti da ICI e IMU, ai sensi dell’art. 13, comma 9 -bis del d.l. n. 201/2011) o che erano ancora in corso di costruzione e, quindi, non ultimati e quindi irrilevanti ai fini impositivi;
-illegittimità per sopraggiunta decadenza dell’azione impo -esattiva (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell’art. 161 della legge n. 296/2006), in quanto, non essendovi prova e nemmeno traccia degli avvisi di accertamento prodromici, l’ingiunzione di pagamento rappresentava il ‘primo’ ed unico atto impo -esattivo emesso nei confronti della Società.
In particolare, deduceva la sopraggiunta prescrizione quinquennale dei tributi locali e delle sanzioni irrogate, nonché sopravvenuta prescrizione quinquennale degli interessi.
I giudici di prossimità dichiaravano l’inammissibilità del ricorso affermando che .
Il collegio d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, statuiva che .
Ricorre la contribuente per la cassazione di detta sentenza, svolgendo quattro motivi. Replica con controricorso la società concessionaria, la quale in data primo ottobre 2024 ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., affermando di aver già esplicato le proprie ragioni difensive con il controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La prima censura deduce .
La società lamenta che la pronuncia di seconde cure sembra essere indirizzata soltanto verso l’eccezione di giudicato sollevata nell’atto di appello, escludendone l’ammissibilità, ancorché il giudicato possa essere sollevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado, per cui non potrebbe, ontologicamente, rientrare nella fattispecie processuale contemplata nel citato art. 57 del d.lgs. n. 546/1992; che l’eccezione non avrebbe potuto comunque, essere sollevata ‘ in rerum natura’ in primo grado, in quanto oggettivamente, sul piano temporale, la sentenza n. 1381/2020 risulta depositata il 16 settembre 2020 e quindi dopo che l’ iter del primo grado del presente giudizio si era già concluso alcuni mesi prima, come risulta dalla data dell’udienza di trattazione, che si era tenuta il 24 febbraio 2020, in epoca antecedente alla data del passaggio in giudicato della decisione; che, del resto il passaggio in giudicato della pronuncia, per mancata impugnazione, si è consolidato il 16 marzo 2021, considerato il deposito della sentenza avvenuto il 16 settembre 2020;
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermare in modo generico ed incomprensibile che l’appello sarebbe inammissibile per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, presenterebbe delle insuperabili lacune logiche, nonché ‘assunti’ totalmente assertivi e autoreferenti, tali per cui la motivazione deve considerarsi senz’altro meramente apparente e, dunque, sostanzialmente omessa (Cass., SS.UU., 8053/2014; Cass. 14026/2012),con conseguente violazione delle norme che
disciplinano la motivazione delle sentenze (artt. 111 Cost., 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.), ridondando nel vizio di nullità della decisione.
La seconda censura prospetta , in quanto nessuna domanda o eccezione nuova è ravvisabile nell’appello della Società (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), reiterando, con detto mezzo, le critiche svolte con il primo motivo.
Si obietta che, come già evidenziato nello sviluppare il primo motivo, la richiesta di riconoscimento dell’efficacia riflessa del giudicato esterno della predetta sentenza non può assolutamente costituire una ‘domanda/eccezione nuova’, anzitutto perché l’eccezione di giudicato esterno può essere sollevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (fra le tante si veda la recente Cass. n. 12754/2022, ove « secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (così Cass., Sez. Un., n. 13916 del 2006; conf. Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 15339 del 2018) persino nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ». Ma, in ogni caso, la stessa eccezione di giudicato non avrebbe potuto essere presentata in primo grado, in quanto, come già detto, la sentenza n. 1381/2020 risulta depositata il 16 settembre 2020.
Con il terzo mezzo di ricorso, la contribuente prospetta la <nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla eccezione sollevata dalla Società circa l'efficacia riflessa del giudicato esterno sulla omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 54104 del 10 aprile 2018, atto
presupposto di quello notificato ex post , ritualmente impugnato (art. 360, primo comma , n. 4, c.p.c.); sostenendo che la Società ha chiesto ai giudici di secondo grado l'estensione del giudicato esterno contenuto in altra sentenza della CTP di Salerno, la n. 1381/2020, depositata il 16 settembre 2020, la quale aveva accolto il ricorso contro una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dalla Soget, e basata sulla stessa ingiunzione di pagamento n. 54104 del 10 aprile 2018, oggetto del presente giudizio.
4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., nonché dell'art. 324 c.p.c. in riferimento all'eccezione di giudicato esterno contenuto nella sentenza n. 1381/2020 della CTP di Salerno depositata il 16 settembre 2020. Si afferma che il giudicato tributario non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio per il quale è stato reso, ma ha una efficacia ultrattiva tale da imporsi in altri processi, pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale. E ciò in virtù dei corollari del giudicato esterno previsti per il rito civile, espressione dei principi fondamentali del giusto processo (art. 111 Cost) e del ' ne bis in idem ', di certo applicabili al contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992; la capacità espansiva del giudicato tributario può operare soltanto rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente permanente ovvero « In generale, l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. 20257/2015; Cass.6953/2015) » (Cass. ord. n.11440/2016). Nella specie, il giudicato della sentenza n. 1381/2020 della CTP di Salerno riguarda esattamente e precisamente l'accertata mancata notifica degli atti presupposti della comunicazione di iscrizione ipotecaria, che sono gli stessi alla base del 'preavviso per la
dichiarazione di fallimento' oggetto di questo giudizio. La mancata rilevazione del giudicato esterno da parte dei giudici di secondo grado, quindi, ha comportato la violazione anche delle norme indicate in rubrica.
Infine, si deduce che se i giudici di merito avessero vagliato e correttamente esaminato le dedotte eccezioni, sarebbero certamente giunti alla differente conclusione della mancanza di prova della avvenuta, rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 54104 del 10 aprile 2018. L'omessa pronuncia, da parte dei giudici di secondo grado, su tale specifica eccezione della Società, quindi, determina conseguentemente la nullità della sentenza impugnata, per violazione anche del principio di ' corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ' di cui all'art. 112 c.p.c..
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione dedotta dalla Soget in merito alla mancata attestazione di conformità della sentenza passata in giudicato n. 1381/2020 e del ricorso introduttivo avverso l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio.
5.1. L'eccezione relativa alla carenza di attestazione di conformità del ricorso originario è inammissibile in quanto non risulta proposta dalla Soget con le controdeduzioni in sede di appello, difatti un tal motivo non consta e la concessionaria neppure deduce d'averlo specificatamente avanzato, di talchè il dedotto vizio non impugnato, resta sanato. (Cass. n. 3086/2022; Cass. n. 17118/2024). Quanto alla dedotta mancanza di attestazione di conformità della sentenza passata in giudicato si rinvia, versandosi in ipotesi di accertamento di fatto non svolto dal decidente, unitamente agli altri accertamenti alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania.
6.La prima censura è destituita di fondamento.
6.1.Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va
apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ' motivazione apparente ', allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del " minimo costituzionale " richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
6.2. Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata contenga una apparente illustrazione delle ragioni sottese alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, decisione erroneamente giustificata dalla considerazione che il giudicato si sarebbe formato successivamente al deposito della decisione di prime cure. Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto); ne deriva che il decisum rispetta in maniera congrua il canone del minimo costituzionale.
Le altre censure possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto coinvolgono le medesime questioni di diritto afferenti alla violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., e, per quanto di ragione, sono fondate.
7.1. Risulta dalla documentazione prodotta che la sentenza n.1381/2020 è stata depositata il 16 settembre 2020 e passata in giudicato, per mancata impugnazione, il 16 marzo 2021, mentre la sentenza di primo grado, oggetto di appello n. 9525 /2020, risulta depositata il 30 dicembre 2020 e l'udienza per la trattazione si è tenuta il 24 febbraio 2020.
7.2.Emerge con tutta evidenza, pertanto, che il giudicato si era formato successivamente all'udienza di trattazione del giudizio di primo grado e successivamente al deposito della sentenza della CTP di Salerno.
7.3.Come ribadito da questa Corte, l'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie, in appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva o non provata l'eccezione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire (Cass. 02/09/2022, n. 25863; Cass. 15/05/2020, n. 8922; Cass. 21/12/2011, n. 27906).
8.Ne consegue che erroneamente la CTR ha ritenuta tardiva ed inammissibile l'eccezione di giudicato, tardività che comunque non avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità del
gravame, bensì all'esame dei motivi proposti con l'atto di gravame.
9.Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per l'accertamento relativo alla presenza di
attestazione di conformità della sentenza di cui si invoca il giudicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della