Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 18/10/2024
Registro Invim Liquidazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15359/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (c.f.: P_IVA), in persona del suo Direttore p.t ., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (c.f.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, ope legis domicilia (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale socio della RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza n. 682/7/18, depositata il 12 aprile 2018, della Commissione tributaria regionale della Calabria;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 682/7/18, depositata il 12 aprile 2018, la Commissione tributaria regionale della Calabria, riuniti i ricorsi separatamente pendenti, ha accolto l’appello spiegato da COGNOME NOME, in proprio e quale socio della RAGIONE_SOCIALE , ed ha disatteso quello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto, per quanto di ragione rideterminando il valore dell’immobile oggetto di tassazione, l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’Invim dovuta dal contribuent e in relazione alla registrazione (in data 28 settembre 1992) dell’atto di conferimento societario, nella RAGIONE_SOCIALE, dei beni di un’impresa familiare;
1.1. -il giudice del gravame ha ritenuto che, nella fattispecie, andava accolta l’eccezione di decadenza formulata dal contribuente in quanto la pretesa impositiva avrebbe dovuto essere esercitata «per effetto del disposto di cui all’art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel termine triennale a decorrere dalla data di registrazione dell’atto pubblico nel mentre la stessa risulta azionata al maturare del termine quadriennale ossia il 28 settembre 1996 (cfr. doc. in atti).»;
-l’ RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
COGNOME NOME, in proprio e quale socio della RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, e dell’art. 112 cod. proc. civ. , deducendo, in sintesi, che l’eccezione di decadenza accolta dal giudice del gravame era stata introdotta in giudizio (solo) con l’atto di appello così che ne conseguiva la nullità della gravata
sentenza che aveva accolto un’eccezione inammissibile per il divieto di nova in appello;
il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, ed alla l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2, sull’assunto che -venendo in considerazione la liquidazione dell’imposta complementare (ai sensi del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154) -nella fattispecie trovava applicazione la sospensione del termine di decadenza («sino al 31 dicembre 1993 ») di cui all’art. 57, comma 2, cit.;
2 – il ricorso è fondato in tutte le sue articolazioni, e va senz’altro accolto;
-quanto, difatti, al primo motivo, la Corte ha statuito che il divieto posto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, – alla cui stregua, nel giudizio di appello, non possono proporsi «nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio» – riguarda le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili; e che per eccezioni in senso stretto debbono intendersi quelle attraverso le quali il contribuente fa valere, con i motivi di ricorso, un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva od estintiva della pretesa fiscale, non potendo al contrario essere considerate tali – e non comportando pertanto il divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dall’art. 57, cit., – la deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione RAGIONE_SOCIALE censure mosse dal contribuente all’atto impugnato – con il ricorso introduttivo – ed alle quali rimane quindi circoscritta la
indagine rimessa al giudice (così Cass., 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25756; v. altresì, ex plurimis , Cass., 3 aprile 2024, n. 8805; Cass., 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., 21 marzo 2019, n. 8073; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., 22 settembre 2017, n. 22105);
si è, quindi, rimarcato che la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura eccezione in senso proprio (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24074; Cass., 28 novembre 2017, n. 28467; Cass., 9 gennaio 2015, n. 171; Cass., 27 gennaio 2012, n. 1154; Cass., 24 agosto 2007, n. 18019; Cass., 11 dicembre 2006, n. 26361); eccezione che non può essere dedotta nemmeno dietro presentazione di motivi aggiunti, in quanto l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti (v. Cass., 7 luglio 2017, n. 16803; Cass., 8 giugno 2011, n. 12442);
3.1 -nella fattispecie, l’RAGIONE_SOCIALE ritrascrive integralmente il ricorso introduttivo del giudizio così che -come ben si deduce -il giudice del gravame ha finito per esaminare un’eccezione in senso proprio che avrebbe dovuto essere articolata col ricorso introduttivo e che, pertanto, risultava inammissibile per il divieto di nova in appello;
-quanto, poi, al secondo motivo, è la stessa gravata sentenza a dar conto del fondamento dell’avviso di liquidazione che, nella fattispecie, si correlava all’istanza del contribuente che, presentata nell’atto sottoposto a registrazione, aveva riguardo alla cd. valutazione automatica di unità immobiliari non ancora iscritte in catasto con attribuzione di rendita (d.l. n. 70 del 1988, art. 12, cit.);
4.1 -con riferimento all’imposta liquidata dall’ufficio – a seguito dell’attribuzione della rendita catastale, e dunque in termini consentanei alla richiesta del contribuente – la Corte ha già statuito che viene (così) in considerazione la liquidazione di un’imposta di natura complementare che, per tale ragione, è riconducibile all’àmbito di applicazione della l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2, che -con disposizione di portata generale riferibile (anche) ai rapporti sorti successivamente ai termini di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 53, – ha previsto un règime di sospensione («sino al 31 dicembre 1993») dei termini di decadenza di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 (v. Cass., 11 giugno 2014, n. 13149; Cass., 20 maggio 2009, n. 11752; Cass., 23 marzo 2007, n. 7177; Cass., 22 febbraio 2005, n. 3563);
e, come sempre rilevato dal giudice del gravame, nella fattispecie l’avviso di liquidazione sarebbe stato azionato «il 28 settembre 1996» ( id est entro il termine triennale di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2);
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.