Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16660 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
Oggetto: II.DD. – IVA –
riscossione – decadenza – prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38693/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 2363/14/2019, depositata il 31.5.2019 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 2363/14/2019 depositata il 31.5.2019 veniva dichiarato inammissibile l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Milano n. 9330/8/2016 che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo con cui il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento per II.DD. e IVA oltre accessori relativa al periodo di imposta 2006.
Il giudice di prime cure osservava che la cartella era giunta a conoscenza del contribuente quantomeno a partire dal 2010, allorquando egli aveva presentato istanza di rateizzazione e proposto ricorso al giudice tributario che con sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di Milano n.894/36/16 aveva rigettato il ricorso. Di conseguenza, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo assorbita ogni altra questione.
Il giudice di secondo grado dichiarava inammissibile l’appello , da un lato in conseguenza di una precedente impugnazione da parte del contribuente di un estratto di ruolo recante anche l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e, dunque, ritenendo esaurito il potere di impugnazione. Dall’altro, per non aver il contribuente contestato l’aver richiesto la rateizzazione del debito tributario già nel 2010 a conferma RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente deducendo tre motivi, cui replicano l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con un unico controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., censura la violazione degli articoli 36 d.lgs. n.546/92, 112 e 132 cod. proc. civ. nonché 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ritenuta assolutamente carente, generica e priva di riferimento alle questioni dedotte dall’appellante, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Il giudice d’appello ha espresso una duplice ratio decidendi , che l’ha portato a dichiarare inammissibile l’appello. Sotto un primo profilo, ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata oggetto di una precedente impugnazione proposta dal contribuente, tramite estratto di ruolo recante anche l’indicazione del numero RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEa cartella oggetto del presente giudizio e ha, per l’effetto, ritenuto esaurito il potere di impugnazione con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio. Si tratta di una prima ratio enucleabile nella sentenza qui impugnata, diversa da quella espressa dal giudice di prime cure, chiaramente evincibile e che, giusta o sbagliata che sia, rispetta il minimo costituzionale in quanto argomentata e logicamente espressa (cfr. Cass. 8053/2014).
2.2. Sotto un secondo concorrente profilo, il giudice d’appello ha sì aderito alla ragione alla base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, ma non in modo apodittico o immotivato, bensì accertando che l’appellante non ha contestato l’aver richiesto la rateizzazione del debito tributario già nel 2010. La CTR ha così ritenuto vi fosse conferma RAGIONE_SOCIALEa conoscenza sin
da allora RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariale e, dunque, RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado che ha ritenuto il ricorso introduttivo alla base del presente giudizio tardivo. Anche questa seconda argomentazione motivazionale non è pertanto meramente per relationem al primo grado e rispetta il minimo costituzionale.
Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., si deduce la violazione degli articoli 24 Cost., 62, comma 1, d.lgs. n.546/92, 112 cod. proc. civ. per essere la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello «insufficiente, illogica e contraddittoria (…) in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, nonché del principio del chiesto/pronunciato» per aver il giudice «omesso ogni valutaizone in ordine all’eccepita decadenza e prescrizione del diritto di credito incorporato nella cartella» (p. 6 ricorso).
Con il terzo motivo, ex art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., si prospegtta la violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in quanto «i giudici di secondo grado non hanno, pertanto, valutato adeguatamente i fatti e i documenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe domande (prove)» (v. p.9 ricorso). La doglianza si appunta sul capo RAGIONE_SOCIALEa motivazione espressa a pag.3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza che afferma: «non vi è chi non veda che nel presente giudizio l’appellante ripropone le medesime questioni già affrontate nel precedente giudizio (prescrizione del creidto erariale e decadenza dal potere di riscossione), tentando in tal modo di innescare un secondo giudizio sugli stessi atti».
Le censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto formulate secondo una medesima concezione e sono inammissibili.
Il ricorrente non ha utilmente censurato con il primo motivo la duplice ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata, da un lato di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda per esaurimento del potere di impugnazione e, dall’altro , di tardività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella in quanto il credito relativo era già noto al contribuente nel 2010. Da
ciò discende l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa riproposizione RAGIONE_SOCIALEe questioni afferenti al contenuto RAGIONE_SOCIALEa cartella stessa, oggetto dei motivi secondo e terzo.
6. In ultima analisi, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si sono costituite con un unico controricorso.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti in solido 4.300 in euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.4.2025