Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3926 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3926 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18397/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente/ricorrente in via incidentale-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 986/2021 depositata il 1° febbraio 2021;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Salerno dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, svolgente lavori generali di costruzioni edili, due distinti avvisi di accertamento con i quali rettificava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume
d’affari dalla stessa dichiarati in relazione agli anni 2004 e 2005, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
L’Ufficio contestava alla contribuente maggiori ricavi derivanti sia da cessioni di immobili e prestazioni di servizi, riscontrate tramite le dichiarazioni degli acquirenti e l’espletamento di indagini finanziarie, sia dall’omessa contabilizzazione di interessi legali per finanziamenti concessi ad altre società.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava gli atti impositivi proponendo due autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno, che li respingeva dopo averli riuniti in simultaneo processo.
La decisione di primo grado era in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, sezione staccata di Salerno, la quale, accogliendo per quanto di ragione l’appello della prefata società, riconosceva deducibile il costo di 345.000 euro da questa dichiarato per l’anno 2004.
Tale ultima pronuncia veniva, però, successivamente caducata da questa Corte, che con sentenza n. 27801/2019 del 30 ottobre 2019 accoglieva il secondo mezzo del ricorso per cassazione spiegato dalla parte privata mediante il quale era stata lamentata la violazione dell’art. 53, comma 1, del citato decreto legislativo, per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile il motivo d’appello incentrato sull’eccepita duplicazione d’imposta operata dall’Ufficio con riferimento alle somme indicate ai punti 1 e 2 degli avvisi di accertamento-, rinviando la causa, per un nuovo esame, alla stessa Commissione di secondo grado in diversa composizione.
Il susseguente giudizio rescissorio esitava nella sentenza n. 986/2021 del 1° febbraio 2021, che così statuiva: «accoglie l’appello della società contribuente in ordine al sesto motivo del medesimo, concernente la denunciata duplicazione RAGIONE_SOCIALE somme riprese a tassazione come da
punti 1 e 2 degli avvisi di accertamento impugnati, sesto motivo dichiarato inammissibile dalla sentenza di questa C.T.R. n. 239/09/12, riformata per quanto di ragione dalla sentenza della Cassazione n. 27801/19, che appunto lo dichiarava ammissibile, e per l’effetto, delibatane altresì la fondatezza, annulla in tali limiti e sensi i detti avvisi, rigettando ogni altro motivo d’appello e compensando interamente le spese di tutto il giudizio, da quello di primo grado fino all’attuale fase rescissoria del giudizio di cassazione» .
Ritenevano i giudici del rinvio che dalla lettura del processo verbale di constatazione richiamato negli avvisi di accertamento emergesse in tutta evidenza la duplicazione d’imposta indebitamente operata dall’Ufficio.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La controricorrente/ricorrente in via incidentale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c..
1.1 Si sostiene che l’impugnata decisione risulterebbe affetta da nullità per motivazione apparente.
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Pronunciando in sede di rinvio a sèguito della sentenza di questa Corte n. 27801/2019, la CTR ha così giustificato l’accoglimento del sesto motivo dell’originario appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE: «
appare di immediata evidenza che sussiste la deplorata duplicazione RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di imposizione tributaria come da punti 1 e 2 degli avvisi di accertamento di che trattasi. È dato infatti riscontrare, anche ad una prima lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, sotteso ai detti avvisi e richiamatovi, che rilievi sostanziali e rilievi bancari vengono inopinatamente sommati fra loro, in ispecie ai punti B.3.3.1 e B.3.3.2 di quel verbale, poi trasfusi nei punti 1 e 2 degli atti accertativi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno. Per di più, come correttamente deduce la società contribuente, una medesima operazione costituita da assegno bancario risulta ripresa a tassazione sia quando entrata in dare nel conto assegni bancari, sia quando transitata in banca per il prelievo, sia quando entrata in dare nel conto cassa contanti, ed in particolare, quanto al rapporto coi coniugi COGNOME, i verbalizzanti lo riprendevano a tassazione, come già detto, non solo fra i rilievi bancari di cui al punto B.3.3.2, ma anche fra i rilievi sostanziali di cui al punto B.3.3.1. Se ne inferisce che i contestati avvisi di accertamento vanno non solo adeguati alla pronuncia, ormai coperta da giudicato, della C.T.R. n. 239/09/12 in ordine al riconoscimento del costo di € 345.000, dapprima esclusovi, ma anche in ordine alla duplicazione detta, e ciò nel senso, quindi, che la ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai punti 1 e 2 di essi atti impositivi venga considerata una sola volta e non già due o addirittura più volte, come verificatosi » .
1.4 Come è reso palese dalla trascrizione che precede, la motivazione della sentenza è perfettamente intelligibile, consentendo di ricostruire l’iter logico seguìto dalla Commissione di secondo grado per la formazione del proprio convincimento, il quale si è fondato sugli elementi valutativi, ritenuti chiari, inequivoci ed esaustivi, desumibili dal processo di verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, richiamato per relationem nei due avvisi di accertamento per cui è causa.
Secondo i giudici d’appello, già dalla sola lettura di quegli atti era
possibile avvedersi dell’indebita duplicazione RAGIONE_SOCIALE riprese fiscali operata dall’Ufficio, che ai punti 1 e 2 degli avvisi di accertamento – corrispondenti ai punti B.3.3.1 e B.3.3.2 del p.v.c.- aveva considerato due o più volte i medesimi importi, includendoli sia fra i «rilievi sostanziali» sia fra i «rilievi bancari» .
1.5 Trattasi, quindi, di percorso argomentativo idoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare l’osservanza del ‘minimo costituzionale’ di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale può ancora trovare spazio il sindacato della Corte sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a sèguito della modifica dell’ art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. apportata dall’ art. 54, comma 1, lett. b) , del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012 (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014).
Del resto, non va dimenticato che le gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinare la nullità della sentenza per violazione dell’anzidetto ‘minimo costituzionale’ -individuate dalla giurisprudenza di legittimità nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ – devono emergere direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (oltre ai già menzionati arresti RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014, si vedano, ex multis , Cass. n. 40877/2021, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 36135/2023, Cass. n. 16495/2024), restando, perciò, escluso che possa a tal fine assumere rilievo l’eventuale erroneità o incompletezza della disamina RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., viene dedotta la nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
2.1 Si rimprovera alla CTR di aver omesso di pronunciare sulle «eccezioni difensive» sollevate dalla parte pubblica nell’atto di controdeduzioni depositato nel giudizio di rinvio, con le quali era stata evidenziata la genericità dei rilievi svolti dalla contribuente in ordine all’asserita duplicazione RAGIONE_SOCIALE riprese impositive.
2.2 Il motivo non può trovare accoglimento.
2.3 Per costante indirizzo di questa Corte regolatrice, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale sollevata dalla parte non configura il vizio di omessa pronuncia, che riguarda soltanto le domande e le eccezioni di merito.
In tal caso l’eventuale nullità della sentenza può derivare solamente dalla violazione di norme processuali diverse dall’art. 112 c.p.c., se e in quanto si riveli erronea la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sottopostagli (cfr. Cass. n. 6281/2005, Cass. n. 23067/2016, Cass. n. 26419/2020, Cass. n. 10334/2025).
2.4 È inoltre consolidato l’insegnamento nomofilattico secondo il quale non ricorre il vizio di omessa pronuncia qualora una domanda o eccezione, pur se non esplicitamente trattata, risulti superata e travolta dalla soluzione di altra questione il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la valutazione della sua irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 29191/2017, Cass. n. 20718/2018, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 25710/2024).
2.5 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, oltre ad esporsi a un preliminare rilievo di inammissibilità, la censura in scrutinio si appalesa comunque infondata, in quanto l’accoglimento nel merito della questione originariamente prospettata dalla RAGIONE_SOCIALE con il sesto motivo di appello implica necessariamente la valutazione di infondatezza dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione.
Con l’unico mezzo del ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., sono prospettate l’omessa
e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c..
3.1 Si imputa alla CTR di non aver esaminato la questione concernente gli effetti giuridici derivanti dall’omessa esibizione in giudizio, da parte dell’Ufficio, del p.v.c. posto a base degli avvisi di accertamento impugnati.
I giudici del rinvio «avrebbe dovuto rilevare che non risultava in atti alcun elemento probatorio a sostegno della ripresa a tassazione derivante dalla cosiddetta ‘verifica sostanziale’ e decidere di conseguenza, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, che ha sempre affermato la necessità per il giudice, ai fini della decisione, di esaminare il PVC di riferimento, nella sua interezza e completezza, e l’onere di esibizione è in capo all’Ufficio procedente, attore sostanziale nel processo tributario » .
Essi, inoltre, avrebbero errato nel ritenere che tale questione non potesse essere affrontata perché preclusa dal «giudicato interno risultante dagli effetti incrociati RAGIONE_SOCIALE decisioni di secondo grado e di cassazione» .
3.2 Il ricorso è infondato.
3.3 La Commissione regionale ha rettamente statuito che l’unico motivo esaminabile nel giudizio di rinvio dinanzi a sé riassunto era il sesto dell’originario appello della contribuente, «non potendosi riconsiderare ogni altra questione, di rito o di merito, sollevata in processo, atteso che ne resta definitivamente inibita la reviviscenza in relazione al giudicato interno risultante dagli effetti incrociati RAGIONE_SOCIALE decisioni di secondo grado e di cassazione » .
3.4 Dalla lettura della sentenza rescindente n. 27801/2019 si ricava che con il primo motivo del suo precedente ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE aveva già formulato una censura analoga a quella riproposta in questa sede ( «nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 5, cod. proc. civ.; violazione e/o falsa
applicazione di norma di diritto -omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 » ).
3.5 Tale censura fu respinta in base alla seguente motivazione: «1. Nella sostanza, si lamenta violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 2697 cod. civ. per non essere stati prodotti i PVC in uno con gli avvisi di accertamento, nonchè contraddittoria motivazione per non aver valutato autonomamente lo stralcio di PVC prodotto dal contribuente, affermando che il giudice di primo grado ha potuto conoscerlo.
1.1. Con apprezzamento di merito non scrutinabile in questa sede, la sentenza impugnata dà atto che gli stralci essenziali del PVC sono stati riportati negli atti della contribuente, quindi il PVC le era stato consegnato ed era da lei conosciuto.
1.2. Inoltre questa Corte ha ritenuto non essenziale la consegna del PVC quando l’avviso di accertamento sia autonomamente motivato. Secondo infatti il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione ‘per relationem’, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560 del 20/12/2017; Cass. n. 29002 del 5/12/2017).
1.3. Tale motivazione è quindi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell’atto richiamato ed a porre la società in grado di adeguatamente spiegare le
proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell’atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale, dovendosi, al riguardo, distinguere nettamente la questione relativa all’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale ‘requisito formale di validità’ dell’avviso di accertamento (L. n. 212 del 2000, art. 7), dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. 17/1/1997, n. 459; 5/6/1998 n. 5544), indicazione che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento del giudizio introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all’atto impositivo ( Cass. n. 8399 del 5/4/2013; cfr., da ultimo, Cass. n. 32957/18 e precedenti ivi citati)» .
3.6 A fronte di una pronuncia di legittimità con cui è stato definitivamente acclarato che il contenuto del presupposto processo verbale di constatazione era «conosciuto» dalla contribuente e altresì precisato che la consegna di tale atto non è comunque «essenziale quando l’avviso di accertamento sia autonomamente motivato» , come nel caso di specie, non può trovare ingresso nel presente giudizio un mezzo di gravame volto a reintrodurre nel dibattito processuale una questione quella degli effetti derivanti dall’asserita mancata produzione in giudizio del detto processo verbale- ormai superata dal giudicato interno formatosi sul punto.
In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in ragione della loro reciproca soccombenza.
Stante l’esito dell’impugnazione incidentale, viene resa a carico della parte che l’ha proposta l’attestazione contemplata dall’art. 13,
comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Nonostante il rigetto del ricorso principale, non si fa luogo ad analoga attestazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, essendo la stessa esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a] , del d.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME