Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6012 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME ;
Oggetto: Avviso di accertamento – Iscrizione provvisoria – Cartella di pagamento – Definitività dell’accertamento – Nuova cartella – Contestata duplicazione d’imposta.
-intimata – avverso
la sentenza n. 4901, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 7.7.2015, e pubblicata il 18.9.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME riceveva la notificazione di avviso di accertamento per non aver presentato nell’anno 2000 la dichiarazione dei redditi in relazione all’anno 1999. La contribuente impugnava l’atto impositivo, ed in conseguenza l’Incaricato per la
riscossione notificava a COGNOME NOME la cartella esattoriale n. 097 2006 0155687204 000, riportante l’iscrizione parziale (50%) e provvisoria RAGIONE_SOCIALE somme dovute, ed anche l’atto esattivo era impugnato dalla contribuente. Avviso di accertamento e cartella esattoriale, all’esito della vicenda giudiziaria, divenivano definitivi.
1.1. L’Incaricato per la riscossione notificava quindi l’ulteriore cartella esattoriale recante n. 097 2011 0297130306, con la quale richiedeva il pagamento di ulteriori somme, sempre in relazione alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento all’anno 1999, e promuoveva pure procedura di espropriazione immobiliare.
La contribuente impugnava quest’ultimo atto esattivo (sent. CTR, p. II) innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando innanzitutto che la seconda cartella esattoriale costituiva in realtà un’indebita duplicazione della prima. La CTP accoglieva il ricorso.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo la piena legittimità della seconda cartella esattoriale, oggetto del presente giudizio, perché con la stessa aveva soltanto provveduto ad iscrivere a ruolo le somme dovute, oltre accessori, ulteriori rispetto a quelle richieste a seguito di iscrizione provvisoria con la prima cartella di pagamento. La CTR riteneva non essere stato provato dall’Ente impositore che le somme richieste con la (seconda) cartella di pagamento impugnata non costituissero la duplicazione RAGIONE_SOCIALE somme già richieste con la prima cartella di pagamento, e pertanto rigettava l’impugnativa.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. Risulta allegato in atti un controricorso
intestato alla contribuente, ma lo stesso appare privo della procura alle liti.
Motivi della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per essere la CTR incorsa della violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Roma n. 114 del 2011, e relativa alla prima cartella notificata alla contribuente in conseguenza di iscrizione provvisoria RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE censura la nullità della impugnata pronuncia, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla contribuente, perché avente ad oggetto l’impugnazione della prima cartella esattoriale, essendo stato introdotto nell’anno 2012 avverso un atto esattivo notificato nell’anno 2006, e pertanto quando i termini di impugnazione risultavano elassi da anni.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica ancora la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36, nn. 2, 3 e 4, del D.Lgs n. 546 del 1992, e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato una sentenza recante una motivazione soltanto apparente.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell’art. 15 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 68 del D.Lgs n. 546 del 1992, e dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs n. 472 del 1997, per avere il giudice dell’appello applicato erroneamente la disciplina legale in materia di riscossione frazionata dei crediti tributari.
Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, per non aver correttamente esposto le risultanze di causa, verificando la correttezza della esecuzione frazionata promossa dall’Amministrazione finanziaria.
Mediante i suoi primi due motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente presentando elementi di connessione, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, l’RAGIONE_SOCIALE contesta la pronuncia impugnata, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, per avere il giudice del gravame ritenuto di potersi pronunciare circa l’impugnazione della prima cartella esattoriale notificata alla contribuente, e riportante iscrizione provvisoria e frazionata RAGIONE_SOCIALE somme dovute, in relazione alla quale aveva avuto a formarsi il giudicato, e comunque essendo stato proposto il ricorso anni dopo la notificazione della cartella di pagamento.
6.1. Invero non appare dubbio che la contribuente abbia inteso tempestivamente impugnare, nel presente giudizio, la (seconda) cartella esattoriale recante n. 097 2011 0297130306, notificata da RAGIONE_SOCIALE il 31.1.2012 (ric., p. 2). La tesi della contribuente è sempre stata che questa cartella di pagamento costituisse la duplicazione della prima, in relazione alla quale si era pure formato il giudicato sulla sua legittimità. Nella tesi della contribuente, la seconda cartella di pagamento riportava la medesima pretesa tributaria già fatta valere dal Fisco mediante il primo atto esattivo, ed ha quindi domandato di essere assoggetta al solo pagamento del dovuto. Oggetto di annullamento, eventualmente parziale, avrebbe dovuto essere non la prima, bensì la seconda cartella di pagamento, in quanto duplicazione della prima.
6.2. Queste circostanze sono state ben comprese dalla CTR, la quale ha sinteticamente annotato che ‘COGNOME NOME ha
impugnato la cartella di pagamento n. 097 2011 0297130306′, quindi la seconda, ‘lamentando una duplicazione d’imposta’ (sent. CTR, p. II).
I primi due strumenti di impugnazione risultano pertanto infondati, e devono quindi essere respinti.
Mediante il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente presentando elementi di connessione, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, l’Amministrazione finanziaria, in relazione ai profili della nullità della sentenza perché motivata in maniera soltanto apparente, della violazione di legge e del vizio di motivazione, critica il giudice del gravame per aver erroneamente applicato la disciplina legale di esazione frazionata dei crediti tributari ed aver ancora erroneamente ritenuto che non sia stata fornita la prova della ricorrenza di un’ipotesi di legittima esecuzione tributaria.
7.1. Merita di essere chiarito che la tesi teorica sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE appare agevolmente intellegibile. Sostiene l’Amministrazione finanziaria che, a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla contribuente, e della sua impugnazione da parte di COGNOME NOME, ha provveduto all’iscrizione RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo provvisorio nella misura del 50%, ed ha notificato alla contribuente la prima cartella di pagamento, nell’anno 2006. Formatosi il giudicato su avviso di accertamento e cartella di pagamento recante l’iscrizione di somme a titolo provvisorio, l’Ente impositore ha notificato una seconda cartella esattoriale, oggetto di impugnazione in questa sede e recante l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE residue somme (50%) a titolo definitivo, oltre accessori.
7.2. La contribuente ha opposto che questa ricostruzione non corrisponde al vero, perché la seconda cartella esattoriale riporta in realtà l’intera pretesa tributaria oltre accessori, non la metà, ed integra una indebita duplicazione della pretesa impositiva.
Si pone pertanto un problema di prova.
7.3. La CTR ha osservato che ‘l’Amministrazione fiscale … ha allegato soltanto una RAGIONE_SOCIALE due sentenze che il Collegio aveva ordinato di produrre. In ogni caso, la sentenza non prodotta è stata acquisita di ufficio, ma, in buona sostanza, entrambe non dimostrano l’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine ad una presunta iscrizione parziale effettuata con la prima cartella del 2006 cui avrebbe fatto seguito un ‘saldo’ riportato con la seconda cartella del 2011, maggiorato di interessi e sanzioni. Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, non avendo l’Ufficio assolto al proprio onere di provare che le due cartelle riguardano imposte diverse -l’appello deve essere respinto’. La motivazione della decisione adottata dalla CTR, pertanto, per quanto sintetica, è tutt’altro che apparente, risultando invece chiara ed esaustiva.
7.4. La ricorrente replica con una ricostruzione della vicenda che neppure appare completamente comprensibile. L’RAGIONE_SOCIALE riporta più volte, nel suo ricorso, il passaggio del proprio atto di appello in cui si legge che ‘l’Ufficio era legittimato a iscrivere a ruolo il 50 per cento del tributo in virtù del disposto normativo di cui all’articolo 15 del D.P.R. 602/73 … richiedeva al contribuente a titolo di imposta IRPEF la somma di euro 73.486,39 (l’esatto 50 per cento della maggiore imposta accertata con l’avviso di accertamento numero NUMERO_DOCUMENTO pari a lire 284.579.000 (cioè euro 146.972,79), nonché il 50 per cento della maggiore addizionale regionale accertata pari a lire 5.936.000, cioè euro 1.532,84, con i rispettivi interessi’. Quindi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTR n. 14 del 2010, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, ‘l’Ufficio ha iscritto a ruolo il restante 50 per cento dell’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi dipendenti dall’avviso di accertamento, con la cartella di pagamento NUMERO_CARTA. Infatti, con la predetta cartella l’Ufficio ha
richiesto euro 150.038,48 a titolo di sanzione, nonché il restante 50 per cento dell’imposta dovuta a titolo di Irpef (euro 73.486,39), nonché a titolo di addizionale regionale (euro 1.532,84), con i relativi interessi’ (ric., p. 11 s., 12 s.). Deve però rilevarsi che la somma degli importi indicati quale pretesa creditoria portata dalla seconda cartella esattoriale: € 150.038,48 + € 73.486,39 + € 1.532,84 = 223.526,40, raggiunge una cifra molto inferiore rispetto a quella indicata dalla stessa Amministrazione finanziaria quale valore della ‘pretesa creditoria complessiva, per la quale era stata azionata l’azione esecutiva (€ 409.971,07)’ (ric., p. 3), e la circostanza non è chiarita dalla ricorrente.
7.5. Invero non appare in dubbio che la ricostruzione della vicenda fornita dalla ricorrente Amministrazione finanziaria sia possibile, ed anche plausibile, il problema è che difetta di prova.
Anche nel suo ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE continua ad insistere sui propri argomenti, in ordine ai quali si è pronunciato esaustivamente il giudice dell’appello, e non motiva perché la valutazione di quest’ultimo sia errata, non illustra in qual modo abbia provato che la seconda cartella esattoriale riporti l’iscrizione a ruolo di somme ulteriori, e non la duplicazione, se del caso parziale, della pretesa tributaria avanzata con la prima cartella di pagamento.
La ricorrente non indica alcun passaggio degli atti esattivi, o RAGIONE_SOCIALE decisioni giudiziarie, che offra fondamento alla sua tesi.
Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso risultano pertanto infondati, e devono essere respinti.
Non vi è luogo a pronunciare in materia di spese di lite, non avendo la contribuente svolto difese nel giudizio di legittimità.
8.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. doppio contributo).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE .
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2024.