Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26275 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26275 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 27/09/2025
ICI IMU Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14291/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL e dall’avvocato NOME COGNOME EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t ., con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende (CODICE_FISCALE; avvEMAIL;
-controricorrente –
Comune di Avellino;
-intimato –
avverso la sentenza n. 9113, depositata il 27 ottobre 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania; Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per parte ricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la
Corte accolga il ricorso quanto al secondo motivo.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 9113, depositata il 27 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente COGNOME NOME per gli anni dal 2009 al 2011.
1.1 – A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie sussisteva il potere di accertamento speso dal concessionario del relativo servizio in quanto, così come accertato dallo stesso giudice amministrativo (TAR Campania, Sez. I, 6 novembre 2015, n. 2338 ), andava piuttosto rilevata l’illegittimità della delibera comunale (n. 239 del 4 agosto 2015) che recava annullamento di ufficio delle pregresse delibere (nn. 83, 90 e 187 del 2014) di affidamento del servizio stesso;
ad ogni modo, peraltro, con la delibera di annullamento, il Comune di Avellino aveva convalidato gli effetti dell’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015;
in ragione della legittima sussistenza del potere di accertamento, destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di nullità per
difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario comunale responsabile del tributo, ed atteso che l’atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, così come avvenuto, (proprio) dal concessionario del servizio ( id est dal relativo funzionario responsabile);
nel residuo, le contestazioni svolte dalla contribuente risultavano «generiche e del tutto indimostrate», così che andava rilevata «la correttezza del calcolo dell’imposta pretesa, dacché l’avviso di accertamento in oggetto appare ben conforme ad ogni riscontro del caso, anche per quanto concerne la superficie tassabile».
–COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed anch’essa ha depositato memoria.
Il Comune di Avellino non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 36, comma 2, n. 4, e 61, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ.
Assume, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame rilevando la legittimità degli atti impugnati, sotto il profilo del legittimo affidamento del servizio – era, così, andato in contrario avviso a quanto già statuito dal giudice di prime cure sulla base di una motivazione («del tutto ellittica») che non dava conto del «proprio dissenso rispetto alla disamina della questione operata … dalla CTP …circa gli effetti invalidanti ….derivanti dalla procedura di affidamento diretto», così rendendo una motivazione apparente ed in irriducibile contraddittorietà con gli stessi rilevati effetti della convalida amministrativa, convalida
che, difatti, veniva accertata come astretta a ll’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015 quando l’avviso di accertamento era stato notificato ad essa esponente «a mezzo posta il 23.6.2015».
-Il motivo è manifestamente destituito di fondamento.
2.1 -Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23
maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).
2.2 -Nella fattispecie il giudice del gravame, – nel richiamare gli istituti della convalida amministrativa e della conferma dell’atto, oltreché i canoni di ermeneutica applicabili all’atto amministrativo, – ha motivato in termini sinanche sovrabbondanti, rispetto alle concrete necessità decisorie, sulla legittimità delle delibere che, come anticipato, avevano determinato il conferimento diretto del servizio di accertamento del tributo, e sugli effetti della convalida dell’attività svolta dal concessionari o nell’esecuzione del servizio affidato .
Né sussiste la denunciata antinomia di argomenti a fronte della evocata discrasia temporale che avrebbe involto la convalida degli effetti degli atti emessi dal concessionario, atteso che la sovrabbondanza argomentativa sopra rilevata va misurata sul rilievo, pur svolto, secondo il quale il giudice amministrativo aveva annullato la delibera di annullamento in autotutela (delibera n. 239 del 4 agosto 2015) adottata dal Comune di Avellino con riferimento alle delibere (nn. 83, 90 e 187 del 2014) che recavano, come anticipato, il ridetto affidamento diretto del servizio; rilievo, quest’ultimo, che dà allora conto di come il giudice del gravame abbia, ad ogni modo, partitamente argomentato la conclusione raggiunta che, sotto ciascun profilo, escludeva l’illegittimità dell’avviso di accertamento in contestazione .
-I l secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 36, comma 2, n. 4, e 61, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ.
Si deduce, questa volta, che – così come esposto nel ricorso introduttivo del giudizio e documentato nel giudizio di appello (dietro
produzione delle sentenze «nn. 599 e 600 dep. 15.4.2016» della Commissione tributaria provinciale di Avellino) – era stata eccepita l’illegittima duplicazione della pretesa impositiva con riferimento alla medesima unità immobiliare; eccezione, questa, sulla quale il giudice del gravame accogliendo l’appello di controparte – non aveva reso motivazione alcuna, al più pronunciando implicitamente «con riferimento ai soli profili connessi alla determinazione dell’imposta» .
4. -Questo motivo è fondato, e va accolto.
4.1 -Non sussiste, al riguardo, il dedotto difetto di specificità del motivo di ricorso atteso che la ricorrente, – nel riportare il contenuto della pronuncia di prime cure oggetto di riforma in appello, – ha, per l’appunto dato conto di come quel giudice ebbe a rilevare che «L’atto impugnato si appalesa illegittimo quanto alla pretesa formulata per gli anni 2010 e 2011, poiché per detti anni il Comune ha già formato avvisi di accertamento, impugnati con ricorso ancora sub judice , così che l’accertamento de quo costituisce illegittima duplicazione.».
In questa prospettiva ricostruttrice viene, allora, in rilievo un motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento che, in quanto accolto dal giudice del primo grado, non implicava la necessità della relativa riproposizione davanti al giudice dell’appello che, piuttosto, era chiamato ad esaminare lo svolgimento di un pertinente motivo di appello da parte della appellante.
4.2 – Come, poi, ben rileva la ricorrente, nemmeno può desumersi dalla gravata pronuncia un implicito esame della questione (così disattesa) afferente alla duplicazione di imposta, atteso, per un verso, che quella pronuncia nemmeno ascrive al contenuto decisorio della sentenza (allora) impugnata detta rilevata duplicazione d’imposta, -ratio decidendi , questa, che difatti, non risulta individuata dalla pronuncia del giudice del gravame, – e, per il restante, che la conformità dell’avviso di accertamento «ad ogni riscontro del caso» è
stata dal giudice del gravame rilevata (solo) in relazione alla «correttezza del calcolo dell’imposta pretesa … anche per quanto concerne la superficie tassabile» (con riferimento, perciò, ai criteri di liquidazione del tributo, e non anche alla legittimità del titolo impositivo).
-L ‘impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà all’esame della controversia con riferimento alla rilevata duplicazione della pretesa impositiva.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo;
-cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente dott. NOME COGNOME
Il Consigliere estensore dott. NOME COGNOME