Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 206 Anno 2025
Presidente: COGNOMEME NOME
Relatore: COGNOMEME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8792/2020 R.G. proposto da :
COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOME NOME erede di COGNOMEME NOME, COGNOMEME NOMENOME COGNOMEME NOME NOME eredi di COGNOMEME NOMENOME elettivamente domiciliati in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio de ll’A RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati COGNOMEME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOMEME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti – ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende per legge, domiciliazione telematica in atti – controricorrente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di TORINO n. 1416/2019 depositata il 23/08/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/11/2024, dal Consigliere NOME COGNOMEME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti, premesso di essere giudici tributari, ovvero eredi di giudici tributari, in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regionale di Torino o le Commissioni Tributarie Provinciali di Torino, Novara o RAGIONE_SOCIALE chiedevano al Tribunale di Torino che il RAGIONE_SOCIALE fosse condannato a pagargli il compenso fisso per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività giurisdizionale svolta presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale per i periodi meglio indicati in atti per ciascuno di essi, o per i rispettivi danti causa, a seguito di delibere del RAGIONE_SOCIALE.
Dette applicazioni erano derivate dalla istituzione di nuovi sedi prima non esistenti disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 351, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244 del 24/12/ 2007 al fine di razionalizzare e smaltire l’arretrato RAGIONE_SOCIALEe Commissioni territoriali centrali.
Per tale attività il RAGIONE_SOCIALE convenuto non aveva corrisposto ai ricorrenti il (doppio) compenso fisso asseritamente loro spettante e pari ad euro 311,00 al mese e ciò sulla sorta del d.m. adottato dal MEF in data 4/03/2009 interpretato nel senso che dovesse essere percepito soltanto il compenso fisso più favorevole, senza possibilità di cumulo con il compenso fisso percepito NOME componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di appartenenza.
A fondamento del ricorso gli odierni ricorrenti aveva posto il richiamo, operato dall’art. 1 , comma 354, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007, all’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 31/12/1992 e sostenuto che, alla luce di detta previsione normativa, il d.m. adottato dal MEF dovesse essere disapplicato.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, con ordinanza resa a seguito di rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. (allora vigente), pubblicata in data 18/10/2017.
La decisione era impugnata dagli originari attori in primo grado e la Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 1416/2019 depositata il 23/08/2019, respingeva l ‘impugnazione .
La Corte territoriale, richiamata la normativa rilevante in causa, riteneva che l’applicazione non comportasse in sé l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa titolarità di un secondo ufficio ovvero l’incardinamento in esso ma era un istituto attinente alla modalità di svolgimento del servizio caratterizzata dalla temporaneità e motivata da situazioni straordinarie e contingenti.
Riteneva che il richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 quanto alla determinazione del compenso dovesse essere inteso in modo coerente con la stessa normativa sulla composizione RAGIONE_SOCIALEe sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale (che non erano neoistituiti organi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Aggiungeva che riconoscere ai giudici tributari applicati il doppio compenso fisso avrebbe introdotto nel sistema una nota distonica non giustificata.
Evidenziava che il sistema del compenso, come delineato dal d.m. del 4/03/2009, che aveva ribadito il divieto di cumulo prevedendo la spettanza del solo compenso fisso più alto, non determinava alcuna disparità di trattamento.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi cui ha opposto difese con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, c.p.c. RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 8 del d.lgs. n. 545 del 1992 affermando che i giudici del merito hanno individuato un caso di incompatibilità inconferente con la fattispecie concreta verificatasi.
Sostengono che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che le nuove ventuno sedi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Centrale siano mera riorganizzazione RAGIONE_SOCIALEa vecchia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale e non nuovi uffici.
Rilevano che il fabbisogno di personale di tali sedi non è parametrato alla pianta organica fino ad allora esistente ma programmaticamente destinato ad essere rimpinguato con il ricorso al personale asseritamente «avventizio» senza bisogno di bandire concorsi.
Criticano anche la richiamata incompatibilità di c ui all’art. 8 del d.lgs. n. 545 del 1992 (posta dalla Corte territoriale a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una mera riorganizzazione e non RAGIONE_SOCIALEa creazione di nuovi uffici) sostenendo che, nella specie, è stato lo stesso legislatore a prevedere il «cumulo» di due incarichi con ciò derogando, per il limitato periodo di cui all’applicazione -duplicazione, all’art. 8.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 24 del d.lgs. n. 545 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 351, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007, e conseguente profilo di illegittimità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo , n. 3 c.p.c.
Censurano la sentenza impugnata deducendo l’errore sulla distinzione tra componenti «assegnati» e «giudici applicati».
Assumono che il legislatore si è avvalso di un uso, se non improprio, quantomeno atecnico del termine «applicati» che richiama un istituto disomogeneo rispetto a quello disegnato dalla finanziaria del 2008.
Sottolineano che nello specifico gli « applicati» non sono stati sollevati da nessuno dei compiti inerenti alla funzione di provenienza.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e (o) falsa applicazione de ll’art. 1, comma 354, legge n. 244 del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.lgs. n. 545 del 1992 e conseguente profilo di
illegittimità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Torino, nella parte in cui non ha ritenuto integralmente applicabile la norma ultima cit. espressamente individuata dal legislatore come parametro per la determinazione dei compensi spettanti ai giudici componenti RAGIONE_SOCIALEe sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale provenienti dalle RAGIONE_SOCIALE tributarie regionali o provinciali.
Assumono che la fonte legislativa richiamata dalla finanziaria del 2008 implica che si debba riconoscere sia il compenso variabile sia il compenso fisso e che la non cumulabilità prevista dal d.m. del 2009 non trova riscontro in alcuna previsione positiva o negativa.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 354, l egge n. 244 del 2007 nell’applicazione del d.m. 4/03/2009, nonché del principio di legalità in senso sostanziale, contraddittorietà del decreto, violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità nel quadro de ll’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Viene censurata sotto altro aspetto la sentenza impugnata e cioè nella parte in cui non si è ritenuto sussistere disparità di trattamento economico tra i giudici applicati (provenienti dalle Commissioni tributarie regionali o provinciali) ed i componenti assegnati (provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale) per effetto RAGIONE_SOCIALE‘omesso riconoscimento del compenso fisso.
È criticato l’operato riferimento al compenso attribuito solo sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALE‘ufficio e senza alcun riferimento all’attività giurisdizionale effettivamente svolta, in tutto assimilabile a quella dei componenti assegnati.
Con il quinto motivo di ricorso così intestato: «In subordine. Disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 354, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007, per come interpretata dalla Corte di appello di Torino per contrasto con il Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. In ulteriore subordine, questione non manifestamente infondata e rilevante di legittimità
costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 354, RAGIONE_SOCIALEa legge 244 del 2007, per come interpretata dalla Corte di appello di Torino, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, il diritto RAGIONE_SOCIALEa Unione Europea, nonché all’art. 117, co. 1, Cost., relativamente all’art. 6 CEDU.» era chiesta la disapplicazione de ll’art. 1, comma 354, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007 o, in ulteriore subordine, l’ elevazione di questione di legittimità costituzionale.
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati. Il quinto motivo di ricorso, consistente in una richiesta, proposta in via subordinata, nel caso di rigetto del ricorso, di rimessione RAGIONE_SOCIALE atti alla Corte Costituzionale, ritenendo sussistente i ricorrenti una disparità di trattamento è stato rinunciato, se ben si interpreta quanto scritto, alla pag. 3, nella memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti per l’adunanza camerale.
L’ istanza di remissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Corte Costituzionale presentava, in ogni caso, insufficienti profili di denuncia di illegittimità costituzionale giusta la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale in punto di emolumenti dei giudici tributari, esulanti dal concetto di retribuzione (si veda, da ultimo, Corte Costituzionale sentenza n 27 del 28/01/2022)
Ciò posto deve ribadirsi quanto già affermato da questa stessa Corte con l ‘unica sentenza resa sui ricorsi indicati dalla difesa dei ricorrenti ai fini di un’eventuale trattazione congiunta (Cass. n. 8514 del 24/3/2023, nel ricorso R.g. n. 24883 del 2019, non massimata ufficialmente).
La detta sentenza resa in controversia del tutto identica, eccettuato il numero dei ricorrenti, poiché nel detto giudizio vi era un solo attore, costituisce il provvedimento sulla cui base la motivazione di questa ordinanza è condotta.
Per mera completezza espositiva si rileva che altre due controversie, di identico contenuto, sono state dichiarare
inammissibili rispettivamente con decreto del consigliere delegato in data 10/07/2023 per il ricorso R.g. n. 19421 del 2019 proposto da RAGIONE_SOCIALE e con decreto n. 28892 del 18/10/2023 sul ricorso R.g. n. 1361 del 2020 proposto da NOME COGNOMEME, di estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata.
Avverso i detti due decreti di estinzione non risulta proposta l’opposizione di cui all’art. 391 c.p.c., l’unico rimedio esperibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 10131 del 15/04/2024 Rv. 670777 -01), con conseguente loro stabilizzazione.
6. Occorre ricordare che con d.P.R. n. 636 del 26/10/1972 (Revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del contenzioso tributario), le Commissioni tributarie di cui al regio decreto legge n. 1639 del 7/08/1936, convertito nella legge n. 1016 del 7/06/1937 e successive modificazioni (Commissioni che erano nate già nei primi decenni RAGIONE_SOCIALE‘Unità d’Italia, come organi amministrativi), furono riordinate in: Commissioni tributarie di primo grado, con sede e competenza territoriale identica a quella dei Tribunali, Commissioni tributarie di secondo grado, con sede nei capoluoghi di provincia, e una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale aveva sede in Roma ed era composta dal Presidente, dai Presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione. Il numero RAGIONE_SOCIALEe sezioni era fissato e poteva essere variato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e RAGIONE_SOCIALE.
Con la riforma del 1972 l’elenco dei tributi su cui erano competenti le commissioni tributarie fu notevolmente ampliato (e ulteriori ampliamenti intervennero negli anni successivi). Furono cambiate anche le modalità di nomina dei componenti, spettante al Presidente del Tribunale per le Commissioni di primo grado e al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello per quelle di secondo grado; metà
RAGIONE_SOCIALEe nomine avveniva su designazione dei consigli comunali, per le Commissioni di primo grado, e del RAGIONE_SOCIALE provinciale, per quelle di secondo grado; l’altra metà sulla base di elenchi formati dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEe finanze (ma il Tribunale e la Corte d’appello potevano richiedere elenchi alle RAGIONE_SOCIALE e agli RAGIONE_SOCIALE, dottori commercialisti, ragionieri e ingegneri). Infine, furono modificate le norme di procedura, avvicinandole maggiormente a quelle del processo civile. Con la riforma del 1972, le Commissioni tributarie, pur continuando a rivestire la NOMEfica di organi amministrativi, vennero inserite in un sistema propriamente giurisdizionale. Tali modifiche portarono la Corte costituzionale a NOMEficare le Commissioni tributarie come organi giurisdizionali (v. sentenza n. 287 del 27/12/1974 con riguardo non solo alle nuove Commissioni tributarie, così come «revisionate» dalla legge di riforma, ma anche alle preesistenti commissioni).
Successivamente, con l’approvazione del nuovo processo tributario di cui al d.lgs. n. 545 del 1992 (Ordinamento RAGIONE_SOCIALE organi speciali di giurisdizione RAGIONE_SOCIALE ed organizzazione RAGIONE_SOCIALE uffici di collaborazione in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega al Governo contenuta nell’art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 413 del 30/12/1991) e al d.lgs. n. 546 del 31/12/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega al Governo contenuta nell’art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 1991, n. 413) fu ulteriormente accentuato il carattere giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie (per la prima volta il legislatore definiva le Commissioni tributarie come giudici esercenti un’attività giurisdizionale, e, come tali, venne riconosciuto loro il potere di emettere sentenza) con maggiori garanzie di indipendenza per i componenti, anche grazie all’introduzione di un organo di autogoverno, e norme di procedure ancor più vicine a quelle del processo civile. La nomina dei componenti, effettuata sulla base di criteri specificamente indicati, non determinava la
costituzione di un rapporto di pubblico impiego (si trattava, in altri termini, di giudici onorari), prevedendosi per detti componenti un compenso fisso mensile e un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso. Con la riforma del 1992 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale venne soppressa e cessava di funzionare il 31/12/1995 (art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 545 del 1992). Dal 1/01/1996 si insediarono le Commissioni tributarie provinciali e regionali, in luogo RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, pure soppresse (art. 42, commi 1 e 2).
La RAGIONE_SOCIALE centrale restava, dunque, in carica, solo per la definizione dei ricorsi pendenti fino all’anno 1996.
La legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 24/12/2003) stabilì, quindi, che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121).
In seguito, al fine «di ridurre le spese a carico del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato e di giungere ad una rapida definizione RAGIONE_SOCIALEe controversie pendenti presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale», c on l’art. 1, comma 351, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria per l’anno 2008), a decorrere dal 1 /05/2008, il numero RAGIONE_SOCIALEe sezioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale venne ridotto a ventuno, con sede presso ciascuna commissione RAGIONE_SOCIALE regionale del capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, alle NOME vennero riassegnati i procedimenti pendenti.
Si previde espressamente che: «A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi […]»
ed ancora che: «I presidenti di sezione ed i componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE entro il 31 gennaio 2008, a una RAGIONE_SOCIALEe sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione […]»; «in difetto di domande, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede d’ufficio entro il 31 marzo 2008»; «qualora un componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale sia assegnato ad una RAGIONE_SOCIALEe sezioni di cui al primo periodo, ne assume la RAGIONE_SOCIALE».
Come correttamente ricostruito dalla Corte d’Appello di T orino, la composizione RAGIONE_SOCIALEe sezioni delocalizzate RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale vedeva, quindi, chiamati a svolgervi le funzioni sia componenti già incardinati nel ruolo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale (che ivi erano dunque assegnati a domanda ovvero d’ufficio, ossia trasferiti, ancorché senza trattamento di missione) sia componenti incardinati nel diverso ruolo RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie regionali – poi anche provinciali, v. infra (che ivi erano soltanto applicati).
Ancora successivamente, al fine di ridurre il contenzioso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole, il d.l. n. 40 del 25/03/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 73 del 22/05/2010 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie), disponeva, all’art. 3 bis , lett. a), che il RAGIONE_SOCIALE provvedesse, entro il 30/09/2010, su domanda da presentare al medesimo RAGIONE_SOCIALE entro il 31 luglio 2010,
all’applicazione presso le sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale «anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi RAGIONE_SOCIALEe sezioni stesse».
Il termine previsto per l’esaurimento RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale veniva successivamente differito al 31 dicembre 2013, dall’art. 29, c omma 16 decies , del d.l. n. 216 del 29/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24/02/2012; da ultimo, è stato differito al 31 dicembre 2014, dall’art. 9, comma 2, d.l. n. 150 del 30/12/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 27/02/2014. Per completezza si ricorda che, a partire dal giorno 16/09/2022, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 130 del 31/08/2022, n. 130, le Commissioni tributarie provinciali e le Commissioni tributarie regionali sono state sostituite dalle Corti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di primo grado e di secondo grado.
Per quanto in questa sede rileva, il dato testuale tanto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 351 bis RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244 del 2007 quanto del d.l. n. 40 del 2010 è chiaro nel riferimento ad una «applicazione» presso le sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale.
E, del resto, ciò è del tutto in linea con lo scopo RAGIONE_SOCIALEa normativa sopra ricordata che stato quello di definire i procedimenti già pendenti dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale.
Quanto alla remunerazione dei giudici «applicati», va osservato che la l. n. 244/2007 stabiliva, all’art. 1, comma 354, che: «A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale sono determinati esclusivamente a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie regionali».
La richiamata disposizione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992, nel testo risultante a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate
dall’art. 11, comma 1, lettera a) del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge n. 556 del 24/10/1996, prevedeva (e prevede ancora) che: «1. Il Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie (comma, poi, ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera o), numero 1), RAGIONE_SOCIALEa Legge 31 agosto 2022, n. 130). 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto RAGIONE_SOCIALEe funzioni e RAGIONE_SOCIALE‘apporto di attività di ciascuno alla trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia, compresa la deliberazione e la redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nonché, per i residenti in Comuni diversi RAGIONE_SOCIALEa stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per l’intervento alle sedute RAGIONE_SOCIALEa commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso».
In esecuzione RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria del 2008, è stato, quindi, emanato il d.m. 4/03/ 2009 che, all’art. 1, comma 1, ha previsto che il compenso fisso mensile spettante: «a decorrere dal 1° maggio 2008 e fino al 31 dicembre 2009, a ciascun componente RAGIONE_SOCIALEa commissione RAGIONE_SOCIALE centrale, è determinato nella misura di: a) Euro 415,00 per il presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione RAGIONE_SOCIALE centrale; b) Euro 363,00 per il presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione; c) Euro 363,00 per il presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione regionale, come individuato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale in data 20 marzo 2008; d) Euro 337,00 per il presidente del collegio, come individuato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale in data 20 marzo 2008; e) Euro 311,00 per il componente RAGIONE_SOCIALEa sezione regionale».
Al comma 2 il d.m. ha previsto che: «I compensi di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili» ed all’art. 1, comma 3, ha
stabilito che: «Ai componenti RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie regionali e quelle di secondo grado di Trento e Bolzano, applicati anche alla sezione RAGIONE_SOCIALEa commissione RAGIONE_SOCIALE centrale, spetta il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo tra i compensi stabiliti per i rispettivi incarichi».
Ha quindi fissato, all’art. 2, per i componenti, anche applicati, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito.
Il suddetto d.m. 4/03/2009 (intervenuto prima del d.l. n. 40 del 2010) non faceva, ovviamente, riferimento ai componenti RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie provinciali applicati (previsti, appunto, dal d.l. n. 40 del 2010).
L’Amministrazione finanziaria ha comunque utilizzato il medesimo criterio di cui al d.m. 4/03/2009 per tutti i giudici applicati (e cioè sia a quelli originariamente previsti sia a quelli di cui alla normativa del 2010) per una evidente parità di trattamento.
Del resto, una integrazione ex post del bacino da cui attingere per l’applicazione alle sezioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale, in assenza di disposizioni di segno contrario, non poteva che comportare l’estensione anche a tale categoria di giudici applicati RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista dal legislatore RAGIONE_SOCIALEa finanziaria del 2007 e quindi dal d.m. del 2009.
9. Tanto chiarito, va evidenziato quanto segue.
Non può revocarsi in dubbio che la scelta del legislatore di sopprimere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale e di sostituirla, per la definizione dei procedimenti già pendenti dinanzi alla prima, con le ventuno sezioni nei capoluoghi di Regione o Provincia autonoma sia stata una scelta determinata dalla contingente necessità di ridurre le spese a carico del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato e di giungere ad una rapida definizione RAGIONE_SOCIALEe controversie pendenti (v. sul punto Sez. U n. 13722 del 31/05/2017).
Nell’ambito del sopra ricordato intento il legislatore non ha creato nuovi organi di RAGIONE_SOCIALE amministrativa, ma ha riorganizzato le sezioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale, riducendone il numero e stabilendo che le stesse avrebbero avuto sede presso le ventuno Commissioni tributarie regionali.
Anche l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione è stato introdotto per far fronte alla suddetta necessità, essendo stati chiamati a svolgere le funzioni RAGIONE_SOCIALEe sezioni delocalizzate sia componenti già incardinati nel ruolo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale (che ivi erano dunque assegnati, ossia trasferiti) sia componenti incardinati nel diverso ruolo RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie regionali o, in un successivo momento temporale, provinciali (che ivi erano soltanto applicati).
Del resto, proprio con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una applicazione per ragioni di necessità è stata prevista dall’art. 24, lett. mbis) d.lgs. n. 545/1992, introdotto dall’art. 16 quater , comma 1, lett. e) del d.l. 28 dicembre 2001 n. 452, convertito con modificazioni dalla legge n. 16/2002 secondo cui, in caso di necessità, il RAGIONE_SOCIALE dispone «l’applicazione di componenti presso altra commissione RAGIONE_SOCIALE o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno».
Si tratta, con ogni evidenza, del ricorso ad un istituto (quello RAGIONE_SOCIALE‘applicazione) che non recide il rapporto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, che -infatti -prosegue.
In termini generali, tale istituto si distingue dal «comando», in quanto non comporta la prestazione del servizio presso Amministrazione diversa da quella di appartenenza e ancor più dal «distacco», in quanto non comporta la prestazione del servizio presso un diverso Ente.
Ed infatti, con l’applicazione si dispone unicamente la temporanea ed eccezionale utilizzazione del dipendente a mansioni
RAGIONE_SOCIALEa stessa NOMEfica o anche di NOMEfica diversa, sempre però RAGIONE_SOCIALEa medesima carriera, presso diverso organo o ufficio RAGIONE_SOCIALEa medesima Amministrazione (cfr., al riguardo, quanto al pubblico impiego, l’art. 31 del d.P.R. n. 3 del 10/01/1957, non abrogato dal d.lgs. n. 165 del 30/03/2001).
E tuttavia, connotato comune tra applicazione, comando e distacco è quello di non comportare alcuna soluzione di continuità nel rapporto di servizio: dato, questo, confermato dalla circostanza che in tutti e tre i casi l’onere economico per il personale grava comunque sull’Amministrazione di appartenenza.
Ne deriva, allora, che rapportando l’indicato principio alla situazione qui in esame, dalla applicazione non deriva alcuna soluzione di continuità nel rapporto di servizio (onorario) ed i giudici tributari applicati continuano ad appartenere, durante l’applicazione, al ruolo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provenienza con mantenimento RAGIONE_SOCIALEa titolarità del posto e RAGIONE_SOCIALEa funzione presso la RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e pertanto continuano da questa a percepire il compenso fisso.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, occorre precisare, quanto al trattamento economico dei giudici tributari «applicati», che, ai sensi del ricordato art. 13, comma 2, d.lgs. n. 545 del 1992, l’applicazione temporanea dei componenti RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie regionali o provinciali alle sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale dà diritto a percepire il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito.
La questione che si pone è se tale applicazione comporti anche il riconoscimento del (doppio) compenso fisso reclamato.
Secondo la Corte territoriale dirimente ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione di tale questione è l’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992; tale disposizione, nel disciplinare le incompatibilità operanti con riguardo agli organi giurisdizionali tributari, sancisce il principio
secondo cui «nessuno può essere componente di più commissioni tributarie».
Pare evidente, ad avviso dei giudici di merito, che, se è fatto espresso divieto di assumere contemporaneamente le vesti di componente di diverse commissioni tributarie, allora -logicamente -deve escludersi la possibilità di percepire più volte il gettone fisso mensile riconosciuto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza a ciascuna commissione.
12. In realtà, l’applicazione dei componenti RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie regionali o provinciali alle sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale non determina affatto l’assunzione contemporanea di un secondo ufficio e, dunque, non determina, in deroga al sistema e al divieto di cumulo contenuto nel d.lgs. n. 545 del 1992, la titolarità anche RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE centrale.
Ed allora, il rinvio che l’art. 1, comma 354, ultimo periodo fa all’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 quanto alla determinazione del compenso dei presidenti di sezione e dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale deve essere interpretato in modo sistematicamente coerente alle premesse sulla composizione RAGIONE_SOCIALEe sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale ed all’istituto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione come sopra delineato.
Così, anche a prescindere dalla previsione di cui all’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 545 del 1992, va escluso che sussista il diritto a percepire il richiesto ulteriore compenso fisso, attesa l’unicità del rapporto funzionale a base RAGIONE_SOCIALEo stesso, restando fermo, in capo ai ricorrenti, il diritto normativamente previsto dalla legge a percepire «il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo, tra i compensi stabiliti per i rispettivi incarichi».
Non è, infatti, il richiamo all’art. 13 contenuto nell’art. 1 , comma 354, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007 che comporta automaticamente l’attribuzione sia del compenso fisso, sia di quello
variabile, ma la portata e il significato del suddetto richiamo non possono prescindere dall’istituto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione, dal momento che il legislatore del 2007 ha disciplinato la composizione RAGIONE_SOCIALEe sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale proprio facendo riferimento a tale istituto e senza prevedere che i giudici tributari applicati diventassero in deroga al sistema e al divieto di cumulo contenuto nel d.lgs. n. 545 del 1992 -titolari anche RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE centrale.
Ciò rende irrilevanti i rilievi con i NOME i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver affermato che le sezioni regionalizzate sono solo una diversa modalità organizzativa RAGIONE_SOCIALEa vecchia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale, dovendo ribadirsi che nessuna nuova titolarità è stata assegnata né è stata introdotta deroga alcuna al divieto di cumulo legislativamente previsto.
Ritenere che l’art. 1, comma 354, RAGIONE_SOCIALEa l egge n. 244/2007, tramite il rinvio all’art. 13, abbia attribuito ai componenti applicati il diritto a conseguire il doppio compenso (sia NOME componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale o provinciale, sia NOME componenti RAGIONE_SOCIALEa sezione regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale) non solo non risulta legittimato dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione (che fa riferimento ai «compensi dei presidenti di sezione e dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale», senza alcuna esplicita indicazione di un doppio compenso per gli applicati), ma introduce nel sistema una nota distonica rispetto allo scopo, questo sì espresso, di «ridurre le spese a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato».
13. Il d.m. 4/03/2009, allora, senza essere contrario alla norma primaria, si inserisce in modo del tutto coerente in tale quadro normativo e sistematico là dove, in premessa, considera dichiaratamente «la necessità di attribuire ai componenti RAGIONE_SOCIALEe sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa commissione RAGIONE_SOCIALE centrale il medesimo trattamento economico spettante ai componenti RAGIONE_SOCIALEe commissioni
tributarie regionali» (in tal senso correttamente intendendo la finalità di equiparazione esplicitata dal legislatore con il rinvio all’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992).
Del pari è in sintonia con il sistema il d.m. nella parte in cui ha determinato i compensi fissi utilizzando NOME parametro quello RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie regionali, modulandoli inoltre in ragione RAGIONE_SOCIALEe funzioni svolte (Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale, Presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione, Presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione regionale, Presidente del collegio e componente RAGIONE_SOCIALEa sezione regionale) ed anche quando ha previsto per i componenti RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie regionali e di secondo grado di Trento e Bolzano, applicati anche alle sezioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale, il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo, al fine di non generare disparità di trattamento, in coerenza con l’istituto RAGIONE_SOCIALEa applicazione in generale e del d.lgs. n. 545 del 1992.
14. Né può dirsi che tale previsione abbia determinato una disparità di trattamento tra i componenti RAGIONE_SOCIALEe sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale applicati e quelli assegnati: ognuno di essi percepisce il compenso fisso connesso alla titolarità RAGIONE_SOCIALE‘ufficio in cui è incardinato e il compenso variabile in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attività concretamente svolta.
L’esercizio di funzioni, separate e aggiuntive rispetto a quelle già svolte, è congruamente compensato dal riconoscimento del compenso variabile (previsto in relazione ad entrambi gli incarichi svolti, in quanto collegato al numero RAGIONE_SOCIALEe sentenze depositate) e l’unico profilo eventuale di disparità di trattamento – che si sarebbe verificato là dove, ad esempio, un componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale fosse stato nominato Presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione regionale o Presidente del collegio (con corrispondente compenso fisso maggiore) – è stato superato proprio dal d.m. 4/03/2009 che ha previsto il diritto al più favorevole tra i due compensi.
Al contrario, una mancata previsione in tal senso avrebbe determinato una disparità di trattamento tra giudici in servizio presso le sezioni regionali in quanto i componenti applicati sarebbero stati compensati in maniera diversa da quelli ‘effettivi’ ivi assegnati (percependo questi ultimi un compenso fisso e uno variabile mentre gli applicati due compensi fissi: uno per l’incarico presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provenienza e uno come applicati presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale).
In conclusione, deve affermarsi che, presupponendo l’applicazione alle sezioni regionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale dei componenti RAGIONE_SOCIALEe Commissioni tributarie regionali e provinciali, l’unicità RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, non può che derivarne anche una congruente disciplina dei compensi, che non possono essere duplicati, ma solo adeguati alle concrete funzioni esercitate dal giudice tributario, anche in ossequio al principio ribadito dal legislatore di contenere la spesa pubblica.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alle spese di lite di questa fase di legittimità ritiene il Collegio che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe pronunce favorevoli in sede di merito al momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione RAGIONE_SOCIALEa lite in una con l’avere comunque i ricorrenti confidato in un tessuto normativo di non eccelsa chiarezza, sussistano i presupposti di legge, di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ interpretazione resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 7/03/2018, per disporne la compensazione.
Deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di