Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14915 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14915 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4595-2023 R.G. proposto da:
NOME , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce
al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3506/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’ 1/8/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Roma Capitale propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 14943/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di accertamento IMU 2013;
la società contribuRAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione « dell’articolo 3 bis legge 11 gennaio 1994, n. 53; dell’art. 16 ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179; nonché dell’articolo 22 del d .lgs 546/1992» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto inammissibile l’appello in quanto notificato da indirizzo PEC non censito in pubblici elenchi;
1.2. con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale « completamRAGIONE_SOCIALE obliterato le censure dell’appellante Roma Capitale rivolte alla sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado»;
1.3. con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza «per omessa motivazione» essendosi «il Giudice di appello limitato a dichiarare …(la)…
inammissibilità della notificazione dell’appello proposto in quanto proveniRAGIONE_SOCIALE da PEC non censita in registri ufficiali di riferimento»;
2.1. le censure, da esaminare congiuntamRAGIONE_SOCIALE, sono inammissibili in quanto non individuano correttamRAGIONE_SOCIALE la doppia ratio decidendi , contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte territoriale, circa l ‘inesistenza della notifica dell’atto di appello per mancato «inserimento …(dell’)… indirizzo PEC in un registro connotato da pubblica rilevanza», ed il mancato deposito della «prova dell’avvenuta regolare notificazione dell’atto di appello alla controparte, risultando carenti gli atti del fascicolo, sia della ricevuta di accettazione, che di quella di consegna alla controparte dell’atto introduttivo …(del) …giudizio …(di secondo grado)…», con conseguRAGIONE_SOCIALE inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (secondo cui in mancanza di deposito dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del resistRAGIONE_SOCIALE), applicabile al giudizio di impu gnazione in virtù del rinvio operato dall’articolo 53 dello stesso decreto;
2.2. in tal modo, la decisione è sorretta da una doppia ratio , sicché la ricorrRAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dirigere la propria impugnazione anche contro tale ultima statuizione processuale di inammissibilità;
2.3. come è noto, infatti, ove la sRAGIONE_SOCIALEnza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamRAGIONE_SOCIALE e logicamRAGIONE_SOCIALE sufficiRAGIONE_SOCIALE a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sRAGIONE_SOCIALEnza (cfr. Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. nn. 4293/2016, 22753/2011);
2.4. i motivi di ricorso risultano, pertanto, carenti, in punto di ammissibilità, per la mancata censura della seconda ratio decidendi ;
per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmRAGIONE_SOCIALE rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della controricorrRAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese di lite a favore della controricorrRAGIONE_SOCIALE, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da