Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6968 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6968 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
Avviso di accertamento –RAGIONE_SOCIALE -motivazione sentenza doppia ratio -inammissibilità e merito -principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13447/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 5408/2020, depositata il 12/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale , per l’anno 2013, rideterminava l’imponibile ai fini ires e irap, considerando la quota di una plusvalenza che la stessa società aveva dichiarato nel quadro RF del Modello Unico NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2011, valendosi dell’opzione di rateizzazione in cinque anni con quote costanti, ma che aveva omesso di esporre per l’anno 201 3.
La Società impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Napoli che rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello che veniva rigettato dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe.
Il giudice del secondo grado rilevava che la ricorrente aveva notificato l’atto di appello , in data 19 luglio 2019, in formato cartaceo, mediante Ufficiale giudiziario e non via pec; che, invece, l’art. 16 -bis , comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a) num. 4) d.l. n. 119 del 2018 prevedeva che le notifiche ed il deposito degli atti nel processo tributario dovessero avvenire esclusivamente con modalità telematiche; che tale regime di obbligatorietà si applicava dal 1° luglio 2019 riguardava tutti i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado. Aggiungeva, poi, che «ciò posto anche a voler ritenere ammissibile l’appello notificato in forma cartacea e depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria con modalità telematiche, nel merito esso è infondato». Di seguito, pertanto, motivava nel merito e concludeva con il rigetto del gravame.
La contribuente propone ricorso per cassazione, che affida a due motivi, nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE che si difende con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 86 t.u.i.r. , della «direttiva IAS 2001/65 e seguenti» e sostiene l’inapplicabilità dell’art. 86 t.u.i.r. non essendoci stata, in realtà, alcuna plusvalenza, bensì un errore nella dichiarazione al quale non poteva conseguire alcun onere tributario; lamenta altresì l’omesso esame del corrispondente fatto decisivo .
Con il secondo motivo denuncia, in relazione al l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e si duole della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che la sua attuazione avrebbe fatto emergere l’errore .
Il ricorso è inammissibile.
3.1. La C.t.r., nella parte motiva della sentenza impugnata, in primo luogo, ha rilevato che il ricorrente aveva notificato il ricorso in appello in formato cartaceo ed ha argomentato sull’applicabilità al giudizio di secondo grado dell’art. 16 -bis, comma 3, d.l.gs. n. 546 del 1992 -nella formulazione successiva alla sostituzione di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) num. 4) d.l. n. 119 del 2018 -il quale prevede, invece, come obbligatoria la notifica con modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2019. Di seguito, ha affermato che , anche a voler ritenere ammissibile l’appello notificato in forma cartacea e depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria con modalità telematiche, il ricorso era infondato nel merito per le ragioni ivi esposte. Ha emesso, infine, un dispositivo di rigetto.
Al fine di individuare il thema decidendum, va evidenziato che la C.t.r. con una prima argomentazione si è espressa per l’inammissibilità in rito dell’appello, in quanto notificato in formato cartaceo, nonostante l’obbligatorietà della forma telematica; co n una seconda
argomentazione, espressamente posta come alternativa rispetto alla prima (testualmente, «anche a voler ritenere ammissibile l’appello») ha affermato che lo stesso era infondato nel merito. Per l’effetto, nel dispositivo ha rigettato il ricorso.
La sentenza impugnata ha motivato compiutamente su entrambi i profili e la decisione sull’ammissibilità, ancorché non sfociata nel dispositivo -formulato in termini di (solo) rigetto -è anch’essa sorretta da argomentazioni diffuse e complete sulle ragion i per la quali l’appello, notificato in formato cartaceo, doveva ritenersi inammissibile. Pertanto, pur mancando una formale statuizione in rito, la stessa è chiaramente desumibile dalla motivazione e dalla precisazione che la valutazione di infondatezza nel merito veniva espressa per il caso che si volesse ritenere il ricorso ammissibile.
Si è, pertanto, in presenza di una sentenza che è, inequivocabilmente, espressione di due rationes decidendi , una in rito e l’altra di merito.
3.2. Parte ricorrente ha censurato la sola motivazione di merito e non quella di inammissibilità, così attingendo una sola RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi.
Entrambi i motivi di appello, infatti, vertono su quanto affermato dalla sentenza con riferimento alla legittimità nel merito del recupero. Nel ricorso, invece, non è articolato alcun mezzo di gravame che attinga quanto statuito in ordine all’inammissibilità dell’appello, ovvero in ordine alla prima ratio decidendi.
Nelle conclusioni la ricorrente chiede di «confermare» l’ammissibilità del ricorso dinanzi alla C.t.r. avendo la notifica dell’atto di appello raggiunto pienamente il suo scopo. Tanto, tuttavia, non è sufficiente per ritenere attinta la prima statuizione a mezzo di un motivo che, anche a voler ritenere irrilevante la rubrica, contenga la puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui è proposto, l’illustrazione
degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata, l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALE considerazioni che giustificano la cassazione della pronunzia.
L’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c. statuisce che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto su cui si fondano. La disposizione non richiede l’impiego di formule particolari, ma occorre che i motivi siano proposti in modo specifico, in quanto gli stessi hanno la funzione di determinare e limitare l’oggetto dl giudizio di legittimità, che è a critica vincolata. La Corte di Cassazione, infatti, può pronunciarsi solo sulle censure sollevate con i motivi e nei limiti ivi indicati.
Si è precisato sul punto che il motivo d’impugnazione, in base allo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal Legislatore, è rappresentato dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la decisione sarebbe erronea. Poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere; dunque, il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 7074/2017, Cass. Sez. U. n. 22648/2016, nello stesso
senso Cass. Sez. U n. 23745/2020, e, tra le più recenti, Cass. n. 9059/2025, Cass. n. 1341/2024).
Questi principi operano anche nell’ipotesi di error in iudicando de iure procedendi , in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto, dovendo distinguersi, anche in tal caso, la fase di ammissibilità da quella, cronologicamente successiva, relativa alla fondatezza della censura; infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per errores in procedendo è anche giudice del fatto, ciò non esonera la parte ricorrente dall’indicare puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale a mezzo di un motivo che presenti tutti i requisiti di ammissibilità (Cass. n. 18448/2015).
Le conclusioni non possono assolvere alla mancanza del motivo in quanto destinate a tutt’altra funzione, ovvero quella di indicare il risultato voluto. Queste, infatti, sono la naturale e, per così dire, necessaria conseguenza, sul piano logico-giuridico, dell’attività assertiva espressa dai motivi, sicché non assurgono nemmeno a requisito essenziale di forma-contenuto del ricorso per cassazione, quale sua parte strutturale indefettibile, in quanto la volontà, da parte di chi impugna, di ottenere la cassazione della sentenza deve desumersi, con certezza, dal contenuto del ricorso (cfr. Cass. n. 2912/2019)
Per di più, le conclusioni rassegnate dalla ricorrente -laddove chiede la conferma dell’ammissibilità del ricorso in appello fanno evidentemente rinvio a quanto discusso nel giudizio di secondo grado, ma senza rapportarsi alla sentenza che lo ha definito, la quale, invece, ha ritenuto il ricorso inammissibile. Le conclusioni, infatti, -oltre, in generale, a non essere il luogo deputato alla esposizione RAGIONE_SOCIALE censure proposte alla sentenza -nella fattispecie, veicolano la richiesta di una conferma di a mmissibilità dell’appello la quale è avulsa dalle statuizioni
della C.t.r., è incompatibile con un giudizio a critica vincolata, è valutabile piuttosto quale revisio prioris instantiae, estranea al giudizio di legittimità.
Di qui l’inammissibilità del ricorso, alla luce dei principi di legittimità -che si andranno ad esporre -sulle sorti di un ricorso che abbia attinto una sola RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi e, in particolare, quella attinente al merito.
3.3. Laddove la tecnica di redazione della sentenza sia quella della doppia (o plurima) motivazione, possono venire in rilievo due fattispecie alternative, oggetto di numerose pronunce di questa Corte: i) prospettazione di una ragione di inammissibilità del motivo di gravame, poi seguita da una giustificazione di infondatezza di quest’ultimo, ii) indicazione di una pluralità di rationes decidendi , non poste in rapporto di subordinazione logica l’una rispetto all’altra , ciascuna autonomamente e logicamente sufficiente a giustificare la conclusione.
In questa seconda ipotesi, trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata o impugnata con esito negativo, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis , tra le più recenti Cass. n. 34212/2025 e le ulteriori sentenze iv richiamate).
La giurisprudenza, invece, è più articolata con riferimento alla prima ipotesi in cui le argomentazioni rese si pongano, la prima, sul
piano, logicamente sovraordinato, dell’ammissibilità del ricorso (o del singolo motivo) la seconda, sul piano del merito.
3.4. Le Sezioni Unite della Corte, nel 2007 -in fattispecie in cui il giudice del secondo grado si era pronunciato per l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo , con statuizione tradottasi in un dispositivo di inammissibilità, ed aveva argomentato in motivazione anche nel merito -sono state chiamate a dare soluzione al quesito se le statuizioni di merito contenute in una sentenza che si sia pronunciata per l’inammissibilità della domanda siano, ad ogni effetto, prive di rilevanza giuridica e quindi tamquam non esset , in quanto rese sul presupposto della carenza del potere del giudice di esame nel merito. In quella occasione, hanno affermato che, con la declaratoria di inammissibilità della domanda o del gravame, il giudice definisce e chiude il giudizio, sicché le considerazioni di merito, che comunque abbia svolto, restano irrimediabilmente fuori dalla decisione (Cass. sez. U. n. 3840/2007).
La conseguenza di tale statuizione è che, dovendosi ritenere che la motivazione nel merito sia stata svolta ad abundantiam, l ‘impugnazione avente ad oggetto il capo che si è pronunciato in modo pleonastico sul merito è inammissibile per difetto di interesse (Cass. sez. U. n. 24469/2013 ove si è pure puntualizzato che il principio va logicamente esteso anche ai casi in cui l’inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o un singolo motivo di gravame). Gli stessi principi sono stati ribaditi, sempre dalle Sezioni Unite, in fattispecie in cui la pronuncia di merito seguiva ad una declaratoria di difetto di giurisdizione (Cass. Sez. U. n. 31024/2019).
Le Sezioni Unite del 2007, sopra citate, hanno spiegato che: «occorre, infatti, distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di una
eccezione che si è valorizzata) -in relazione al quale il gravame avverso la sentenza deve “vincere” tutti quegli argomenti, ciascuno dei quali si pone come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi -dalla ipotesi in cui la motivazione ad abundantiam attiene, viceversa, ad altri aspetti, cioè ad altre domande od eccezioni non solo diverse da quella delibata in via principale ma il cui esame è per di più precluso al giudice proprio in ragione della natura della questione (di rito) decisa principaliter ». Hanno aggiunto che: «le considerazioni di merito restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tanto perché esse non trovano sbocco, nel dispositivo (che potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con la motivazione), e non solo perché formulate in via ipotetica e in modo per lo più sommario e approssimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il giudice esprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gli aspetti della controversia, il considerarle come espressione della funzione giurisdizionale potrebbe comportare un vulnus al principio fondamentale dell’art. 24 Cost.), quanto soprattutto per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa».
3.5. Si è chiarito, pertanto, che il caso in cui il giudice definisca il giudizio sulla base di più rationes decidendi e quello in cui decida una questione pregiudiziale in senso stretto (ovvero, in rito) sono differenti; solo in questa ultima ipotesi, infatti, su può astrattamente affermare che il giudice si spogli della potestas iudicandi , sicché l’eventuale pronuncia sul merito deve ritenersi effettivamente sovrabbondante e, come tale, tamquam non esset ( Cass. n. 8449/2025).
3.6. Nella giurisprudenza successiva al 2007, alcune pronunce, pur non discostandosi dall’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, sono giunte a
conclusioni, apparentemente difformi, in ragione dello specifico articolarsi della motivazione della sentenza impugnata, ancorché resa, alternativamente, sul piano dell’ammissibilità del gravame e su quello dell’infondatezza nel merito .
Prima di procedere al loro esame, vale la pena di ribadire, tuttavia, che il caso sottoposto alle sezioni unite del 2007 riguardava fattispecie in cui il giudice del merito si era pronunciato per l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo con statuizione tradottasi in un dispositivo di inammissibilità -ed aveva, in motivazione, inserito anche argomenti relativi all’infondatezza nel merito.
3.6.1. In alcune decisioni, questa Corte, pur in presenza di argomentazioni relative all’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto comunque ammissibili i motivi di doglianza afferenti al merito della domanda, osservando che, in ragione del contenuto complessivo del provvedimento di rigetto impugnato, non poteva ritenersi che tali censure non fossero sorrette dall’interesse all’ impugnazione (Cass. 7176/2025; Cass. 28364/2022).
In un precedente tale ultimo assunto è stato confermato anche in presenza di un dispositivo di inammissibilità, il quale seguiva, però, ad un esame anche nel merito «con motivazione preponderante e diffusa, nel senso dell’infondatezza », ribadendo che è ammissibile l’impugnazione della motivazione sia con riferimento all’inammissibilità, sia con riferimento all’infondatezza, dovendosi riconoscere l’interesse della parte soccombente ad impugnare quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito (Cass. 34266/2025).
3.6.2. In altri precedenti -che si caratterizzano, più in particolare, per una pronuncia di inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, seguita da motivazione nel merito -questa Corte ha espressamente affermato che non può trovare applicazione il
principio di diritto di cui alle Sezioni Unite del 2007 in quanto il medesimo è valido per il caso in cui la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello ed abbia altresì in motivazione ritenuto l’appello anche non fondato con argomentazioni ad abundantiam; che invece, non può valere nell’opposto caso in cui la Corte del gravame abbia rigettato l’appello nel merito per infondatezza dei motivi ed abbia, altresì, nella motivazione, svolto argomenti ad abundantiam, costituenti un mero obiter dictum circa l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha osservato che in questo caso non può ritenersi che il giudice del gravame abbia inteso spogliarsi della propria potestas iudicandi , ma, piuttosto, che abbia inteso rafforzare la propria decisione, di mancato accoglimento del gravame, con una ragione alternativa ad abundantiam , rimasta fuori dalla decisione finale di rigetto nel merito dell’impugnazione (Cass. 30354/2017, seguita, per citare, tra le molte, solo le più recenti, da Cass. n. 26973/2025, Cass. 34839/2024 Cass, 33188/2024 Cass. 32450/2024 Cass. n. 26759/2024, Cass. n. 24118/2024, Cass. 22433/2024, Cass. n. 22278/2024, Cass. n. 13580/2024, Cass. n. 2608/2024).
Nello stessa direzione, questa Corte -stigmatizzando come «oggettivamente equivoca» la tecnica utilizzata dalla Corte d’Appello per rigettare il ricorso, perché da un lato affermava che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello era inammissibile e poi esaminava comunque i motivi di appello e li rigettava nel merito -ha osservato che, in tale ipotesi, il ricorrente per cassazione non può dolersi solo della ritenuta inammissibilità, perché una tale doglianza implica la mancata pronuncia sul merito di tali motivi, che, invece, egli ha ottenuto dal giudice di appello; ha concluso, pertanto, per l’ inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso con il quale si critichi la ritenuta inammissibilità dell’appello -in realtà esaminato e deciso nel merito -in quanto una tale censura non è in grado di incidere
sulla ratio decidendi , non censurata, della sentenza impugnata, onde quest’ultima resterebbe pur sempre fondata su di essa. Si è evidenziato, infatti, che non potrebbe addivenirsi alla cassazione della sentenza di appello per il solo fatto della erronea valutazione dell’inammissibilità di una impugnazione che è stata comunque esaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe, illogicamente, ad un rinvio della causa al giudice di merito affinché questi valuti la fondatezza dell’impugnazione che ha già valutato, in palese contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. n. 29391/2024).
3.6.3. Va dato, atto, tuttavia, di pronunce anche di segno contrario le quali -sempre in ipotesi in cui vi era stata una pronuncia di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, contestualmente ad una valutazione di merito -hanno ritenuto che l’inammissibilità dell’appello avesse carattere prevalente e preponderante rispetto a quello dell’infondatezza (Cass. n. 142/2026, Cass. n. 33748/2025, Cass. n. 3902/2024 -che, a propria volta richiama numerosi precedenti -la quale, pur dando atto dell’orientamento opposto , ha rilevato come la pronunzia fosse incentrata sul riconoscimento dell’ error in procedendo e non dell’ error in iudicando ).
3.6.4. Deve rilevarsi, ancora, che questa Corte, in ragione della specifica articolazione della motivazione, ha escluso che il giudice si fosse spogliato della potestas iudicandi anche in fattispecie in cui il giudizio di inammissibilità conseguiva all’esame di vere e proprie questioni pregiudiziali di rito -come la tardività dell’appello ribadendo che l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 2007 non può operare laddove il rilievo dell’inammissibilità sia avvenuto ad abundantiam e quale mero obiter dictum (Cass. n. 7995/2022).
Alle stesse conclusioni, poi, è giunta anche in fattispecie in cui il giudice di secondo grado aveva ritenuto l’appello inammissibile in
quanto caratterizzato per una sostanziale eccentricità rispetto alla compiuta, analitica ed esaustiva motivazione della sentenza di primo grado e, di seguito lo aveva esaminato nel merito (Cass. 29391/2024 la quale ha ritenuto che nella fattispecie fosse ravvisabile una doppia ratio decidendi) . Ugualmente, in ipotesi in cui l’inammissibilità derivava dalla novità della domanda in appello (Cass. n. 430/2024, Cass. n. 199/2024) e in un caso in cui la sentenza impugnata aveva evidenziato la mancata proposizione dell’appello incidentale, motivando tut tavia, nel merito dell’eccezione proposta dall’appellato (Cass. n. 27205/2024).
Nello stesso senso, in presenza di una statuizione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di successiva statuizione nel merito, ha ritenuto che in caso di fondatezza del primo motivo di impugnazione volto a censurare la statuizione di inammissibilità residuava l’interesse all’effettivo scrutinio anche RAGIONE_SOCIALE censure prospettate nei successivi motivi del proprio odierno ricorso (Cass. n. 34212/2025).
Si è evidenziato, quindi. che il principio di cui alle Sezioni Unite del 2007 non può ritenersi contraddetto laddove se ne sia esclusa l’applicabilità in ipotesi in cui è dubbia l’esistenza di un’effettiva motivazione di inammissibilità (Cass. n. 31832/2024).
3.7 . Traendo le fila dell’ampio sviluppo della giurisprudenza , successivo alle Sezioni Unite del 2007, nell’ipotesi di una doppia motivazione, articolata sul piano dell’inammissibilità e su quello del merito, emerge evidente l’esigenza di rapportare i principi ivi esposti al concreto atteggiarsi della decisione resa nella fattispecie concreta al fine:
di cogliere -abbandonato qualsiasi formalismo -quale RAGIONE_SOCIALE motivazioni rese sorregga effettivamente il decisum e quale, invece, si risolva in mere argomentazioni ipotetiche e virtuali;
di valutare se il ricorso per cassazione abbia attinto l’unica o le plurime ratio decidendi e di escludere la necessità di impugnare le sole statuizioni evidentemente prive di reale contenuto decisorio;
di valutare l’interesse ad impugnare le statuizioni di merito anche in rapporto alla ragionevole durata del processo.
3.8. In tale contesto, si rendono opportune alcune precisazioni:
In primo luogo, non può negarsi che il dispositivo ha una sua valenza nella interpretazione della decisione, evidenziata dalle stesse Sezioni Unite del 2007 -le quali, si ribadisce, avevano ad oggetto una decisione conclusasi con dispositivo di inammissibilità -che pure mettevano in guardia dal rischio di dare rilievo esclusivo a quest’ultimo . In presenza di una doppia argomentazione, di inammissibilità e merito, il dispositivo è il primo elemento da tenere in considerazione per verificare se si ponga in logica continuità con la motivazione e, conseguentemente, per valutare se il giudice abbia effettivamente ritenuto di spogliarsi della sua potestas iudicandi , rendendo superflue, e quindi irrilevanti, ai fini dell ‘ impugnazione, le successive argomentazioni di merito.
-In secondo luogo, si ritiene debba tenersi distinta l’ipotesi in cui la decisione impugnata consegua ad una valutazione dei motivi, ritenuti sia generici sia infondati nel merito. In detta ipotesi resta difficile sostenere che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi e che le valutazioni di merito siano state inserite ad abundantiam o quali meri obiter dictum; infatti, potrebbero agevolmente ribaltarsi i termini, affermando che è la valutazione di genericità del motivo ad assumere detta ultima connotazione, atteso che, per quanto generico, il giudice è stato in grado di interpretarlo e di rispondervi.
Ugualmente, vanno tenute distinte le ipotesi in cui il diniego della potestas iudicandi derivi da una motivata pronuncia di difetto di
giurisdizione o di competenza, la cui portata riduca ad obiter dictum qualsiasi ulteriore considerazione. A tal proposito, non sono in contrasto le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 20107/2024) le quali -occupandosi di una questione in cui il giudice contabile aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione di giurisdizione e poi si era pronunciato nel merito, terminando con una decisione di rigetto -hanno rilevato, in quel caso, che la questione di merito non poteva superarsi con la considerazione che la statuizione oggetto della seconda ratio fosse ultronea in quanto la Corte dei Conti aveva statuito dopo che era già venuta meno ogni propria potestas iudicandi , stante l’affermata carenza di giurisdizione, oggetto della prima ratio , «trattandosi, semmai, di una violazione dei limiti interni della giurisdizione, che sfugge al controllo sulla giurisdizione affidato a questa Corte di Cassazione».
Laddove, invece, la sentenza, pur in presenza di una doppia motivazione di inammissibilità, propriamente di rito, e di merito -entrambe argomentate e, quindi, non frutto di congetture o ipotesi -si sia conclusa con una pronuncia di rigetto, logicamente consequenziale, non è ragionevolmente sostenibile che il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi come accaduto nel caso valutato dalle Sezioni Unite del 2007.
Ciononostante, non può, per ciò solo, relegarsi a mero obiter dictum la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ove, nel contesto della motivazione, quest’ultima risulti argomentata in modo tale da esprimere, all’evidenza , un’autonoma ratio decidendi. Nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, tuttavia, non può nemmeno ritenersi che il ricorrente possa ignorare le compiute statuizioni di merito aggredendo la sola motivazione sull’inammissibilità e così aprendo la strada ad un annullamento con rinvio al giudice del secondo grado perché reiteri un giudizio sulla
infondatezza che ha già espresso (cfr. Cass. 29391/2024 cit.). Piuttosto, in questa specifica fattispecie, il ricorrente, per non incorrere in una pronuncia di inammissibilità del gravame, è tenuto ad impugnare entrambe le statuizioni.
3.9. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ove la sentenza gravata abbia rigettato l’appello a seguito di una doppia motivazione, resa sia su profili di inammissibilità che di merito, che non sia in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi , l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sole statuizioni di merito rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, in quanto, essendo divenuta definitiva l’autonoma statuizione non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all’annullamento della sentenza ».
3.10. Venendo al giudizio in esame, il ricorso non sfugge comunque al sindacato di inammissibilità.
Seguendo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 2007, non può che rilevarsi che la sentenza non è stata impugnata con riferimento alla ratio trainante, da individuarsi nella compiuta statuizione di inammissibilità, ancorché non sfociata nel dispositivo, il quale, tuttavia, come già detto, non è di per sé determinate.
In ragione del principio di diritto espresso, tuttavia, si giunge alle stesse conclusioni anche volendo far leva sulla prevalenza del rigetto. Infatti, per quanto già esposto, e per lo specifico articolarsi della motivazione della sentenza -la quale, come detto, è il frutto di un ragionamento articolato e compiuto sulle ragioni per la quali l’appello, notificato in formato cartaceo, doveva ritenersi inammissibile -la statuizione in rito non può relegarsi al rango di obiter dictum.
La mancata impugnazione della statuizione di inammissibilità ne ha comportato il passaggio in giudicato. Ne consegue il difetto di interesse
ad una pronuncia sul motivo attinente al merito, non potendosi comunque giungere all’annullamento della sentenza gravata.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della particolarità della questione controversa alla luce della ricostruzione della giurisprudenza successiva al 2007.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME