Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4314 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4314 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
(1)sul ricorso iscritto al n. 30072/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal prof. AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato; -controricorrente-
(2)sul ricorso iscritto al n. 30166/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal prof. AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA, n. 512/2021 depositata il 25 giugno 2021;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME presentava al Centro Operativo RAGIONE_SOCIALE Pescara dell’RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute IRPEF operate dall’INPS sulla pensione a lui corrisposta nell’anno 2016.
A fondamento della richiesta esponeva che in data 14 marzo 2016 aveva trasferito la propria residenza da Misano Adriatico (RN) a INDIRIZZO, in Portogallo, e che, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni conclusa dall’Italia con la Repubblica portoghese, firmata a Roma il 14 maggio 1980 e ratificata a sèguito della legge n. 562 del 1982, le pensioni pagate al residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
L’Ufficio respingeva l’istanza, ritenendo indimostrato il requisito soggettivo della residenza estera del contribuente.
Quest’ultimo reagiva proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pescara.
Il giudice adìto accoglieva il ricorso, annullando l’impugnato provvedimento di diniego.
La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la quale, con sentenza n. 512/2021 del 25 giugno 2021, in accoglimento dell’appello erariale, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
Per quanto qui ancora interessa, il RAGIONE_SOCIALE regionale rilevava che:
-essendo prevista dalla legislazione portoghese l’esenzione fiscale per un periodo di dieci anni dei trattamenti pensionistici corrisposti ai soggetti che, come il contribuente, andavano considerati residenti non abituali ( nao habitual ), il contribuente, il riconoscimento dell’invocato diritto al rimborso
RAGIONE_SOCIALE tasse pagate nel nostro Paese si sarebbe risolto, di fatto, in una ‘doppia non imposizione’;
-in ogni caso, non risultava prodotto l’attestato ufficiale dello Stato di residenza, prescritto dall’art. 27, paragrafo 2, della richiamata Convenzione, certificante la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste per poter beneficiare RAGIONE_SOCIALE esenzioni da questa contemplate.
Contro tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo due volte, dando origine ad altrettanti procedimenti, recanti il primo il n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., il secondo il n. NUMERO_DOCUMENTO r.g..
Nel primo procedimento l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso all’avversa impugnazione, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di «autosufficienza» e impropria sollecitazione di un riesame di merito della vicenda.
Entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis , ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 30072/2021 e 30166/2021 r.g., aventi ad oggetto il medesimo ricorso per cassazione proposto dal contribuente NOME COGNOME avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 512/2021 del 25 giugno 2021.
1.1 Sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE.
1.2 In primo luogo, non può affatto ritenersi che esso difetti di specificità ( «autosufficienza» ), avendo la parte impugnante puntualmente riprodotto i passaggi motivazionali della sentenza gravata in cui si annidano gli errores in iudicando denunciati, nella misura necessaria a
consentire alla Corte di apprezzare la consistenza RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, senza bisogno di attingere a fonti esterne.
1.3 In secondo luogo, va escluso che i motivi di gravame, così come formulati, tendano a sollecitare un nuovo e diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, essendo gli stessi, in tutta evidenza, diretti a censurare l’inesatta interpretazione o applicazione, da parte dei giudici regionali, RAGIONE_SOCIALE norme di diritto richiamate.
1.4 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione degli artt. 4 e 18 della Convenzione fra Italia e Portogallo del 14 maggio 1980 contro le doppie imposizioni, ratificata a sèguito della legge n. 562 del 1982, in combinato disposto con l’art. 117 Cost., nonché dell’art. 31 della Convenzione di Vienna, 23 maggio 1969.
1.5 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere inapplicabile alla vicenda di causa la menzionata Convenzione bilaterale, per il fatto che l’istanza di rimborso era stata presentata da un soggetto che, in base alla legislazione dello Stato di residenza (Portogallo), poteva beneficiare, per un periodo di dieci anni, compreso quello oggetto di accertamento, dell’esenzione fiscale del trattamento pensionistico percepito in Italia.
Con il secondo motivo, pure sussunto nel paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è prospettata la falsa applicazione degli artt. 4, 18 e 27 della medesima Convenzione bilaterale.
2.1 Si contesta alla Commissione regionale di aver erroneamente affermato che all’accoglimento dell’istanza di rimborso ostava, in ogni caso, la mancata produzione dell’attestato ufficiale dello Stato di residenza, previsto dall’art. 27, paragrafo 2, della medesima Convenzione.
Viene, al riguardo, obiettato che la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente comprendeva anche i certificati di residenza fiscale rilasciati dalle autorità portoghesi e risultava idonea a dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste per ottenere il riconoscimento del
diritto al rimborso.
I motivi, che appaiono fra loro strettamente connessi, investendo le due autonome rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Essi appaiono meritevoli di accoglimento, per le ragioni di sèguito illustrate.
3.2 Ai sensi dell’art. 18 della richiamata Convenzione fra Italia e Portogallo contro le doppie imposizioni, redatta in conformità al modello elaborato dall’OCSE, «atte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato».
3.3 Dal chiaro tenore letterale della norma, e in particolare dall’uso dell’avverbio «soltanto», si evince che, in base agli accordi intercorsi fra i due Stati contraenti, la potestà impositiva in materia di pensioni è stata attribuita in via esclusiva a quello in cui risiede il soggetto percipiente.
Pressochè identiche sono le previsioni contenute nelle Convenzioni bilaterali stipulate dal nostro Paese con altri Stati, anch’esse sulla base del modello OCSE: fra queste si ricordano l’art. 18 della Convenzione fra l’Italia e la Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, ratificata a sèguito della legge n. 943 del 1978, e l’art. 18, paragrafo 1, della Convenzione fra l’Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988, ratificata a sèguito della legge n. 329 del 1990.
L’art. 27, paragrafo 2, della Convenzione Italia -Portogallo stabilisce, inoltre, che «e istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all’applicazione RAGIONE_SOCIALE esenzioni o RAGIONE_SOCIALE riduzioni previste dalla presente Convenzione».
In termini sostanzialmente coincidenti dispone l’art. 29, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Confederazione svizzera e della Convenzione ItaliaRegno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
3.4 Ciò posto, va osservato che RAGIONE_SOCIALE questioni poste dai motivi di ricorso in scrutinio questa Corte ha già avuto modo di occuparsi in analoghe controversie in cui si discuteva del diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute IRPEF operate dall’INPS sulle pensioni pagate a soggetti residenti in Portogallo, in Svizzera o nel Regno Unito.
3.5 In tali occasioni è stato costantemente affermato che:
in tema di doppia imposizione internazionale rileva il potenziale illimitato assoggettamento a tassazione della persona fisica nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale da essa subìto, essendo lo scopo RAGIONE_SOCIALE convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi tributari nazionali ed agevolare l’attività economica (cfr., Cass. n. 3343/2023 e Cass. n. 18920/2023, con specifico riferimento alla Conv. Italia-Portogallo);
-l’attestazione da allegare all’istanza di rimborso non deve contenere espressioni sacramentali o riferimenti espliciti alla Convenzione, sicchè pure il certificato di residenza fiscale può ritenersi idoneo a soddisfare la condizione prevista dalle norme convenzionali surrichiamate (cfr. Cass. n. 10884/2023, Cass. n. 30779/2023, Cass. n. 16931/2025, Cass. n. 22628/2025).
3.6 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, entrambe le rationes decidendi su cui poggia la pronuncia gravata risultano affette dai vizi denunciati.
A torto, infatti, la CTR ha affermato che non poteva essere accolta l’istanza di rimborso avanzata dal contribuente, in mancanza:
(a)di effettiva tassazione della pensione da parte dello Stato di
residenza;
(b)di allegazione dell’attestato ufficiale di cui all’art. 27, paragrafo 2, della Convenzione.
3.7 A tale ultimo riguardo, va notato che fin dal primo grado l’odierno ricorrente aveva depositato due certificati di residenza fiscale rilasciati dalle autorità portoghesi, di cui in questa sede ha indicato il luogo e il momento di produzione, in ossequio all’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c..
3.8 I suddetti documenti non sono stati tenuti in debito conto dal RAGIONE_SOCIALE regionale, sull’erroneo presupposto che l’attestato ufficiale di cui si è detto sopra «non ammette equipollenti» .
Nel descritto contesto, perdono rilievo anche le osservazioni svolte dai giudici a quibus circa la pretesa non equivalenza dell’ «estatuto de residente nao habitual» all’ «indefettibile attestazione di residente» .
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, primo comma, e 384, secondo comma, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte, riuniti i procedimenti, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME