Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30779 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30779 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME, residente in Silvaplana (Confederazione Elvetica), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 397/3/18, depositata il 24 aprile 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il contribuente, cittadino italiano residente in Svizzera, chiedeva il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute sulla pensione INPS per gli anni 20122013. A fronte dell’espresso diniego per insufficienza della documentazione, proponeva ricorso che la CTP respingeva. Adìta la
DOPPIA IMPOSIZIONE
RIMB
CTR in sede d’appello, la stessa accoglieva il gravame. Ricorre quindi in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi, avverso il quale resiste con controricorso il contribuente, depositando altresì memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 29, convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, del cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE sostiene infatti che la richiamata norma convenzionale subordini anzitutto il rimborso alla produzione di una certificazione proveniente dall’autorità fiscale svizzera, in questo caso, che dovrebbe attestare espressamente la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘condizioni richieste per avere diritto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE esenzioni e RAGIONE_SOCIALE riduzioni previste dalla Convenzione’, quest’ultima neppur citata nel certificato in effetti prodotto, il quale neppure attestava le concrete modalità di effettuazione dell’imposizione, la presenza di deduzioni o detrazioni, il quantum dell’imposizione e, in definitiva, nulla esponeva circa la concreta tassazione RAGIONE_SOCIALE somme ricevute.
1.2. Il motivo è infondato, posto che ai fini del rimborso – a differenza di quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE alle pagg. 6 e 7 del ricorso – le attestazioni previste dalla disciplina convenzionale non devono attestare la concreta tassazione (o meglio il prelievo).
Quanto attestato, pertanto, nella specie, e cioè che ‘la persona sopraccitata è contribuente nel registro RAGIONE_SOCIALE imposte del comune di Silvaplana dal 14 gennaio 2008. Il signor COGNOME è fiscalmente residente in svizzera ed ivi tassato per il reddito e il patrimonio in base all’articolo 3 della Convenzione Svizzera e Italia per evitare le doppie imposizioni dal 9 marzo 1976′, in base ai principi appena espressi, basta a configurare il diritto al rimborso, perché con tale documento l’ente svizzero attesta l’assoggettamento all’imposta dell’COGNOME e la sua residenza fiscale in Svizzera.
Invero il modello di convenzione RAGIONE_SOCIALE (il primo risalente al 1963), in attuazione del quale è stata firmata a Roma, il 9 marzo 1976, la Convenzione tra Repubblica italiana e Confederazione svizzera contro le doppie imposizioni (poi ratificata con l. 23 dicembre 1978, n. 943), stabilisce all’art. 4 che l’espressione ‘residente in uno stato contraente’ designa ogni persona al quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato (‘ is liable to tax ‘), espressione ripetuta all’art. 4 della Convenzione in esame, e nel relativo commentario RAGIONE_SOCIALE si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (‘ The article is intended to define the meaning of term ‘Resident of a contracting state’ and to solve cases of double residences ‘), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale.
Le stesse indicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE sono in tal senso : ‘L’autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l’Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell’aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato. Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile’ e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE per i residenti fiscali in Italia (cfr. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 2013/84404).
Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall’art. 29, comma 2, della richiamata convenzione, con speciale riferimento alla necessità di allegare all’istanza di rimborso ‘un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al
rimborso’ (in tal senso, da ultimo, con riferimento ad analoga disposizione di altra convenzione con identico testo sul punto, Cass. 24/04/2023, n. 10884).
Premesso dunque che l’attestazione non deve contenere espressioni sacramentali, o espliciti riferimenti alla convenzione (peraltro presenti), essa nella specie dà atto tanto della residenza quanto dell’assoggettamento del reddito e del patrimonio del contribuente alla tassazione svizzera.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 18 della suddetta Convenzione, 2, TUIR e 43, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. L’RAGIONE_SOCIALE sostiene infatti che il contribuente non avrebbe provato la propria residenza in Svizzera, e che quindi sarebbe assoggettato all’imposizione italiana in quanto cittadino italiano, dal momento che la semplice risultanza anagrafica non avrebbe rilevanza in assenza di un legame effettivo con il territorio dello stato estero.
2.1. In ordine all’accertamento della residenza, premesso quanto al punto precedente in ordine alla prova circa la residenza fiscale, la questione ha formato oggetto di un accertamento in fatto del giudice di merito (basato peraltro sull’attestazione dell’autorità fiscale elvetica, sulla certificazione anagrafica consolare e sul certificato AIRE del comune di provenienza), non oggetto di revisione in sede di legittimità, per cui il motivo è inammissibile.
Conclusivamente il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente , da distrarsi in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 7.500,00, oltre rimborso spese generali nel 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per € 200,00 , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023