Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29258 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29258 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
DINIEGO RIMBORSO -IRPEF 2011.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35314/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara n. 392/2019, depositata il 16 aprile 2019;
udita la relazione svolta udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2023 ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal AVV_NOTAIO; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, in data 31 luglio 2013, presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Centro operativo di Pescara istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute operate da RAGIONE_SOCIALE sugli emolumenti corrisposti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 settembre 2010.
In data 23 settembre 2016 l’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente il diniego di rimborso n. NUMERO_DOCUMENTO del 19 settembre 2016.
Avverso tale diniego COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 945/2017, depositata il 20 ottobre 2017, lo accoglieva, co ndannando l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 392/2019, pronunciata in data 18 marzo 2019 e depositata in segreteria il 16 aprile 2019, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 15 giugno 2023.
Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato, tuttavia, trattato in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8 -bis , del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell’Ufficio, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1 .1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 18 e 29 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni del 9 marzo 1976, come modificata dal Protocollo del 28 marzo 1978 e ratificata in Italia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 943, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. AVV_NOTAIO civ.
Rileva, in particolare l’Ufficio che la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. avrebbe errato nel ritenere provato il presupposto della doppia imposizione, legittimante il rimborso richiesto, mancando la produzione del certificato convenzionale previsto dall’art. 29 della Convenzione, attestante la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni previste per accedere al rimborso.
1.2. Con il secondo mo tivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria eccepisce violazione dell’art. 112 cod. AVV_NOTAIO civ.,
errata applicazione degli artt. 4 e 15 della Convenzione ItaliaSvizzera in combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. hbis ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, secondo il quale le somme erogate dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto retribuzione differita, ricadevano nell’àmbito di applicazione dell’art. 15 della Convenzione e d ell’art. 50, comma 1, lett. h-bis ), cit. e dell’art. 23 del d.P.R. n. 917/1986, e, per l’effetto, erano sottoposte ad imposizione esclusivamente in Italia.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 15 della Convenzione ItaliaSvizzera, in combinato disposto con l’art. 50, comma 1, lett. h-bis ), e dell’art. 23, comma 2, lett. b ), del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. AVV_NOTAIO civ.
Rileva, in particolare, l’U fficio che le prestazioni pensionistiche complementari oggetto dell’istanza di rimborso erano da qualificare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti, e, come tali, prodotti nel territorio dello Stato in quanto corrisposti da soggetto ivi residente, e quindi assoggettati ad imposte in Italia.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Contrariament e a quanto sostenuto dall’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE , con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, dà pienamente conto del fatto che il contribuente «ha dimostrato
la sussistenza dell’altro presupposto necessario per far valere la propria pretesa ed in particolare la sussistenza della doppia imposizione derivante dall’avvenuto assogg ettamento a tassazione anche in Svizzera RAGIONE_SOCIALE somme erogategli», essendo ciò desumibile «dalla certificazione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte del Cantone dei Grigioni, sezione imposta federale diretta, laddove si evidenzia che la somma perce pita ‘giusta convenzione sulla doppia tassazione SvizzeraItalia’ è ‘imponibile in Svizzera’ ed ivi sottoposta ad imposizione».
La certificazione in oggetto, pertanto, non consiste in una mera attestazione di residenza in Svizzera, ma integra i requisiti previsti dall’art. 29 della Convenzione per poter conseguire il rimborso, essendo specificato che le somme in questione sono imponibili nella Confederazione, e che quindi, ove tassate in Italia, si realizzerebbe una doppia imposizione.
Il ricorrente in primo grado, quindi, ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, nel mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha in alcun modo chiarito, nel corpo del motivo, per quale motivo la certificazione in questione non sarebbe sufficiente ai fini dell’ot tenimento del rimborso.
2.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono da ritenere anch’essi infondati.
L’art. 15 della Convenzione, riguardante i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe, fa espressamente salvi gli effetti della disposizione di cui all’art. 18 della stessa Convenzione, relativa al trattamento fiscale RAGIONE_SOCIALE pensioni ed altre remunerazioni analoghe.
In base a tale norma, «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato».
Nel caso che ci occupa, è pacifico che le ritenute di cui viene chiesto il rimborso hanno ad oggetto la liquidazione di un fondo pensionistico complementare, e sono state corrisposte in ragione della cessazione del rapporto di lavoro; come tali, esse devono essere correttamente inquadrate nella disposizione di cui all’art. 18 della Convenzione, non rientrandosi neanche nella ipotesi specifica del successivo art. 19, che riguarda le remunerazioni e le pensioni corrisposte dallo Stato o da specifiche persone giuridiche o enti autonomi di diritto pubblico.
Correttamente, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE non ha applicato, nella sp ecie, l’art. 15 della Convenzione, rigettando implicitamente lo specifico motivo di appello, avendo radicato in Svizzera la potestà impositiva del reddito assoggettato a tassazione, e quindi adottando una decisione incompatibile con l’eventuale accoglimento del motivo di appello (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. 4 agosto 2021, n. 22204; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191).
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Trattandosi di ricorso in cui risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.