Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28801 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17161/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
DOPPIA IMPOSIZIONE – ART. 165 TUIR – ART. 38 D.P.R. N. 602/1973
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA -MILANO n. 1351/17, depositata in data 27/3/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
In data 30 /10/2014 NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) presentò una istanza di rimborso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle imposte pagate a titolo definitivo sui redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero (in Belgio) nell’anno d’imposta 2010.
Ella rappresentò di risiedere in Belgio dal 2010 e di avere stipulato in data 8/1/2010 un contratto di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, per la quale operava come corrispondente estero.
Rappresentò di avere regolarmente pagato le imposte in Belgio, come da trattenute eseguite per un ammontare di euro 30.878,01, ma che aveva altresì subito le trattenute sullo stipendio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE nella qualità di sostituto d’imposta in Italia.
Su impugnazione del silenzio rifiuto nelle more maturato, la C.T.P. di Milano, nel contraddittorio con l’ufficio , accolse il ricorso della contribuente , dopo avere accertato che ella aveva lavorato all’estero
per più di centottanta giorni e che aveva versato allo RAGIONE_SOCIALE belga le tasse da esso richieste.
Su appello dell’Ufficio, nel contraddittorio con la contribuente, la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che:
1.Con il primo motivo, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 165 Tuir , comma 1 e 8, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE premette che la contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 8 dell’art. 165 Tuir conseguirebbe che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata determina la non spettanza della detrazione dell’imposta assolta all’estero .
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha recentemente inaugurato un orientamento nomofilattico in base al quale, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo RAGIONE_SOCIALE italiano nei confronti di un altro RAGIONE_SOCIALE, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all’estero, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d’imposta (cfr. ex coeteris Cass., sez. 5, n. 24205/2024).
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza d’appello per avere erroneamente interpretato l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, stabilendo che il termine decadenziale di quarantotto mesi per ricorrere all’intendente di finanza decorrerebbe non dai singoli versamenti ma dal momento in cui la parte ha avuto contezza della doppia imposizione.
Nel caso di specie, sarebbe pacifico che nell’anno fiscale 2011 la contribuente avrebbe pagato ritualmente le imposte versando al RAGIONE_SOCIALE belga un importo pari ad euro 30.878,01, e che ella avrebbe presentato richiesta di rimborso in data 27 ottobre 2014. Il dies a quo per la domanda amministrativa di rimborso inizierebbe a decorrere dal tempo di effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute, non dalla ricezione del CUD, che ha una mera efficacia certificativa.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Lo stesso stralcio di sentenza trascritta nell’ incipit del motivo di ricorso afferma che il pagamento che ha sostanziato la doppia imposizione, generando il diritto alla ripetizione dell’indebito, è stato quello effettuato al RAGIONE_SOCIALE belga.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente si limita a sostenere che sia pacifico in causa che il pagamento allo RAGIONE_SOCIALE belga sia avvenuto nel 2011, ma la deduzione non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso, perché non sono nemmeno indicati gli atti processuali in base ai quali la data del pagamento RAGIONE_SOCIALE tasse allo RAGIONE_SOCIALE belga sarebbe ‘pacifica’.
Anzi, dal controricorso della contribuente risulta che il versamento allo RAGIONE_SOCIALE belga sarebbe stato fatto il 9 maggio 2012.
L’RAGIONE_SOCIALE, dal canto suo, non ha individuato precisamente la data nella quale si sarebbe verificata la doppia imposizione,
impedendo così al Collegio di stabilire circa la fondatezza dell’eccezione di decadenza disattesa in appello.
3.Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento , in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilatrecento per compenso, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre