Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29320 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso, unitamente all’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-controricorrente – avverso la sentenza n.401/7/2021 della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo , depositata il 19 maggio 2021;
Rimborso-Irpef Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Svizzera
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso ; uditi per l a ricorrente l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
NOME COGNOME, con due istanze presentate il 14 aprile 2017, chiese il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte pagate negli anni dal 2013 al 2016 sulle plusvalenze realizzate dall’investimento RAGIONE_SOCIALE somme depositate su un conto acceso presso la Fineco Bank s.p.a. e il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte pagate in eccedenza, rispetto a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Svizzera, in relazione alla percezione dei dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE
Avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME propose distinti ricorsi che, previa riunione, vennero rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara.
La decisione, appellata dalla parte privata, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo con la sentenza indicata in epigrafe.
La Commissione territoriale, in particolare, ribadiva che la contribuente non aveva fornito la prova di avere assoggettato a imposizione in Svizzera sia le plusvalenze realizzate dall’investimento RAGIONE_SOCIALE somme depositate sul conto deposito acceso presso la Fineco Bank s.p.a. che i dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE
Il Giudice di appello, infatti, non riteneva idonea allo scopo l’attestazione rilasciata dall’amministrazione fiscale del Cantone Zurigo atteso che la stessa si limitava ad affermare che la richiedente è ivi residente ed assoggettata alle imposte secondo la legislazione svizzera in materia di imposte federali comunali e cantonali ma non consentiva
di desumere che le plusvalenze realizzate dall’investimento RAGIONE_SOCIALE somme depositate sul conto deposito acceso presso FINECO e i dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE fossero ivi stati dichiarati da COGNOME NOME e, quindi, assoggettati a tassazione e ciò a prescindere dall’effettivo pagamento dell’imposta in detto Stato.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso su due motivi cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale il AVV_NOTAIO.M., nella persona del AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
La ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di inesistenza o nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuta al difetto del requisito essenziale di formacontenuto della motivazione. Si evidenzia, in particolare, il contrasto insanabile tra argomentazioni addotte nella stessa sentenza impugnata che non consentirebbe la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 10 e 29 della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (firmata il 9 marzo 1976, ratificata con legge n.943 del 23 dicembre 1978, in vigore dal 27 marzo 1979).
3 In controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE oltre a contestare l’ammissibilità e fondatezza dei due mezzi di impugnazione e in particolare, nel merito, lo stesso contenuto del certificato prodotto
rileva la parziale intempestività dell’istanza di rimborso relativamente all’annualità 2013 per il decorso del termine previsto dall’art.38 del d.P.R. n.602 del 1973.
4 Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve escludersi la nullità della sentenza impugnata dedotta sul presupposto della sussistenza di argomentazioni insanabili e contraddittorie che non consentirebbero di comprendere il percorso logico giuridico che ha condotto il giudice alla sua decisione. La sentenza, infatti, risulta motivata, sulla base della corretta ricostruzione fattuale della vicenda processuale sottoposta al suo esame e di richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia, il tutto con sufficiente esplicit azione dell’ iter logico giuridico seguito. Diverso discorso è, invece, l’errata applicazione dei principi fissati da questa Corte, che pure la C.T.R. enuncia a fondamento della sua decisione e che, più correttamente, forma oggetto del secondo motivo di ricorso.
5. La censura veicolata da tale secondo mezzo di impugnazione, oltre che ammissibile, in quanto rivolta alla corretta interpretazione e applicazione RAGIONE_SOCIALE norme internazionali, è, pure, fondata.
In materia, questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 10706 del 17/04/2019 che riprende, confermandolo, il principio già fissato da Cass. 22.3.2011 n. 6583) ha già statuito che <>. Si è, condivisibilmente, precisato che la sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità RAGIONE_SOCIALE convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’stero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale (Cfr. Cass.n.27600/2011) e che tale orientamento è stato, poi, confermato in altre pronunce successive (Cass., 10 ottobre 2018, n. 26377), basate anche sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, n. 540, sempre in tema di dividendi, con cui si è affermato che l’art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell’altro Stato, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta. La sufficienza del solo fattore in sè dell’esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi, infatti, coerente con le finalità RAGIONE_SOCIALE convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e di investimento internazionale (Cass., 10 novembre 2017, n. 26656). Vanno, infine, rammentate quale ulteriore consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale le recenti Cass. 28 giugno 2023 n.18525, Cass. 6 giugno 2023 n.15810; Cass. 4 luglio 2023 n.18920 le quali tutte hanno ribadito i principi, cui il Collegio intende dare continuità, per cui <> e <>.
La sentenza impugnata, nel non ritenere sufficiente l’attestazione del Cantone Zurigo (dalla quale risultava che NOME COGNOME era ivi residente e assoggettata alle imposte secondo la legislazione Svizzera in materia di imposte federali comunali e cantonali ) in quanto dalla stessa non era dato desumere che le plusvalenze realizzate dall’investimento RAGIONE_SOCIALE somme depositate sul conto deposito acceso presso Fineco ed i dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE siano ivi stati dichiarati da COGNOME NOME NOME e, quindi, assoggettati a tassazione (cfr. pag.4 della sentenza impugnata) si è discostata da tali principi e merita, pertanto, la cassazione.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento degli originari ricorsi proposti dalla contribuente. Va, infatti, disattesa l’eccezione di decadenza sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riguardo a ll’annualità 2013 per essere la relativa istanza intempestiva rispetto al termine previsto dall’art.38 del d.P.R. n.602 del 1973.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, resa con riferimento a diverse Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, <> (v. Cass.16 gennaio 2015 n.691; Cass. 14 giugno 2019 n.16001; Cass. 27 maggio 2021).
Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigettato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi proposti dalla ricorrente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna la controricorrente alla refusione in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il 12.10.2023
Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME