Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16613/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA n. 1861/2016 depositata il 5 luglio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE
notificava alla RAGIONE_SOCIALE e ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME tre distinti avvisi di accertamento con i quali venivano ripresi a tassazione: (a)a i fini dell’IRAP e de ll’IVA , i maggiori redditi d’impresa conseguiti dalla società negli anni 2003 e 2004; (b) ai fini dell’IRPEF, il reddito di partecipazione non dichiarato per quegli stessi anni dai predetti soci.
Gli accertamenti fiscali si fondavano sui risultati RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza nell’àmbito di un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e all’importazione di cuccioli di cane dall’Europa dell’Est che vedeva coinvolto il COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, quale ritenuto elemento di spicco del sodalizio criminoso.
La società e i soci impugnavano gli atti impositivi proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva le domande dei contribuenti con sentenza n. 114/2011 del 6 luglio 2011.
La decisione veniva appellata dalle parti private soccombenti davanti alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che con sentenza n. 1861/2016 del 5 luglio 2016 dichiarava inammissibile l’esperito gravame.
Rilevava il giudice regionale: -che l’attività d’indagine legittimamente condotta dalla Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente, aveva «permesso di evidenziare una notevolissima movimentazione bancaria che consentiva di dare fondamento alla pretesa tributaria successivamente esercitata dall’Ufficio, in quanto i conti intestati ai soci erano movimentati, in entrata, per versamenti ricollegabili all’attività imprenditoriale e, in uscita, per spese personali degli stessi» ; – che, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 D.P.R. n. 633 del 1972, «tali operazioni bancarie (peraltro riferibili alla società o ai soci amministratori) (andava) no considerate, in
mancanza di prova contraria, come manifestazioni di un reddito imponibile sottratto a tassazione in modo illegittimo» ; – che «nessuna prova… e (ra) stata offerta dai contribuenti che potesse ricollegare la movimentazione bancaria in questione a situazioni diverse da quelle ipotizzate, in base a presunzioni ex lege, dall’Ufficio accertatore» ; – che «nessuna rilevanza a (veva) poi nel giudizio tributario l’esito del procedimento penale instaurato a carico del COGNOME, attesa la sostanziale differenza tra i due diversi giudizi» .
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine stabilito dal predetto articolo i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 348 -bis c.p.c..
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti, pur avendo esaminato nel merito i motivi di gravame da loro articolati, la cui accertata infondatezza avrebbe semmai dovuto tradursi in una pronuncia di rigetto della spiegata impugnazione.
Con il secondo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, costituito
dall’asserita mancanza dell’autorizzazione prescritta dalla normativa fiscale ai fini del legittimo espletamento di indagini bancarie nei confronti dei contribuenti.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è contestata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2729 c.c..
3.1 Si deduce, in proposito:
che sarebbero state erroneamente imputate in via presuntiva ai contribuenti, nella loro intera misura, le movimentazioni relative a conti correnti intestati a terzi estranei al sodalizio societario (in particolare a tale NOME COGNOME);
che si configurerebbe, nel caso di specie, la violazione del divieto di doppia presunzione, in quanto dalla circostanza che tutti i conti correnti esaminati nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini di polizia tributaria fossero riconducibili ai ricorrenti si sarebbe fatta derivare l’ulteriore presunzione che ogni movimentazione in entrata o in uscita corrispondesse a un acquisto di beni o servizi.
Con il quarto motivo, formulato a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti.
4.1 Si ascrive alla CTR di aver erroneamente affermato che l’esito del procedimento penale a carico del COGNOME, assolto dal reato contestatogli con la formula ‘perché il fatto non sussiste’, non avesse alcuna rilevanza nell’àmbito del presente giudizio tributario.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, mirando unicamente ad ottenere la modifica della formula decisoria utilizzata dalla CTR (da a ), senza che dall’eventuale accoglimento della censura possa derivare un risultato utile per l’odierna parte ricorrente.
5.1 Si rammenta, in proposito, che presupposto indefettibile del
potere di impugnazione è la difformità della pronuncia rispetto alle conclusioni prese dalla parte, e non anche la mera esigenza teorica di correttezza processuale, priva di utilità pratica in quanto non finalizzata a una diversa statuizione sul bene della vita che costituisce oggetto del procedimento (cfr. Cass. n. 28307/2020, Cass. n. 15587/2018, Cass. n. 10726/2017, Cass. n. 17234/2006, Cass. n. 9877/2006, Cass. n. 15623/2005).
6. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, in presenza di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. ), il ricorso poteva essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) c.p.c..
Tanto in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348 -ter c.p.c., da ritenersi applicabile ratione temporis alla controversia in esame, ai sensi dell’art. 53, comma 2, D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, poichè il giudizio di appello era stato introdotto con ricorso depositato il 30 ottobre 2012 (come si evince dall’epigrafe della sentenza qui impugnata), e quindi dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (11 settembre 2012: sull’argomento vedasi Cass. n. 6331/2016).
Peraltro, i ricorrenti non hanno dedotto, né dimostrato, che le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado fossero fra loro diverse (cfr. Cass. n. 5947/2023, Cass. n 13064/2022, Cass. n. 18867/2020), dovendo, in proposito, tenersi presente che ricorre l’ipotesi della doppia conforme non solo allorchè le due pronunce siano perfettamente coincidenti, ma anche quando le stesse risultino fondate sul medesimo iter logico motivazionale in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la decisione assunta dal primo giudice (cfr. Cass. n. 6169/2023, Cass. n. 7724/2022).
6.1 Le considerazioni che precedono valgono anche per il quarto
motivo, laddove esso pros petta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti.
Il terzo motivo è inammissibile nella prima parte, poiché, dietro l’apparente denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., mira, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali rispetto a quella operata dalla CTR, la quale ha accertato in fatto che tutti i conti correnti esaminati nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza erano «riconducibili all’attività di impresa esercitata dalla società RAGIONE_SOCIALE» , come indicato « (dal) lo stesso contribuente COGNOME» .
7.1 Per il resto, esso è infondato, in quanto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale si intende prestare adesione, il divieto di doppia presunzione (o di presunzioni di secondo grado) non è di per sé configurabile nel sistema processuale, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme (cfr. Cass. n. 7145/2023, Cass. n. 19894/2021, Cass. n. 23860/2020, Cass. n. 20748/2019).
8. Il quarto motivo, nella residua parte, ancora da scrutinare, riconducibile al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è privo di fondamento.
8.1 Lungi dal lamentare la violazione dell’art. 654 c.p.p., i ricorrenti basano la loro censura sulla pretesa inosservanza da parte della CTR del principio di diritto, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui la sentenza penale di assoluzione, sebbene priva di efficacia vincolante nel processo tributario, costituisce comunque una fonte di prova utilizzabile dal giudice di tale processo, il quale, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta RAGIONE_SOCIALE parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, è tenuto a verificarne la rilevanza rispetto alla fattispecie sottoposta al suo vaglio.
8.2 Sennonchè, nel caso in esame, una simile valutazione è stata sia pur sinteticamente compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE Regionale, la
quale ha accertato «la sostanziale differenza tra i due diversi giudizi» , concludendo nel senso che «nessuna rilevanza ha… nel giudizio tributario l’esito del procedimento penale instaurato a carico del COGNOME» .
8.3 Il profilo di doglianza in questione manca, pertanto, di consistenza.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE limitata a depositare un mero atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia non celebratasi.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione