Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2530 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2530 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18953/2024 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA n. 334/2024, depositata in data 5/2/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 novembre 2025;
Fatti di causa
In data 4/12/2017 , l’RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘il contribuente’ ) un avviso di accertamento per la ripresa per l’anno 2014 pari ad euro 17.634,24 a titolo di Irpef e sanzioni.
L’accertamento era conseguente ad uno studio di settore relativo all’attività di autolavaggio svolta dal contribuente.
Su ricorso del COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE confermò l’avviso di accertamento, con sentenza che fu poi confermata a sua volta dalla CGT-2 della Calabria.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato con memoria difensiva.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ricevuta una proposta di decisione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il contribuente chiede la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione del d.l. n. 331 del 1993 e l. n. 146/1998 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe applicato la normativa sui cc.dd. ‘studi di settore’ in virtù di una
erronea ricostruzione dei fatti, omettendo di esaminare punti decisivi della controversia.
Il contribuente si duole che l’inizio dell’attività economica da lui intrapresa sia stato fissato nell’anno 2011, anziché nell’anno 2013.
Censura la sentenza impugnata affermando che l’assenza di autorizzazione amministrativa doveva condurre a ritenere che l’azienda non fosse in esercizio.
Lamenta che il giudice di appello non abbia tenuto conto che l’organizzazione aziendale e i macchinari in dotazione all’azienda non consentivano i ricavi ritenuti conseguiti e che, inoltre, la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con la deduzione relativa alla entità dei consumi idrici ed elettrici.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il contribuente, col proposto motivo, tende ad ottenere da questa Corte un nuovo giudizio sugli stessi fatti sui quali si sono già pronunciati i giudici di merito.
Peraltro, la censura, così come proposta, impatta contro la disposizione di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c., che non consente la proposizione del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in caso di cd. ‘doppia conforme’.
Il contribuente non si premura nemmeno di rilevare che i percorsi motivazionali RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado non sono sovrapponibili, ai fini dell’ammissibilità del motivo.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, in base al principio di soccombenza.
Il contribuente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro milleduecento , ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro ottocento , ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)