Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8811 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26094/2021 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, pec
, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIA n. 1002/2021 depositata il 11/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1002/2021 depositata in data 11/03/2021, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 249/2019 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. NOME Wu contro l’intimazione di pagamen to con preavviso di esecuzione forzata, con il quale aveva impugnato altresì l’esecuzione del ruolo, alcune cartelle e due avvisi di accertamento.
La CTR, in sintesi, ha ritenuto che:
in merito alla cartella che termina con il numero 872 non vi è alcun avviso di ricevimento (di cui lamentava l’assenza il contribuente), trattandosi di notifica ex art. 140 c.p.c.;
gli avvisi di ricevimento prodotti in copia erano validi, nella misura in cui il preteso disconoscimento delle difformità da parte del contribuente non era specifico, ma generico;
-l’attestazione di consegna da parte dell’ufficiale postale incaricato fa fede della correttezza di quest’ultima a persona correlata al destinatario, anche se la firma risulta incomprensibile, fino al limite del cd. sgriffo;
le istanze di rateazione -pur non integrando acquiescenza verso la pretesa impositiva -costituiscono atti interruttivi della
prescrizione, fermo restando che, in assenza dell’impugnazione delle cartelle esattoriali, il tema della prescrizione riguarderebbe esclusivamente l’inerzia esecutiva successiva alla notifica delle cartelle stesse. Peraltro, nel caso di specie non si poneva neppure un problema di interruzione della prescrizione, dal momento che l’atto più risalente era, comunque, collocato all’interno del decennio; – in merito ai tributi erariali e alle sanzioni (che ne seguono la sorte) il termine di prescrizione, in assenza di diversa indicazione normativa, è quello decennale.
Contro la sentenza impugnata il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ( hinc: ADER) si sono costituite con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c.
…
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso è stata censurata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame di un documento (fatto) decisivo per il giudizio.
1.1. La parte ricorrente rileva di aver eccepito la mancata notifica dei seguenti atti contenuti nell’atto di intimazione di pagamento impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova: -cartella n. NUMERO_CARTA (per IVA e Irap, sanzioni pecuniarie e interessi anno 2001); -cartella n. NUMERO_CARTA (per Irpef, sanzioni pecuniarie, interessi e addizionali comunali e regionali anno 2009); -cartella n. NUMERO_CARTA (per sanzioni pecuniarie Irpef
anno 2012);
-avviso di accertamento n. T9T010300564/NUMERO_CARTA (per Irpef 2007, sanzioni pecuniarie, interessi e addizionali regionali e comunali); -avviso di accertamento n. T9T010300568/NUMERO_CARTA (per Irpef 2008, sanzioni pecuniarie, interessi e addizionali regionali e comunali), producendo documentazione a sostegno della propria eccezione.
1.2. La CTR, ad avviso di parte ricorrente, non solo avrebbe interpretato erroneamente le argomentazioni del contribuente, ma avrebbe omesso qualsiasi valutazione in ordine alla documentazione prodotta in giudizio, incorrendo nella violazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
1.3. Rileva che l’Agenzia delle Entrate, a conferma della notifica dei due avvisi di accertamento, aveva prodotto nel giudizio di primo grado una semplice fotocopia di due cartoline di ricevimento, da cui si ricavava che la consegna era stata fatta a un soggetto diverso dal contribuente (riportando la sottoscrizione/nome e cognome di difficile comprensione di persona sconosciuta a quest’ultimo e qualificata dall’ufficiale postale come fratello convivente). Il sig. COGNOME aveva prodotto, in primo grado, sia il certificato di residenza storico che lo stato di famiglia, dai quali risultava che l’atto fosse stato consegnato a un soggetto privo di alcuna correlazione con il destinatario. Sulle cartoline di ricevimento era stata, infatti, apposta la firma di un certo NOME COGNOME persona totalmente sconosciuta all’odierna parte ricorrente.
1.4. Rileva, poi, che le attestazioni fidefacienti dell’ufficiale postale riguardano l’attività svolta direttamente da quest’ultimo o i fatti e attività da lui constatati personalmente o asseriti come avvenuti in sua presenza. Al contrario, le attestazioni che non sono frutto della sua diretta percezione e derivano da informazioni
assunte o dalle dichiarazioni fornite da terzi estranei, anche se riportate come assunte, non sono assistite da fede privilegiata. I giudici di prime e seconde cure avrebbero dovuto, quindi, riconoscere -se avessero correttamente valutato il certificato di stato di famiglia prodotto dal contribuente -la mancata notifica degli avvisi di accertamento, con il conseguente accoglimento del ricorso proposto e l’annullamento dell’atto di intimazione di pagamen to, nonché degli atti prodromici e consequenziali a q uest’ultimo.
1.5. Anche in merito alle notificazioni delle cartelle di pagamento (per le quali sono state contestate le sottoscrizioni apposte, in un caso sull’avviso di ricevimento e, in un altro caso, sulla cartolina di ricevimento) il giudice d’appello ha omesso qualsiasi motivazione , limitandosi a sostenere che l’attestazione della consegna da parte dell’agente postale incaricato fa fede della corretta consegna.
Il motivo di ricorso proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. presenta plurimi profili di inammissibilità, sia perché la censura è prettamente motivazionale, sia perché tutte le questioni sono carenti di specificità (non risultando riportati gli atti cui la parte fa riferimento), sia infine, perché sussiste una cd. doppia conforme sfavorevole al contribuente, soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito.
2.1. Questa Corte ha precisato che, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 28/02/2023, n. 5947).
La ricorrente si è limitata ad affermare (v. pag. 2 del ricorso) che la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova aveva dichiarato il
ricorso inammissibile, ma non ha esplicitato le ragioni poste a base della pronuncia di primo grado, al fine di consentire la verifica di un’eventuale coincidenza con quelle poste alla base della decisione della CTR. Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta come il giudice di prime cure avesse dichiarato inammissibile il ricorso per tardività e avesse ritenuto la completezza e la correttezza della notifica degli atti prodromici.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, dando atto che si procede a una liquidazione unitaria, considerato che l’Agenzia delle Entrate e ADER si sono costituite depositando un unico controricorso.
…
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, unitariamente, in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025.