Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6189 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38333/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LecceINDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1424/29/19 della Commissione regionale della Puglia sez. distaccata di Taranto, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
Ritenuto che
Oggetto:
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 1424/29/19, depositata il 07/05/2019, rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno di imposta 2009 emesso dal Comune di Taranto ritenendo corretta la determinazione della base imponibile operata dall’ente ex art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
Avverso tale sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Comune di Taranto ha depositato controricorso.
In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla domanda di nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione.
1.2 Il motivo è inammissibile.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass n.6014 del 2018; n. 34469 del 2019) «la deduzione con il ricorso per cassazione di “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali». Nel caso in esame, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, la ricorrente si limita a enunciare per sintesi, nel corpo del ricorso destinato alla descrizione nel fatto della vicenda processuale, i motivi di appello, senza trascriverne, neppure per stralci idonei allo scopo, il contenuto né tanto meno ne offre
l’allegazione. Peraltro, va osservato che, la censura non tiene conto della ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata che ha riconosciuto come legittima la pretesa del Comune di Taranto in quanto frutto della corretta applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Nella fattispecie è, dunque, configurabile una decisione implicita delle questioni connesse alla prospettata tesi difensiva, risultando esse superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione relativa alla fondatezza della tesi dell’ente territoriale, il cui solo esame presuppone e comporta, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. In buona sostanza, l’aver affro ntato la questione nei termini sopra indicati presuppone la preliminare verifica della sussistenza di una valida motivazione posta a fondamento dell’avviso impugnato che, diversamente, se assente avrebbe evidentemente precluso il suindicato esame. A conforto di quanto sopra depone, infine, la circostanza che la contribuente, mediante il deposito di perizia giurata avente ad oggetto l’individuazione del valore venale del bene sottoposto a imposta, ha dimostrato di aver ben compreso le ragioni poste a fondame nto dell’avviso.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché l’omesso esame , ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. della documentazione prodotta volta ad individuare il valore venale del bene sottoposto a tassazione.
La ricorrente lamenta che la CTR con motivazione apodittica ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato riportando il testo della norma sopra richiamata, senza valutare in concreto il reale valore venale del bene oggetto di imposizione cosi per come imposto dallo stesso art. 5 cit.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ. la violazione ed errata applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. e l’omesso esame da parte della CTR della perizia giurata con la quale la contribuente aveva int eso dimostrare l’esatto valore del terreno indicato nell’atto di accertamento impugnato.
4. Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono inammissibili.
In primo luogo, va osservato che la ricorrente nell’evocare una presunta violazione di legge chiede in realtà una nuova indagine, con conseguente nuova valutazione, di elementi istruttori evidentemente preclusa in tale sede. La censura in tal modo proposta si pone, infatti, quale critica all’operato del la CTR circa la valutazione dei terreni oggetto di imposizione. In proposito, giova ribadire che il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provv edimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 3078 del 2020). E’, dunque, inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
In secondo luogo, va rilevato che nella specie opera la preclusione della c.d. “doppia conforme”.
La questione della mancata valutazione degli elementi di fatto, tra i quali la perizia giurata depositata dalla ricorrente, in ordine al reale valore economico del terreno oggetto di imposizione è stata esaminata e decisa in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito (come si evince dalla lettura della sentenza impugnata), per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.). Va, poi, ulteriormente rilevato che nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, ai giudizi
d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’Il settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994).
Nella specie, la ricorrente non ha adempiuto al suindicato onere.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di cassazione, liquidandole in euro 2.500,00 oltre alle spese forfetarie, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Cos ì deciso in Roma il 29 febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME